Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Chiusura del fallimento con cause pendenti

  • Roberto Bussani

    Trieste
    02/12/2020 13:17

    Chiusura del fallimento con cause pendenti

    L'art. 118, 2° comma L.F. prevede che la chiusura del fallimento non è impedita da pendenza di giudizi. Si chiede un parere in merito alla questione se la costituzione in parte civile in un procedimento penale di bancarotta a carico degli ex amministratori possa entrare nell'ambito delineato dalla normativa fallimentare.
    Ringrazio e resto in attesa di un Vostro cortese cenno.
    dott. Roberto Bussani
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      02/12/2020 19:05

      RE: Chiusura del fallimento con cause pendenti

      "La chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3) non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 43". Questo è il testo del secondo comma dell'art. 118, che qui interessa. Da questo si ricava che le prime due condizioni per la chiusura anticipata sono la pendenza di procedimenti civili attivi e la presenza delle condizioni che giustificano la chiusura del fallimento ai sensi del n. 3 del primo comma dell'art. 118. Non sappiamo se questa seconda condizione ricorre; per quanto riguarda la prima è irrilevante che il procedimento sia pendente avanti al giudice civile o penale nel quale è stata esercitata la costituzione di parte civile, che costituisce appunto lo strumento per far valere un diritto patrimoniale nel corso del giudizio penale.
      La norma però richiede anche una terza condizione e, cioè, che si tratti di un procedimento per l'esercizio di un diritto che apparteneva al fallito e non di un diritto che nasce dal fallimento, come si deduce dal richiamo, nella norma citata, alla legittimazione processuale del curatore ai sensi dell'art. 43 l. fall. E, sotto questo profilo, la risposta è dubbia perché non si può dire con certezza se la bancarotta da cui deriva il diritto al risarcimento si realizza con la dichiarazione di fallimento o al momento in cui il fatto costituente reato si verifica, essendo controverso se la dichiarazione di fallimento sia un elemento costitutivo del reato (nel qual caso l'azione risarcitoria maturerebbe con il fallimento e non rientrerebbe tra quelle in cui il curatore subentra nella posizione del fallito) oppure se la declaratoria del fallimento rappresenti una mera condizione di punibilità dei fatti di bancarotta, perfezionatisi già al momento della realizzazione della condotta tipica (nel qual caso il fallimento permetterebbe soltanto l'esercizio di un'azione preesistente).
      Ad ogni modo stante un tale dubbio e considerato anche che non tutti sono d'accordo nell'escludere dalle ipotesi di chiusura anticipata la pendenza di azioni derivate dal fallimento, e vista anche la finalità della nuova disposizione di pervenire quanto prima alla chiusura dei fallimenti, potrebbe questo essere un caso in cui provare ad applicare il secondo comma dell'art. 118 novellato, trattenendo le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi al giudizio pendente secondo quanto previsto dall'articolo 117, comma secondo.
      Zucchetti SG srl