Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Sequestro preventivo Misure e prevenzione e Fallimento.

  • Antonio Aricò

    Reggio di Calabria
    17/10/2018 21:02

    Sequestro preventivo Misure e prevenzione e Fallimento.

    Buonasera,
    sto a chiedere e a sottoporre alla Vs. gentile attenzione il seguente quesito:
    dichiarazione di fallimento successiva al sequestro di prevenzione patrimoniale.Tutti i beni della massa attiva sono sottoposti a sequestro preventivo. Quindi,secondo il nuovo codice antimafia all'art. 63 comma 4 che recita:"si ha la piena prevalenza della procedura penalistica su quella fallimentare escludendo dalla massa attiva tutti i beni sottoposti a sequestro preventivo", posso chiudere la procedura fallimentare applicando l'art.102 comma 1 su mia istanza, con la suddetta motivazione, da depositare almeno venti giorni prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo?.
    Ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti.
    Dott. Antonio Aricò
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      18/10/2018 16:44

      RE: Sequestro preventivo Misure e prevenzione e Fallimento.

      Il sesto comma dello stesso art. 63 da lei citato prevede espressamente che "Se nella massa attiva del fallimento sono ricompresi esclusivamente beni già sottoposti a sequestro, il tribunale, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara chiuso il fallimento". L'esistenza di una misura di prevenzione a carattere reale che colpisce tutti i beni del fallendo non esclude, quindi la dichiarazione di fallimento, ed infatti Cass. 12 gennaio 2017, n. 608, ha affermato che l'insussistenza di massa attiva di ripartire non è di ostacolo alla dichiarazione di fallimento e pertanto non vi è alcuna incompatibilità fra il procedimento di sequestro di tutti i beni di una società (in applicazione di una misura di prevenzione) e il fallimento della stessa. Tuttavia la mancanza di beni da liquidare nel fallimento per effetto del comma quarto dell'art. 63 cod. antimafia ("Quando viene dichiarato il fallimento, i beni assoggettati a sequestro o confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare") il fallimento va chiuso.
      Allo scopo, lei richiama l'art. 102, ma questa norma consente di non effettuare la verifica dei crediti, per cui il ricorso alla stessa è utile quando la chiusura della procedura non avvenga prima dell'udienza di verifica, perché se il fallimento viene immediatamente chiuso già prima di detta udienza, diventa superfluo il ricorso alla norma citata.
      Zucchetti SG srl .
      • Massimiliano Franza

        Sanremo (IM)
        13/02/2021 22:25

        RE: RE: Sequestro preventivo Misure e prevenzione e Fallimento.

        Sono curatore di una procedura fallimentare dichiarata successivamente al sequestro di prevenzione patrimoniale; essendo tutti i beni della massa attiva sottoposti a sequestro preventivo è mia intenzione proporre istanza per la chiusura del fallimento essendo lo stesso di fatto privo di attivo.
        Chi è tenuto al pagamento del compenso del curatore?
        Verrà liquidato a carico dell'erario come di solito viene liquidato nei casi di mancanza di attivo oppure deve essere liquidato dall'amministratore giudiziario della procedura di sequestro?
        Ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti.
        Massimiliano Franza
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          15/02/2021 19:38

          RE: RE: RE: Sequestro preventivo Misure e prevenzione e Fallimento.

          A norma dell'art. 63 del d.lgs 06/11/2011 n. 159 del 2011, come modificato dall'art. 22 l. 17/10/2017, n. 161, "Quando viene dichiarato il fallimento, i beni assoggettati a sequestro o confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare. La verifica dei crediti e dei diritti inerenti ai rapporti relativi ai suddetti beni viene svolta dal giudice delegato del tribunale di prevenzione nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 52 e seguenti" (comma 4); e "Se nella massa attiva del fallimento sono ricompresi esclusivamente beni gia' sottoposti a sequestro, il tribunale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, dichiara chiuso il fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni" (comma 6).
          Da queste normativa si deduce che non avendo lei liquidato attivo né accertato il passivo, il suo compenso sarà quello minimo di legge di euro 811,35 che dovrebbe liquidare il tribunale fallimentare, ma deve poi far valere il credito nella procedura di accertamento del passivo "svolta dal giudice delegato del tribunale di prevenzione nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 52 e seguenti".
          Zucchetti Sg srl
          • Claudio Colonni

            Città di Castello (PG)
            23/04/2021 19:09

            RE: RE: RE: RE: Sequestro preventivo Misure e prevenzione e Fallimento.

