Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Chiusura fallimento e successiva cancellazione società dal registro delle imprese

  • Lorenzo Lorini

    Firenze
    22/01/2020 14:13

    Chiusura fallimento e successiva cancellazione società dal registro delle imprese

    Buongiorno,
    per un fallimento di una srl ho ricevuto notifica dal Tribunale del decreto di chiusura della procedura per compiuta ripartizione dell'attivo.
    A questo punto intenderei procedere alla comunicazione del decreto di chiusura ai creditori (per la comunicazione al legale rappresentante della società, mi ha confermato la cancelleria del Tribunale che provvederà essa stessa) e alla successiva cancellazione della società dal registro delle imprese.
    Vorrei avere gentilmente da parte Vostra un chiarimento proprio sulla cancellazione della società dal registro delle imprese.
    L'art. 119 L.F. prevede che il decreto di chiusura acquisti efficacia decorsi i termini per il reclamo, rimandando all'art. 26 L.F. per la relativa procedura.
    L'art. 26 L.F. indica il termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione del decreto di chiusura per la presentazione del reclamo, ma indica anche un altro termine perentorio di 90 giorni dal deposito del decreto in cancelleria.
    Di conseguenza, dato che procederei alla comunicazione ai creditori del decreto di chiusura a mezzo pec/raccomandata, per poter procedere alla cancellazione della società dal registro delle imprese, dovrei attendere il decorso del termine di 10 giorni per l'espletamento del reclamo, oppure il termine più lungo di 90 giorni?
    Grazie della Vostra preziosa collaborazione e cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/01/2020 19:48

      RE: Chiusura fallimento e successiva cancellazione società dal registro delle imprese

      Il termine di cui al quarto comma dell'art. 26, secondo cui "Indipendentemente dalla previsione di cui al terzo comma, il reclamo non puo' piu' proporsi decorso il termine perentorio di novanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria" opera per i soggetti che non hanno ricevuto comunicazione, o quando è prevista, notifica del provvedimento da impugnare. Poichè il reclamo ex art. 26- richiamato dall'art. 119- può essere proposto da chiunque vi abbia interesse, è preferibile attendere il decorso dedl termine lungo prima di chiedere la cancellazione.
      Zucchetti SG srl
      • Lorenzo Lorini

        Firenze
        16/04/2020 09:02

        RE: RE: Chiusura fallimento e successiva cancellazione società dal registro delle imprese

        Buongiorno,
        riprendo la discussione in questione per chiederVi un ulteriore chiarimento.
        Per due procedure fallimentari che ho seguito come Curatore, il termine di 90 giorni di cui al comma 4 dell'art. 26 L.F. per l'eventuale reclamo contro il decreto di chiusura sarebbe spirato originariamente il 22.04.2020 e il 05.05.2020.
        Seguendo il Vs. consiglio, ho adottato un comportamento prudenziale, attendendo il decorso di tale termine prima di procedere alla cancellazione delle società fallite dal Registro Imprese.
        In conseguenza dell'emergenza sanitaria, il D.L. n. 23/2020 ha poi previsto la sospensione di termini processuali dal 09.03.2020 al 11.05.2020.
        Pertanto, alla luce di tale sospensione, a Vs. giudizio sarebbe consigliabile rinviare ulteriormente la cancellazione delle società dal Registro Imprese, rimodulando le scadenze sopra indicate?
        Grazie del Vs. prezioso aiuto e cordiali saluti.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          16/04/2020 21:24

          RE: RE: RE: Chiusura fallimento e successiva cancellazione società dal registro delle imprese

          Come è noto, l'art. 83, comma 2, D.L. n. 18/2020 dispone che: "Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali…"; il termine del 15 aprile è stato poi prorogato all'11 maggio dall'art. 36, co. 1 del d.l. n. 23 del 2020. Il terzo comma dell'art. 83 cit. prevede delle eccezioni , tra le quali non sono comprese le procedure concorsuali, di modo che per queste ultime la sospensione dei termini è completa e può essere esclusa soltanto
          nelle ipotesi in cui intervenga una dichiarazione di urgenza ex art. 83, comma 3, lett. a) che, sulla scia di quanto previsto nell'art. 92 ord. giud. per la sospensione feriale, consente appunto al giudice delegato o del presidente del collegio fallimentare, di disporre, con provvedimento non impugnabile, che la "controversia" sia egualmente trattata nelle ipotesi in cui la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.
          A fronte di questa situazione riassunta, si è posto immediatamente il problema se la sospensione dei termini riguardi solo i termini processuali o in generale tutti i termini attinenti alle procedure concorsuali, compresi quelli di carattere non strettamente processuale che implichino attività del curatore.
          La formula della norma di cui all'art. 83 cit.- che non fa alcuna distinzione tra termini (a differenza di quella di cui all'art. 1 L. n. 742/1969 che parla di sospensione dei termini processuali)- induce a ritenere che il legislatore abbia voluto comprendere nella sospensione tutti i termini, anche perché il d.l. n. 18 del 2020 si inserisce in un contesto emergenziale che vede, tra l'altro, anche la limitazione di movimento dei cittadini, per cui non ha lo scopo di regolamentare una situazione ordinaria ripetitiva, ma una situazione eccezionale in cui la sospensione giudiziale è una delle conseguenze di in un fermo generalizzato, che non può non incidere anche sui comportamenti sostanziali del curatore.
          E questa considerazione ci offre la strada per una risposta alla sua domanda, nel senso che quelle attività del curatore, anche di carattere sostanziale, che si riflettono su altri soggetti che potrebbero a quell'attività reagire in qualche modo o comunque potrebbero portare conseguenze rilevanti, dovrebbero ritenersi sospese per il periodo in questione, nel mentre potrebbero essere effettuate quelle attività che si sostanziano in una comunicazione da parte del curatore, quale primo atto di una fattispecie che viene poi completata dall'intervento di altri, senza il quale l'effetto non si produce. Tra queste metteremmo la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese, che non richiede la presenza fisica del curatore presso la Camera di commercio, potendo (anzi dovendo) trasmettere la richiesta via pec, in casi, peraltro, tassativamente indicati dal legislatore, rimettendo la successiva attività al responsabile del registro delle imprese.
          Cerchiamo, come vede, di dare una interpretazione anche sostanziale alla normativa recente, ma crediamo anche che, se non fa nulla e attende l'11 maggio per fare la comunicazione al registro delle imprese, nessuno le possa dire nulla.
          Zucchetti Sg srl
          • Lorenzo Lorini

