Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Covid 19 - art. 72 LF Contratto affitto azienda

  • Manuela Miracapillo

    Vicenza
    21/03/2020 10:32

    Covid 19 - art. 72 LF Contratto affitto azienda

    Buongiorno,
    ho il caso di un fallimento dichiarato in data 10.02.20 in pendenza di un contratto di affitto d'azienda (l'azienda affittuaria è fallita). In base all'art. 72 LF in qualità di curatore fallimentare ho 60 gg di tempo per decidere se proseguire il contratto o recedere.
    L'affittuaria sarebbe interessata all'acquisto ma prima risulta necessario effettuare una valutazione dell'azienda per stabilire il valore.
    Allo stato attuale non sono riuscita a concludere l'inventario nè ad avere contezza del valore dell'azienda stessa.
    Secondo quanto stabilito dall'art. 72 il termine scadrebbe il 10.04.20.
    Alla luce dell'emergenza Covid- 19 posso chiedere un rinvio/sospensione dei termini di cui all'art. 72 LF?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/03/2020 18:51

      RE: Covid 19 - art. 72 LF Contratto affitto azienda

      E' necessario mettere un po' d'ordine per meglio chiarire, a noi stessi e a chi legge, i termini della questione prospettata.
      Dalle sue prime indicazioni sembra che sia stata dichiarata fallita l'affittuaria (che è l'impresa che ha preso l'azienda in affitto), ma poi dallo sviluppo della domanda si capisce che è fallito l'affittante, il concedente, ossia colui che ha dato in affitto l'azienda, che ora l'affittuaria intende acquistare.
      Trattandosi di contratto di affitto di azienda pendente trova applicazione l'art. 79 e non l'art. 72 l. fall., e la differenza non è di poco conto. Invero, l'art. 72 pone il principio generale che l'esecuzione dei contratti pendenti, a seguito del fallimento di una delle parti, "rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo" e non prevede un termine entro cui il curatore debba esercitare tale scelta, tanto che il contraente in bonis può fargli assegnare un termine dal giudice; l'art. 79, invece, specifico al contratto di affitto di azienda, pone il diverso principio che il fallimento non è causa di scioglimento del contratto, "ma entrambe le parti possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, e' determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati". Nel termine dei 60 giorni, quindi, il curatore deve comunicare se intende recedere dal contratto, che, in mancanza di recesso, continua, sicchè, nel suo caso, se non recede dal contratto nel termine indicato, lei rimane vincolato al contratto di affitto di azienda fino alla sua naturale scadenza, Questo non esclude che possa vendere l'azienda all'affittuario o a terzi, ma è evidente che mettendo in vendita una azienda affittata, le condizioni della vendita sarebbero meno vantaggiose di quelle che potrebbe ottenere in caso di azienda libera.
      Tutto ciò premesso, veniamo al quesito posto. Diciamo subito che non è agevole dare risposte sicure su questi temi data la sovrapposizione di provvedimenti non tutti chiari. Nel caso, a nostro avviso, non opera alcun rinvio di legge in quanto il termine in questione non ha natura processuale (sono questi i termini rinviati) ma natura sostanziale riguardando la continuazione o il recesso da un contratto. Cosa diversa è eccepire che, a causa delle restrizioni in corso, non è stato possibile svolgere quelle attività propedeutiche ad una scelta oculata (quale la stima) e quindi invocare- alla obiezione della eventuale tardività del recesso- la materiale impossibilità a poter rispettare il termine per causa di forza maggiore. Allo scopo potrebbe chiedere al giudice di concederle una proroga di detto termine, normalmente non possibile, ma nella situazione di eccezionalità che stiamo vivendo, potrebbe essere ammesso.
      Zucchetti Sg srl
      • Manuela Miracapillo

        Vicenza
        23/03/2020 19:20

        RE: RE: Covid 19 - art. 79 LF Contratto affitto azienda

        Chiedo scusa la fallita è la società affittante e giustamente come da lei indicato si applica l'art. 79 LF e non il 72 come erroneamente indicato.
        La ringrazio della risposta.