Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Esdebitazione

  • Flavia Morazzi

    Pontelongo (PD)
    31/03/2023 19:26

    Esdebitazione

    Buonasera,
    in un fallimento il fallito, prima della chiusura della procedura aveva depositato istanza di esdebitazione. E' stato dichiarata la chiusura della procedura. Con separato provvedimento è stata fissata una nuova udienza ai fini della verifica dell'ottenimento della riabilitazione ex art. 141 co. 6 L.F.
    Ho un forte dubbio in merito alla notifica di detto provvedimento ai creditori in quanto l'udienza viene fissata per la verifica dell'ottenimento della riabilitazione e la notifica ai creditori potrebbe implicare una violazione della privacy in quanto porterebbe a conoscenza dei creditori l'esistenza di una sentenza di condanna.
    dall'altro lato, se la notifica fosse un atto dovuto, la sua mancanza comporterebbe conseguenze sulla procedura.
    Attendo la Vostra opinione in merito.
    Cordiali saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      03/04/2023 15:57

      RE: Esdebitazione

      Lei parla di udienza fissata "ai fini della verifica dell'ottenimento della riabilitazione ex art. 141 co. 6 L.F.", ma evidentemente si tratta di un refuso, sia perché la riabilitazione del fallito è stata abolita dalla riforma del 2006, sia perché l'art. 141 riguarda tutt'altro e non ha un comma sesto.
      Probabilmente il tribunale ha fissato una udienza ai sensi dell'art. 143 l. fall. allo scopo di sentire il curatore ed il comitato dei creditori per verificare se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 142 e appurare se l'ex fallito ha tenuto comportamenti collaborativi.
      Di questo provvedimento la legge non prevede che sia data comunicazione ai creditori, nel mentre è il decreto con cui il tribunale dichiara inesigibili nei confronti del debitore già dichiarato fallito i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente che va, unitamente al ricorso introduttivo, comunicato dal curatore ai creditori a mezzo posta elettronica certificata (art. 143, co.1 l. fall.) e, avverso questo decreto che provvede sul ricorso- aggiunge il comma 2, "il debitore, i creditori non integralmente soddisfatti, il pubblico ministero e qualunque interessato possono proporre reclamo a norma dell'articolo 26".
      Tuttavia la Corte Costituzionale con sentenza 30 maggio 2008 n. 181 ha dichiarato "la illegittimità costituzionale dell'art. 143 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nel testo introdotto a seguito della entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, limitatamente alla parte in cui esso, in caso di procedimento di esdebitazione attivato, ad istanza del debitore già dichiarato fallito, nell'anno successivo al decreto di chiusura del fallimento, non prevede la notificazione, a cura del ricorrente e nelle forme previste dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti, del ricorso col quale il debitore chiede di essere ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei medesimi creditori, nonché del decreto col quale il giudice fissa l'udienza in Camera di consiglio".
      In seguito la Cassazione ha (ovviamente) ripreso questa indicazione, statuendo, appunto che in tema di esdebitazione, la domanda con cui il debitore chiede di essere ammesso a tale beneficio va notificata, unitamente al decreto col quale il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio, a cura del ricorrente e nelle forme previste dagli artt. 137 e seguenti cod. proc. civ., ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale del 30 maggio 2008, n. 181, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo "in parte qua" l'art. 143 legge fall., (Cass. 12/11/2021, n.34016; Cass. n. 12950 del 9 giugno 2014).
      Come vede la notifica ai creditori concorrenti è stata "introdotta" proprio dalla Corte Costituzionale e seguita dalla giurisprudenza, per cui i suoi dubbi su una eventuale violazione della privacy da lei sollevati non hanno motivo di sussistere.
      Zucchetti SG srl
      • Flavia Morazzi

        Pontelongo (PD)
        03/04/2023 20:01

        RE: RE: Esdebitazione

        Buonasera,
        il provvedimento del Tribunale parla di riabilitazione in quanto dalle risultanze del certificato del casellario emerge una sentenza di applicazione della pena e l'udienza è stata fissata al fine di attribuire al fallito di instaurare il procedimento di riabilitazione.
        Il mio dubbio è se questo provvedimento debba essere comunicato ai creditori o se la comunicazione possa violare i diritti del fallito.
        Resto in attesa di un vostro parere.
        Cordiali saluti
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          05/04/2023 11:00

          RE: RE: RE: Esdebitazione

          Ora la questione è più chiara. Ossia si dovrebbe versare sempre nell'ipotesi di esdebitazione e, poiché a i sensi dell'art. 142, co. 1 n. 6 è richiesta per la esdebitazione la condizione che l'ex fallito "non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione", è emerso che l'ex fallito abbia subito la condanna per uno di questi reati. Questo ostacolo può essere superato ove il soggetto interessato abbia ottenuto la riabilitazione in quanto in conseguenza di questa, le condotte tipizzanti il reato per il quale il fallito ha riportato la condanna, non sono più preclusive dell'accesso al beneficio della esdebitazione, ma in questo caso si parla della riabilitazione penale.
          E' presumibile quindi che il tribunale, sempre nell'ambito della procedura di esdebitazione abbia fissato una udienza per verificare la sussistenza della condizione in questione e, cioè, constatato che il fallito ha subito una condanna ostativa alla esdebitazione, appurare se è intervenuta la riabilitazione penale, o, in mancanza, eventualmente (in alternativa al rigetto della domanda di esdebitazione) di dargli tempo per instaurare il procedimento di riabilitazione avanti al giudice penale; non mutano, pertanto, le conclusioni cui siamo pervenuti nella precedente risposta, trattandosi sempre della udienza di cui all'art. 143 l. fall. e dovendosi escludere che in questa udienza si possa andare oltre quanto detto e men che mai si possa entrare nel merito dei reati commessi.
          Zucchetti SG srl