Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Reclamo decreto chiusura

  • Ester Favretto

    roma
    25/05/2023 07:36

    Reclamo decreto chiusura

    Buongiorno ho una questione abbastanza inisuale. In data 13 maggio 2019 un lavoratore inoltra domanda di ammissione al passivo. Ho effettuato il progetto dello stato passivo è il suo credito è stato escluso per inammissibile della domanda per come era stata presentata. Inoltrato il progetto in data 9 settembre 2019 la collega dopo qualche ora inoltra domanda corretta io l'ho presa come osservazioni visto che era in quei termini, invece lei mi riferisce che era nuova domanda per essere esaminata nuovamente. Quando le inoltro il vervale lei non osseva nulla. Riceve tutte le altre comunicazioni ma non fa nulla fino al decreto di chiusura. In data 20 maggio notifica slla pec del fallimento atto di impugnazione e opposizione 118 lf. Ritengo che la collega abbiamo sbagliato due volte la prima con il verbale quando il credito è stato escluso perché poteva impugnatlo ex art 98 lf e poi ora doveva presentare reclamo ex art 26. Io mi domando perché è un lavoratore e non vorrei fare torti a nessuno dovrei parlare con il gd oppure non fare nulla? Sono alquanto combattuta su come muovermi grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      25/05/2023 17:34

      RE: Reclamo decreto chiusura

      Se non andiamo errati la presente dovrebbe essere la domanda riassuntive della vicenda già trattata in precedenza e che ora, eliminato ogni riferimento a domande tardive, possiamo così riassumere:
      Il lavoratore presenta domanda di insinuazione, che nel progetto di stato passivo viene da lei ritenuta inammissibile, al che il lavoratore presenta altra domanda, che lei interpreta come chiarimenti e osservazioni al progetto di stato passivo e il richiedente come domanda nuova. Questa differente interpretazione non ha molta importanza in quanto interesserebbe sapere cosa è stato deciso nello stato passivo dal giudice delegato, per i diversi effetti, che abbiamo spiegato in un precedente risposta, tra esclusione per inammissibilità e esclusione nel merito. Ma anche questa puntualizzazione- che sarebbe stata importante in corso di procedura ove quel lavoratore avesse proposto una nuova domanda, ovviamente tardiva, chiedendo l'ammissione dello stesso credito- diventa ora superflua perché (nella completa inerzia dei questo creditore che ha ricevuto tutte le comunicazioni senza mai reagire) il fallimento è stato chiuso, per cui nessuna ulteriore domanda tardiva o ultra tardiva potrebbe essere presentata, visto che il termine ultimo previsto dall'ultimo comma dell'art. 101 l. fall. a questo fine è quello dell'esaurimento delle operazioni di riparto.
      A questo punto, quindi, tutte le pregresse vicende riguardanti il passivo sono definite e rimane l'unica questione della impugnazione del decreto di chiusura che il lavoratore ha proposto notificando alla Pec del fallimento una opposizione, come se si trattasse di opposizione allo stato passivo. Su questo aspetto abbiamo già spiegato nell'ultima risposta la irritualità di tale procedura in quanto a norma dell'art. 119 l. fall., avverso il decreto di chiusura del fallimento avrebbe dovuto proporre reclamo alla Corte d'Appello ex art. 26 l. fall.; salvo poi a valutare se ne abbia la legittimazione in quanto, è vero che l'art. 26 abilita al reclamo chiunque vi abbia interesse, ma non essendo creditore ammesso al passivo né potendo più partecipare al passivo, è difficile anche vedere l'interesse che possa giustificare l'impugnazione.
      Zucchetti SG srl
    • Ester Favretto

      roma
      25/05/2023 20:46

      RE: Reclamo decreto chiusura

      Intanto grazie io l'avevo dichiarata inammissibile perché non rispecchiava la presentazione della domanda i requisiti di legge previsti, siccome nella precedente risposta avete detto che si può ripresentare perche io non ho parlato di merito, ma l'errore indotti dalla sottoscritta era secondo me nuova domanda come osservaxione infatti nel verbale inviato c'era scritto che la domanda in precedenza prodotta non poteva essere sanata con le osservazioni. Giustamente come mi riferite ora la procedura è chiusa e la collega deve presentare reclamo ex art 26. La mia ulteriore osservazione è per non cadere in responsabilità professionali grazie