Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Chisuura fallimento e ricorso contro riparto finale

  • Ivan Perin

    Conegliano (TV)
    27/09/2017 09:46

    Chisuura fallimento e ricorso contro riparto finale

    Un creditore fondiario ha proposto reclamo contro il piano di riparto finale che prevedeva la restituzione della maggior somma che lo stesso aveva ricevuto in via provvisoria all'esito della esecuzione immobiliare.
    Il ricorso è stato rigettato in toto dal giudice delegato.
    Il creditore ora propone una soluzione transattiva anticipando il ricorso in Cassazione in mancanza di accoglimento
    Pur ritenendo la "minaccia" del ricorso pretestuosa si richiede quale possa essere il comportamento consigliato alla procedura anche in riferimento al nuovo art. 118 l.f. e alla possibilità di chiusura in presenza di giudizi pendenti.
    Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      27/09/2017 20:00

      RE: Chisuura fallimento e ricorso contro riparto finale

      Se, come lei dice, il creditore fondiario ha proposto reclamo avverso il piano di riparto avanti al giudice delegato, vuol dire che ha presentato reclamo ai sensi dell'art. 36, come richiesto dal terzo comma dell'art. 110. Orbene, se è così, quel creditore non può ricorrere direttamente in Cassazione perché, come prevede il secondo comma dell'art. 36, contro il decreto del giudice delegato è ammesso il ricorso al tribunale entro otto giorni dalla data della comunicazione del decreto medesimo; e, come ha di recente chiarito la S. Corte "l'art. 110, comma 3, l.fall., prevedendo che, nei confronti del progetto di riparto dell'attivo fallimentare, i creditori possono proporre reclamo al giudice delegato ai sensi dell'art. 36 l.fall., rinvia integralmente alla disciplina processuale ivi contenuta, compreso il termine di otto giorni per ricorrere al tribunale nei confronti del decreto pronunciato dal giudice delegato" (Cass. 13/09/2016, n. 17948). E' il decreto del tribunale che non è soggetto a gravame, per cui si ritiene che contro lo stesso possa essere proposto ricorso in Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.
      E' il caso, quindi, che controlli se è decorso il termine per proporre reclamo al tribunale avverso il decreto del giudice delegato, perché in caso affermativo, la minaccia del creditore fondiario di ricorrere in cassazione è priva di qualsiasi fondamento; e, per la verità, la richiesta di tale creditore di trovare un accordo transattivo minacciando un improbabile ricorso in cassazione, lascia presumere proprio che allo stesso sia sfuggito il termine per il reclamo al tribunale ed è molto probabile che non farà tale ricorso per non sopportare spese inutili. Se, invece, il creditore è ancora in termini per proporre reclamo al tribunale e lo propone, trova applicazione il quarto comma dell'art. 1110. Per questo motivo, proprio cioè per il fatto che nel caso si discute delle modalità e degli effetti dell'impugnazione del piano di riparto, come regolato dall'art. 110, richiamato dall'art. 117 per il riparto finale, riteniamo che la problematica da lei posta non tocchi la possibilità della chiusura anticipata.
      Zucchetti SG srl
    • Maria Eugenia Cosseddu

      NUORO
      12/03/2024 11:53

      RE: Chisuura fallimento e ricorso contro riparto finale

      Buongiorno mi inserisco nel dibattito perché mi sembra chiaro che in caso di pendenza di ricorso per cassazione contro il piano di riparto finale, non sia possibile chiudere il fallimento. Chiedo conferma grazie.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        12/03/2024 18:39

        RE: RE: Chisuura fallimento e ricorso contro riparto finale

        A norma dell'art. 110, comma 4, l. fall. "se sono proposti reclami, il progetto di ripartizione e' dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione; non si fa luogo ad accantonamento qualora sia presentata in favore della procedura una fideiussione….. Il provvedimento che decide sul reclamo dispone in ordine alla destinazione delle somme accantonate". Il giudice quindi non sospende l'esecuzione del del riparto, che invece viene eseguito con il pagamento di tutti gli altri creditori diversi da quello contestato. Se il giudice ha provveduto in tal modo il fallimento potrebbe anche essere chiuso, tanto rimane l'accantonamento, che si distribuirà a chi compete alla fine del giudizio sulle contestazioni; tuttavia la questione va valutata caso per caso in relazione al numero e ai crediti coinvolti che potrebbero consigliare di mantenere aperta la procedura per un riparto supplementare.
        Zucchetti SG srl