Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Rinuncia ad acquisire beni in un fallimento

  • Paolo Angelo Alloisio

    NOVI LIGURE (AL)
    06/06/2020 11:16

    Rinuncia ad acquisire beni in un fallimento

    Buongiorno,
    nel corso del fallimento di una srl in liquidazione ordinaria (prima del fallimento) ,mi sono stati consegnati, verso la fine della procedura, beni di scarso valore (probabilmente inferiore al costo di 100 euro di pubblicazione di un'eventuale procedura competitiva sul PVP presso il Ministero della Giustizia) per i quali vorrei applicare la procedura di cui all'art. 104-ter penultimo comma L.F.
    Tra poco dovrei compiere la ripartizione finale dell'attivo di cui all'art. 118 comma 1, n. 3 L.F, con successiva chiusura della procedura e richiesta di cancellazione della società dal Registro delle Imprese (con conseguente estinzione della stessa).
    La domanda è la seguente:
    visto che è probabile che nessun creditore inizierà procedure esecutive sui beni di cui sopra ai quali il fallimento rinuncia, che fine fanno questi beni?
    Mi spiego meglio: questi beni (ai quali, si ripete, il fallimento rinuncia), ma che restano di proprietà della srl devono essere assegnati (con fattura rilevante ai fini IVA) dalla società ai soci in sede (o poco prima) della cancellazione della srl (come si fa nella liquidazione ordinaria), oppure non si fa nulla? Se bisogna fare qualcosa, chi se ne occupa (il Curatore che si è disinteressato dei beni o, più probabilmente il Liquidatore che, almeno per questi attivi, rientra nel possesso (tramite la srl) degli stessi)?
    Grazie
    Cordiali saluti
    Paolo Angelo Alloisio
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/06/2020 19:52

      RE: Rinuncia ad acquisire beni in un fallimento

      Premesso che la dichiarazione di fallimento non determina il trasferimento della proprietà dei beni del fallito al curatore, il quale ne acquisisce solo la disponibilità in modo da procedere alla liquidazione e pagamento dei creditori, così la dismissione dei beni acquisito all'attivo, attraverso la procedura di cui al comma ottavo dell'art. 104ter l. fall., non comporta un ritrasferimento della proprietà, ma esclusivamente il ritorno in capo al proprietario della disponibilità, che non richiede l'emissione di una fattura, ma se proprio si vuole di un verbale di consegna.
      La consegna dei beni va quindi effettuata al fallito, e, quindi, al legale rappresentante della società fallita, che nel suo caso è liquidatore della stessa; questi, riunita la proprietà alla materiale detenzione dei beni restituiti, degli stessi fa quello che crede opportuno, fin quando un creditore non effettua un pignoramento. in ogni caso la sorte dei beni, una volta usciti dal patrimonio fallimentare, è un problema che non riguarda più il curatore.
      Zucchetti SG srl
      • Paolo Angelo Alloisio

        NOVI LIGURE (AL)
        21/06/2020 09:38

        RE: RE: Rinuncia ad acquisire beni in un fallimento

        Nel mio quesito non ho mai parlato di trasferimento o ritrasferimento di proprietà.Nessun dubbio sul fatto che i beni in questione siano e restino di proprietà della srl fallita. Ovviamente se il Curatore ne apprende il POSSESSO (non la proprietà) si preoccupa di liquidare tali attivi; nel caso contrario in cui non ne apprenda il possesso (o rinunci ad esso) , i beni (sempre di proprietà della srl) tornano nel POSSESSO della medesima, con onere di liquidarli da parte del Liquidatore ordinario (non del Curatore).
        La domanda era un' altra e prova a porla in modo differente: se il Curatore rinuncia al possesso, può chiedere (dopo la chiusura del fallimento) la cancellazione della società dal Registro delle Imprese , anche se questa ha "in pancia" beni da liquidare (o pignorati)? Come è possibile che una società di capitali possa essere cancellata dal Registro Imprese con all'interno attivi non ancora liquidi (o di facile liquidazione)? Nelle liquidazioni ordinarie il Registro delle Imprese nega la cancellazione (per le società di capitali) quando il bilancio finale di liquidazione presenta poste non liquide o di pronta liquidazione.
        Oppure, il Curatore (quando rinuncia a liquidare alcuni beni) può solo chiedere al Tribunale la chiusura del fallimento, ma non la cancellazione della società al Registro delle Imprese, la quale è demandata al liquidatore ordinario una volta liquidati (anche attraverso procedure esecutive) tutti i beni dell'attivo ai quali il fallimento ha rinunciato?

        Grazie
        Cordiali saluti
        Paolo Angelo Alloisio
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          22/06/2020 19:16

          RE: RE: RE: Rinuncia ad acquisire beni in un fallimento

          Il curatore, alla chiusura del fallimento della società ai sensi dei numeri 3 e 4 del primo comma dell'art. 118 l. fall., è tenuto a presentare la richiesta di cancellazione dal registro delle imprese, giusto il disposto dell'inizio del secondo comma dell'art. 118.Ciò anche nell'ipotesi in cui la società abbia "in pacia" beni non liquidati in quanto la presenza di beni all'esito della liquidazione, volontaria come coattiva, non è causa di impedimento della cancellazione ed estinzione della società attuandosi, a seguito della estinzione una successione in capo ai soci dei diritti ed i beni non compresi nel bilancio della società estinta, che appunto si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa (cfr. Cass. nn. 6070, 6071 e 6072 del 2013).
          Zucchetti Sg srl