Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

insinuazione ultratardiva dopo il deposito del riparto finale

  • Giovanni Mion

    MESTRE (VE)
    13/03/2023 10:00

    insinuazione ultratardiva dopo il deposito del riparto finale

    Buongiorno,
    in data 12 gennaio è stato depositato in Cancelleria il progetto di riparto finale e comunicato a tutti i creditori a mezzo Pec il 14 gennaio.
    In data 15 gennaio un creditore deposita una insinuazione ultratardiva.
    Posto che lo stesso non era stato notiziato del fallimento con comunicazione ex art. 92 LF volevo sapere se, secondo voi, il deposito in cancelleria del progetto di riparto finale e la comunicazione ai creditori, possono precludere la possibilità di depositare/esaminare ulteriori insinuazioni.
    Vi ringrazio
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      13/03/2023 18:25

      RE: insinuazione ultratardiva dopo il deposito del riparto finale

      A norma dell'ult. comma dell'art. 101 l. fall. le domande ultra tardive sono ammissibili fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare (previa valutazione della incolpevolezza del ritardo che nel caso pare giustificato dalla mancata comunicazione al creditore dell'avviso di cui all'art. 92 l. fall.) e nella specie le operazioni del riparto non sono ancora esaurite non essendo stato ancora dichiarato esecutivo il progetto da lei presentato. Questo dato della non ancora intervenuta dichiarazione di esecutività rileva anche sotto altro profilo, nel senso cioè che il progetto è ancora nella diponibilità del curatore che potrebbe ritirarlo e predisporne uno nuovo ricominciando l'iter.
      Fatte queste premesse, si tratta di vedere in concreto se è opportuno ritirare il progetto presentato in attesa della dell'accertamento della domanda supertardiva o di proseguire oltre fino a chiudere il fallimento senza preoccuparsi della domanda di insinuazione.
      Questa alternativa si pone per il fatto che la giurisprudenza, dopo aver affermato ripetutamente che "la domanda d'insinuazione tardiva di un credito non comporta una preclusione per gli organi della procedura al compimento di ulteriori attività processuali, ivi compresa la chiusura del fallimento per l'integrale soddisfacimento dei creditori ammessi o per l'esaurimento dell'attivo, né genera un obbligo per il curatore di accantonamento di una parte dell'attivo a garanzia del creditore tardivamente insinuatosi, atteso che tale evenienza non è considerata tra le ipotesi di accantonamento previste dall'art. 113 l. fall. (ora ripreso dall'art. 227), la cui previsione è da ritenersi tassativa, in quanto derogante ai principi generali che reggono il processo fallimentare, e perciò insuscettibile di applicazione analogica" (Cass., 2 settembre 2014, n.18550; Cass., 5 marzo 2009, n.5304; Cass., 19 settembre 2003, n. 13895; Cass. 16 marzo 2001, n. 3819; Cass., 19 febbraio 1999 n. 1391; ecc), ha poi precisato che, in mancanza di domande di ammissione al passivo, il curatore non deve indugiare in attesa del deposito di eventuali domande tardive più o meno prevedibili, tuttavia, una volta che queste siano state presentate, le stesse non debbono intendersi ipso iure precluse e il fallimento non può essere chiuso se destinate ad un'utile collocazione (Cass., 15 febbraio 2017, n. 4021).
      Questa indicazione pone al curatore una scelta in relazione alla situazione concreta per la quale, se è ragionevolmente prevedibile che il creditore tardivo, anche se ammesso, nulla potrà percepire in considerazione della sua collocazione e dell'attivo disponibile, per cui l'esame della domanda diventa superfluo, si può procedere al riparto e alla chiusura del fallimento; se, invece, ricorre la possibilità che i creditori tardivi possano essere in qualche modo soddisfatti, non vi è ragione perché le domande da loro presentate nei termini previsti dalla legge non debbano essere esaminate
      A questo punto lei deve fare due scelte. La prima se seguire l'indirizzo tradizionale della giurisprudenza che non prende in considerazione la domanda tardiva o l'indicazione fornita dalla Corte del 2017. Se opta per questa seconda, deve valutare in concreto quali sono le possibilità di soddisfare il creditore tardivo in caso di ammissione e regolarsi come sopra indicato.
      Zucchetti Sg srl