Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

CANCELLAZIONE DAL REGISTRO IMPRESE EX NUMERO 3 ART. 118 LG, CON RINUNCIA AD UN TERRENO.

  • Fabio Fraternali

    RIMINI
    03/03/2025 17:37

    CANCELLAZIONE DAL REGISTRO IMPRESE EX NUMERO 3 ART. 118 LG, CON RINUNCIA AD UN TERRENO.

    Buonasera,

    nel corso della procedura si è rinunciato alla liquidazione di un terreno che è tornato nella disponibilità della società fallita (SRL).
    Ora, è arrivato il decreto di chiusura da parte del Tribunale ai sensi del n.3) art. 118 L.F.
    In questo caso, essendo presente ancora un bene immobile all'interno nella società è comunque possibile procedere alla cancellazione della società nel registro imprese? Nel caso fosse possibile la cancellazione, il terreno presente nella società estinta si trasmette ai soci in comunione? In questo caso, l'onere di trascrizione della comunione dei soci sul bene incombe sul Curatore?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      04/03/2025 20:10

      RE: CANCELLAZIONE DAL REGISTRO IMPRESE EX NUMERO 3 ART. 118 LG, CON RINUNCIA AD UN TERRENO.

      Come abbiamo detto in altre occasioni il compito del curatore, in casi del genere una volta dismesso il bene e disposta la cancellazione della trascrizione della sentenza di fallimento, è quello di chiudere il fallimento, esauritale attività e chiedere al registro imprese la cancellazione della società, precisando la permanenza in capo alla stessa di un bene immobile non liquidato, dato che il secondo comma dell'art. 118 l. fall. prevede che, in caso di chiusura del fallimento ai sensi del n. 3 del comma primo, "il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese"; eventualmente valuterà il responsabile del registro delle imprese se procedere alla cancellazione in presenza di beni intestati alla società, anche se normalmente vi procede, dal momento che le sezioni Unite della Cassazione con tre sentenze risalenti al 2013 (basta vedere Cass. sez. un. 12/03/2013, n.6070) hanno statuito, sotto il profilo attivo, che "Ove una società si estingua a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, i diritti e i beni si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa" e sotto il profilo passivo che "ove una società si estingua a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali rispondono dei debiti nei limiti della responsabilità per essi prevista pendente societate", e, quindi in caso di società di capitali estinta, i soci rispondono solo nei limiti dell'attivo loro distribuito all'esito della liquidazione, giusto il disposto dell'art. 2495 c.c..
      In tutto questo il curatore, ormai cessato dall'incarico, non è affatto coinvolto.
      Zucchetti SG srl