Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Credito da pignoramento presso terzi esigibile in futuro - chiusura procedura

  • Salvatore Ara

    ALGHERO (SS)
    28/04/2024 10:34

    Credito da pignoramento presso terzi esigibile in futuro - chiusura procedura

    Buongiorno,
    a seguito di pignoramento presso terzi azionato per un credito di circa € 20.000, portato da decreto ingiuntivo e precetto in giudicato, il fallimento ha ottenuto l'assegnazione della somma di € 215,00 mensili a valere su uno stipendio, però a far data dal 2029 in quanto gravano sullo stesso altri creditori precedenti iscritti.
    Trattasi dell'unica fonte di attivo fallimentare.
    Chiedo se e come posso procedere con la chiusura della procedura. Le possibili alternative dovrebbero essere le seguenti:
    a) rinunciare al credito, considerata l'esigibilità molto differita (l'incasso delle rate avrebbe effetto a partire dal 2029) ed incerto (il dipendente debitore potrebbe anche cessare il rapporto presso il terzo pignorato);
    b) chiusura della procedura ex art 118 n. 2 LF, sebbene il giudizio non sia in corso ma ormai definito, con riparto delle somme quando (e se) saranno realizzate dalla procedura (cioè, andando bene, a partire dal 2029 e considerato l'incasso rateale per circa ulteriori 8 anni);
    c) chiudere il fallimento con riparto finale nel quale, in assenza di liquidità, assegnare ai creditori secondo le prelazioni di legge, il credito portato dai titoli giudiziali conseguiti dal fallimento tramite cessione prosoluto (in analogia a come accade per il credito iva finale). In tali casi, vi sarebbe però il problema dell pagamento del campione fallimentare (che non posso pagare con cessione crediti) e del compenso del curatore (salvo che anche per questo non si provveda con l'assegnazione del credito).
    Sarei grato se cortesemente poteste esprimere un Vostro parere in merito.

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      29/04/2024 16:19

      RE: Credito da pignoramento presso terzi esigibile in futuro - chiusura procedura


      Scarteremmo l'ipotesi sub c) perché, oltre alle difficoltà da lei prospettate, l'art. 117 l. fall. prevede soltanto che ai creditori che vi consentono possano essere assegnati, in luogo delle somme agli stessi spettanti, crediti di imposta del fallito non ancora rimborsati e non qualsiasi credito, previa disposizione del giudice delegato e nel rispetto delle cause di prelazione .Questa è una norma derogatoria del principio generale della soddisfazione dei creditori in via monetaria, dettata allo scopo di accelerare la conclusione della procedura evitando di gestire i rimborsi fiscali che notoriamente richiedono tempi lunghi.
      Escluderemmo anche l'ipotesi della chiusura anticipata in quanto, come da lei anticipato non ricorrono i requisiti di cui al secondo comma dell'art. 118 l. fall.
      A questo punto o si va avanti con la procedura fallimentare aspettando i rimborsi o si rinuncia al credito e si chiude il fallimento. La situazione esposta induce ad optare per la rinuncia per le lunghezza e la aleatorietà del recupero del credito, come da lei sottolineato, per cui seguiremmo questa via, previa autorizzazione del comitato dei creditoi o , in mancanza del giudice delegato, ai sensi dell'art. 35 l. fall.
      Zucchetti SG srl