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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA
Cancellazione dal registro imprese - decorrenza dei termini
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Andrea Grandi
MODENA13/12/2014 10:43Cancellazione dal registro imprese - decorrenza dei termini
Buongiorno
in caso di chiusura per compiuta ripartizione dell'attivo di una Srl, la cancellazione presso il registro imprese va fatta entro 30 giorni dal decreto di chiusura, oppure occorre attendere i 90 giorni per il reclamo ai sensi art. 119.
Andrea Grandi-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza15/12/2014 12:51RE: Cancellazione dal registro imprese - decorrenza dei termini
Classificazione: CHIUSURA FALLIMENTO / EFFETTI CHIUSURAPer il quarto comma dell'art. 119 il decreto di chiusura acquista efficacia quando è decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto, ovvero quando il reclamo è definitivamente rigettato, per cui in pendenza del termine o fino alla decisione sul reclamo, il fallimento deve considerarsi in una fase di sospensione; pertanto rimangono gli organi, l'indisponibilità dei beni da parte del fallito, la sua incapacità processuale, ecc.. E' chiaro, pertanto, che la cancellazione della società dal registro delle imprese, che ha effetti irreversibili, non può avvenire in pendenza del termine per l'impugnazione del decreto di chiusura o, se questa sia stata proposta, prima della decisione finale.
Ciò premesso, ci si può porre la domanda che lei formula, e cioè se il curatore debba a sua volta attendere la scadenza di tali termini per richiedere la cancellazione o possa farlo subito e dalla formulazione dell'ult. comma dell'art. 118 sembrerebbe che il curatore debba chiedere la cancellazione immediatamente dopo l'emissione del decreto di chiusura, altrimenti il legislatore avrebbe specificato che tale richiesta poteva essere fatta dopo la definitività del decreto di chiusura e avrebbe collocato la disposizione nell'art. 119 e non nell'art. 118.
Pensiamo, quindi, che il curatore debba chiedere la cancellazione dopo l'emissione del decreto di chiusura, specificando che è ancora pendente il termine per l'impugnazione o che il decreto è stato impugnato, e dovrebbe essere poi il registro delle imprese a regolarsi di conseguenza. Ma questa è una nostra opinione e non ci risulta essere stata la questione trattata in giurisprudenza.
Zucchetti SG srl
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Andrea Grandi
MODENA18/12/2014 11:20RE: RE: Cancellazione dal registro imprese - decorrenza dei termini
Per conoscenza comunico che il registro imprese di Modena consiglia di effettuare la cancellazione senza attendere i novanta giorni.
In ogni modo la cancellazione anche tardiva non sarebbe sanzionabile.
Andrea Grandi -
Santina Meli
siracusa29/05/2025 14:34RE: RE: Cancellazione dal registro imprese - decorrenza dei termini
Buongiorno pongo il seguente quesito. Trattasi di fallimento vecchio rito di una snc e dei soci relativamente al quale è stato eseguito riparto ed è stato emesso il decreto di chiusura del fallimento. Credo ci sia un procedimento di esdebitazione in corso chiesto dai soci. Nulla è stato indicato nel decreto in ordine all'onere del curatore di provvedere alla cancellazione della società dal registro imprese, cosa che invece normalmente e' stato indicato. La mia domanda è se trattandosi di fallimento vecchio rito sia sempre onere del curatore procedere alla cancellazione della società. Grazie -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza29/05/2025 17:45RE: RE: RE: Cancellazione dal registro imprese - decorrenza dei termini
L'incipit del comma 2 dell'art. 118 legge fall. è il seguente: "Nei casi di chiusura di cui ai numeri 3 e 4), ove si tratti di fallimento di società il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese". Se quindi la chiusura è avventa per i motivi indicati, il curatore deve ciedere la cancellazione della socità dal registro delle imprese, indipendentemente dal fatto che sia stata o meno disposta con il decreto di chiusura.
Zucch
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