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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA
soddisfo creditori prededucibili
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Lorenza Brienza
Campobasso15/01/2025 16:14soddisfo creditori prededucibili
Nel fallimento di una srl di prossima chiusura (il fallimento è stato dichiarato dopo la revoca di un concordato), l'attivo realizzato non consente il pagamento di tutti i creditori prededucibili e pertanto verrà effettuata graduazione (saranno pagati solo il curatore ed il commissario). I creditori prededucibili non soddisfatti sono avvocati nominati nel corso della procedura. Dopo aver cancellato la società dal registro imprese, potranno rivalersi sui soci nel limite del capitale sociale versato, con il titolo rappresentato dal decreto di liquidazione del GD? -
Zucchetti SG
Vicenza15/01/2025 20:37RE: soddisfo creditori prededucibili
Riteniamo di no in quanto il fallimento equivale alla liquidazione della società per cui, alla cancellazione di questa, i soci rispondono nei limiti di quanto ricevuto a chiusura della liquidazione.
Zucchetti SG srl-
Lorenza Brienza
Campobasso16/01/2025 18:23RE: RE: soddisfo creditori prededucibili
Ringrazio per la risposta. Preciso tuttavia che si trattava di cause promosse dalla curatela nei confronti del socio amministratore e pertanto forse dopo la chiusura del fallimento potrebbero rivalersi su tale soggetto. Attendo un cortese riscontro
grazie-
Zucchetti SG
Vicenza16/01/2025 19:37RE: RE: RE: soddisfo creditori prededucibili
In questi termini il problema è completamente diverso in quanto non si tratta più della responsabilità patrimoniale dei soci bensì dell'amministratore, che era occasionalmente anche socio della srl dichiarata fallita. Orbene la responsabilità dell'amministratore non è una conseguenza automatica del fallimento della società ma va fatta valere con apposita azione di risarcimento danni promuovibile nel corso del fallimento dal curatore, sia per i danni procurati alla società che per quelli procurati ai terzi. Dal comportamento non diligente dell'amministratore.
Lei dice che il curatore ha proposto tale azione, ma non ci dice che fine abbia fatto il processo; ad ogni caso, chiuso il fallimento, a seconda dello stato e dell'esito del precedente giudizio, i creditori concorsuali possono proseguire o iniziare ex novo una azione i responsabilità nei confronti dell'ex amministratore per il risarcimento danneggiati da atti dolosi o colposi dell'amministratore, sempre che non sia decorso il termine quinquennale di prescrizione e che non si sia formato giudicato della decisione eventualmente sull'azione promossa dal curatore.
Abbiamo dubbi se la stessa azione possano esercitarla i creditori prededucibili per crediti sorti nel corso del fallimento in quanto tali crediti non sono in diretta connessione con il comportamento dell'amministratore; probabilmente si perché comunque l'apertura della procedura potrebbe essere ascritta all'amministratore che ha mal gestito la società o ha ritardato la richiesta di fallimento aggravando la crisi e il passivo, ma più sicuramente potrebbero agire nei confronti del curatore che abbia- visto che nel caso si tratta di crediti di legali- promosso cause, non avendo fondi disponibili e senza valutare con la dovuta diligenza la fondatezza delle stesse o senza chiedere il gratuito patrocinio, e così via.
Zucchetti SG srl
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