Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Conteggio interessi creditore ipotecario

  • Alice Tiozzo

    Chioggia (VE)
    04/05/2026 11:27

    Conteggio interessi creditore ipotecario

    Buongiorno,
    in qualità di Liquidatore di una procedura di concordato preventivo in continuità, omologato, mi trovo a redigere il riparto finale.
    Tra i creditori vi è un ipotecario che nella propria precisazione di credito aggiornata, chiede gli interessi al tasso legale sino alla data di deposito del riparto finale.
    Tuttavia, mi risulta che ai sensi dell'art. 2855 c.c. gli interessi siano dovuti sino alla data di vendita dell'immobile ipotecato (nel nostro caso 20.12.2023).
    Vi chiedo quindi se secondo voi sia corretto computare gli interessi solamente sino alla data di vendita dell'immobile, o se invece, in un'ottica di tutela del creditore, non sia corretto calcolare gli interessi sino alla data di riparto, al fine di non addossare al creditore il danno per il periodo di tempo intercorso intercorso tra la vendita dell'imobile ed il riparto finale (quasi due anni), anche al fine di non creare disuguaglianze con i creditori privilegiati per i quali gli interessi decorrono sino alla data del riparto finale.
    Vi ringrazio sin da ora per la preziosa collaborazione.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      04/05/2026 16:50

      RE: Conteggio interessi creditore ipotecario

      L'ult. comma dell'art. 2855 c.c. è chiaro nel limitare il decorso degli interessi post concorsuali fino alla data della vendita, per cui la pretesa del creditore di calcolare gli interessi fino al riparto finale è del tutto infondata.
      Questo meccanismo opera per tutti i crediti assistiti da garanzie specifiche, come il pegno e il privilegio speciale per i quali rispettivamente l'art. 2788 c.c. e l'art. 2749 c.c. fissano come momento ultimo per il decorso degli interessi la data della vendita del bene gravato, che è il momento in cui il bene , trasformato in denaro, ha perso la sua funzione di garanzia.
      Soltanto per i crediti assistiti da privilegio generale è stata prevista una modifica con la riforma del 2006 (mantenuta anche nell'attuale codice della crisi) introducendo nel comma 3 dell'art. 54 un ulteriore periodo, secondo il quale "per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente". Come si vede, per i privilegi generali si attua una deroga al principio generale, proprio perché il privilegio grava non su un bene specifico ma sulla complessità dei beni mobili, ma neanche in questo caso gli interessi decorrono fino al riparto finale , bensì fino al primo riparto in cui il creditore privilegiato viene incluso seppur per un pagamento parziale.
      Zucchetti SG srl
      • Alice Tiozzo

        Chioggia (VE)
        05/05/2026 10:20

        RE: RE: Conteggio interessi creditore ipotecario

        Grazie molte per la chiara spiegazione.
        Cordilità