            Firenze
            17/04/2020 08:31

            RE: RE: RE: RE: Chiusura fallimento e successiva cancellazione società dal registro delle imprese

            Buongiorno,
            grazie mille per il celere riscontro.
            Leggendo la Vs. condivisibile considerazione, si comprende, di fatto, che la scelta è rimessa al Curatore su come comportarsi.
            Unico appunto, nel caso in cui decidessi di optare per un comportamento prudenziale, non dovrei attendere l'11 maggio, poiché sarebbe corretto sommare agli originari 90 giorni di cui all'art. 26 L.F. i 64 giorni di sospensione di cui al D.L. n. 23/2020. E' corretto?
            Grazie ancora e cordiali saluti.
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              17/04/2020 20:52

              RE: RE: RE: RE: RE: Chiusura fallimento e successiva cancellazione società dal registro delle imprese

              Corretto, con qualche chiarimento per meglio intendere la questione. Dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 il decorso dei termini è sospeso non interrotto, il che significa che alla scadenza non incomincia a decorrere un nuovo termine di 90 giorni per impugnare il provvedimento di chiusura , ma che il termine riprende a decorrere, alla cessazione della causa di sospensione, calcolando anche il periodo anteriore a detta causa. In sostanza la sospensione apre una specie di parentesi temporale per cui non si calcola il tempo decorso in quella parentesi.
              Orbene, lei ci dice che i due termini per le due chiusure di fallimenti sarebbero normalmente scaduti il 22.4.2020 e il 5.5.2020, il che vuol dire che sono stati emessi rispettivamente il 22.1 e il 5.2. Prendendo in considerazione quest'ultimo, rileviamo che (salvo errori di calcolo) fino alla data della sospensione del 9 marzo erano decorsi 32 giorni, per cui, saltando il periodo tra parentesi tra il 9.3 e l'11.5 (ammesso che questa scadenza non venga ulteriormente prorogata), il termine dei 90 giorni ricomincia a decorrere dal 12 maggio; pertanto esso viene a scadere dopo altri 58 (32+58=90) a partire dal 12 maggio, ossia all'8 luglio, quando non è ancora in corso il periodo di sospensione feriale, che inizia il primo agosto (di questo quindi non bisogna preoccuparsi).
              Eguale discorso vale, a maggior ragione per l'altro termine, che verrebbe a scadere, facendo lo stesso calcolo, il 24 giugno, sempre salvo errori di calcolo.
              Zucchetti SG Srl
    • Chiara Francesca Tucci

      Bergamo
      04/02/2020 18:17

      RE: Chiusura fallimento e successiva cancellazione società dal registro delle imprese

      Buon pomeriggio,
      la Cancelleria del Tribunale provvede alla pubblicazione presso il Registro Imprese del Decreto di chiusura del fallimento ai sensi dell'art. 17 L.F.
      Questa non può ritenersi una formalità pubblicitaria volta a rendere noto a chiunque ne abbia interesse dell'avvenuta chiusura del fallimento per cui il reclamo ex art. 26 L.F. deve essere proposto nel termine perentorio dei 10 giorni?
      Ringrazio per la cortese attenzione e saluto cordialmente.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        05/02/2020 20:09

        RE: RE: Chiusura fallimento e successiva cancellazione società dal registro delle imprese

        A chiarimento di quanto detto nella risposta che precede precisiamo che il terzo comma dell'art. 26 l.fall. prevede che il reclamo va proposto nel termine perentorio di dieci giorni, "decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti e' stato chiesto il provvedimento; per gli altri interessati", nel mentre il termine, sempre di dieci giorni, decorre per tutti gli altri interessati "dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie disposte dal giudice delegato o dal tribunale, se quest'ultimo ha emesso il provvedimento". La disposizione del quarto comma dello stesso articolo, secondo cui "Indipendentemente dalla previsione di cui al terzo comma, il reclamo non può più proporsi decorso il termine perentorio di novanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria", sta a significare che, se non sono state fatte quelle attività di comunicazione o di pubblicità indicate dal comma precedente (in questo senso "indipendentemente", ossia a prescindere), il reclamo può essere proposto nel termine lungo di novanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria.
        A questo punto si pone la domanda, quale termine è applicabile per il caso di chiusura del fallimento? Noi riteniamo che, poiché il termine breve di dieci giorni, quanto alla pubblicità, decorre "dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie disposte dal giudice delegato o dal tribunale" e nel caso di chiusura il cancelliere è tenuto per legge alla pubblicità di cui all'art. 17, sia preferibile di attendere il decorso del termine lungo, come abbiamo detto nella precedente risposta. Può darsi che il nostro sia un eccesso di cautela, ma cerchiamo di indicare sempre le vie sicure per i curatori, non escludendo che una interpretazione più largheggiante possa ritenere applicabile anche nel caso il termine di cui al terzo comma.
        Zucchetti SG srl