            Buon pomeriggio, gradirei conoscere se qualche Collega curatore ha ottenuto la liquidazione del compenso nella diversa ipotesi in cui il sequestro e/o successiva confisca sia avvenuto dopo che la curatela ha liquidato l'intera massa attiva e quindi sono giacenti le somme realizzate sul C/C della procedura pronte al solo rendiconto e/o successivo riparto fallimentare.
            In ogni caso gradirei conoscere il parere degli Esperti Fallco-Zucchetti.
            Sembra assolutamente iniquo che la liquidazione del compenso al curatore possa avvenire come se il fallimento sia stato privo di attivo quando invece il curatore ha svolto anni di attività per la monetizzazione della massa attiva acquisita.
            Inoltre, sarebbe da capire se, una volta liquidato il compenso da parte del Giudice Delegato questo possa essere direttamente pagato al curatore con i fondi fallimentare (e quindi solo il netto girato all'amministratore giudiziale) oppure se esso debba essere insinuato al passivo del procedimento penale con pagamento da parte dell'Amministratore giudiziario dei beni confiscati.
            Il tutto indipendentemente dal fatto che la S.C. Cassazione con la recente Sentenza n. 36746/2020 Sez. III Penale abbia statuito che una volta assoggettati a procedura fallimentare i beni non possano più essere sottoposti a sequestro e/o confisca.
            Grazie per l'attenzione e collaborazione.
            Avv. Claudio Colonni
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              26/04/2021 19:38

              RE: RE: RE: RE: RE: Sequestro preventivo Misure e prevenzione e Fallimento.

              Prescindendo, come lei suggerisce, da ogni questione riguardante il sequestro e la legittimità a contestarlo, una volta che questo sia intervenuto, a norma del primo comma dell'art. 52, d.lgs n. 159 del 2011 e succ. modif., "La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonche' i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro", ove ricorrano alcune condizioni, e, a norma del comma 2, "I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59 e concorrono al riparto sul valore dei beni o dei compendi aziendali ai quali si riferiscono in base alle risultanze della contabilita' separata di cui all'articolo 37, comma 5".
              Anche il suo credito, pertanto, a nostro avviso, deve essere accertato in tale procedura seguendo le norme indicate, senza potersi "pagare" direttamente nell'ambito fallimentare, perché con la confisca viene automaticamente meno la disponibilità dei beni in capo a chi l'aveva precedentemente.
              Zucchetti SG srl
    • Maria Marcella Vitale

      Foggia
      07/09/2021 17:45

      RE: Sequestro preventivo Misure e prevenzione e Fallimento.

      buonasera, vorrei sottoporre alla vostra attenzione il seguente quesito: dichiarazione di fallimento precedente (anno 2018) "all'ordinanza di convalida di sequestro preventivo di urgenza con contestuale emissione di decreto di sequestro preventivo" (anno 2021) pertinenti al reato di cui all'art. 256 comma 3 d.lgs. 152/06 su un terreno acquisito all'attivo fallimentare e per il quale il sottoscritto curatore stava procedendo ad effettuare i tentativi di vendita. Le mie domande sono: adesso cosa succede? non è più possibile procedere ai tentativi di vendita? Qual'è la disciplina applicabile? Inoltre il terreno era stato posto in affitto dal fallimento ad una società, con l'avvenuto sequestro la società conduttrice dovrà andar via o può continuare ad occupare il terreno?
      Grazie
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        08/09/2021 17:30

        RE: RE: Sequestro preventivo Misure e prevenzione e Fallimento.

        Qualora un bene o l'intera azienda sia sottoposto a sequestro, vige il principio della prevalenza della procedura preventiva su quella fallimentare, anche nel caso in cui il fallimento sia stato dichiarato prima del sequestro preventivo in quanto prevale appunto l'esigenza di privilegiare l'interesse pubblico sotteso alla disciplina penalistica, rispetto all'interesse meramente privatistico della par condicio creditorum perseguito dalla normativa fallimentare, oltre che avere lo scopo di evitare che il bene sequestrato venga rimesso in circolazione o possa ritornare nelle disponibilità del fallito. Ed invero, le Sez. un. Cass. pen. 24 maggio 2004, n. 29951, hanno statuito che "È consentito il sequestro preventivo, funzionale alla confisca facoltativa, di beni provento di attività illecita dell'indagato e di pertinenza di un'impresa dichiarata fallita, a condizione che il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, dia motivatamente conto della prevalenza delle ragioni sottese alla confisca rispetto a quelle attinenti alla tutela dei legittimi interessi dei creditori nella procedura fallimentare".
        Ovviamente il sequestro impedisce al curatore la vendita nel mentre la sorte del contratto di affitto o locazione del terreno è determinata dal provvedimento di sequestro o successivo del giudice penale in considerazione dell'uso e solo con la confisca- che comporta conseguenze ablatorie definitive- si perviene alla definitiva sottrazione del bene dal "circuito economico" di origine, per inserirlo in altro, esente dai condizionamenti criminali che caratterizzano il primo.
        Zucchetti Sg Srl