Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Chiusura fallimento in pendenza di giudizio - Chiusura Partita Iva e saldo compenso curatore

  • Anna Cinti

    Porto San Giorgio (FM)
    07/01/2021 09:07

    Chiusura fallimento in pendenza di giudizio - Chiusura Partita Iva e saldo compenso curatore

    Buongiorno
    vorrei procedere alla chiusura di una procedura fallimentare tuttavia è pendente un giudizio relativo ad una Class Action . Al momento non è ipotizzabile un risarcimento nel breve periodo né la sua entità. Pertanto il compenso del curatore verrà liquidato sulla base dell'attivo realizzato sino alla data attuale.
    Alla luce anche della risposta del 1 ottobre 2019 (introdotta da Laura Daverio) sulla possibilità di mantenere aperta la partita IVA e la non cancellazione della società dal registro imprese, desideravo avere qualche chiarimento e suggerimento operativo:
    – Se ritenete possibile che il curatore possa, dopo la chiusura del giudizio, chiedere il ricalcolo del proprio compenso sull'eventuale maggior attivo realizzato; ovvero un ricalcolo del compenso che tenga conto dell'attivo realizzato prima e dopo la chiusura del fallimento. Qualora fosse possibile se sarebbe opportuno, che il decreto di chiusura contenga questa indicazione.
    - Nell'incertezza sull'entità del risarcimento è opportuno che il decreto di chiusura della procedura fallimentare contenga anche l'indicazione per il curatore di chiudere la partita IVA? Sarei dell'avviso di chiudere la partita Iva in quanto lasciarla aperta significherebbe comunque l'obbligo di presentare le dichiarazioni annuali e ogni ulteriore adempimento relativo a tale tributo. Il dubbio nel tenere aperta la partita Iva risiede nel credito iva che si genererà con la parcella del curatore e di eventuali professionisti, e il coordinamento con una eventuale cessione del credito fiscale ovvero con lo stralcio di tale credito. Come si coordina tutto ciò?
    - Per quanto riguarda le imposte dirette sono ancora molto più confusa. Comunicata la chiusura del fallimento al Registro imprese ma non la cancellazione, seguendo le indicazioni dell'interpello della D.R.E Veneto del 25.03.2016, dovrei procedere alla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al c.d. maxi-periodo fallimentare. Poi più nulla sino alla chiusura del giudizio? In caso di attivo rilevante dopo la chiusura del giudizio è necessario presentare, da parte del curatore, una ulteriore dichiarazione? se sì entro quale termine?
    Grata fin d'ora, porgo cordiali saluti
    Anna Cinti
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      08/01/2021 12:04

      RE: Chiusura fallimento in pendenza di giudizio - Chiusura Partita Iva e saldo compenso curatore

      Rispondiamo seguendo l'ordine delle questioni sollevate.

      L'integrazione del compenso del Curatore all'esito dei giudizi in corso non è esplicitamente prevista dalla norma ma, oltre che dalla logica, è prevista dal Codice della Crisi; riteniamo quindi che il Giudice Delegato, in sede di determinazione del compenso e/o in sede di decreto di chiusura, possa disporre in tal senso.

      Anche in considerazione del fatto che quanto eventualmente proverrà dal giudizio in corso non avrà rilevanza IVA, riteniamo che la posizione IVA possa (anzi debba) essere chiusa.

      La questione del credito IVA si presenta in ogni procedura, e come per ogni procedura:
      - o si rinuncia, acquisite le debite autorizzazioni
      - o si cede il credito risultante dall'ultima dichiarazione e si rinuncia a quello che si formerà a seguito della fattura del Curatore e delle eventuali altre che si riceveranno, comprese quelle derivanti dal riparto finale
      - o si effettuano i necessari conteggi e si cede il credito IVA futuro, ovvero quello che emergerà dalla dichiarazione relativa all'anno della chiusura del fallimento.

      Per quanto infine riguarda la dichiarazione dei redditi finale, si presenterà una dichiarazione a zero dopo la chiusura del fallimento (materia imponibile ce ne può essere solo se c'è un residuo attivo, e se ci fosse già un residuo attivo la causa l'avrebbe portata avanti il fallito tornato in bonis) e si dovrà presentare una dichiarazione integrativa solo nella (remotissima) ipotesi che residuo attivo dovesse esservi all'esito alla causa in corso.