Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

ricorso ex artt. 36 e 110 3° comma L.F.

  • Luciano Mascena

    ROMA
    09/02/2023 10:37

    ricorso ex artt. 36 e 110 3° comma L.F.

    Un creditore, con ricorso ex art. 36 e 110, 3°co. LF, ha contestato il riparto finale predisposto dal curatore in quanto è stato degradato il credito ipotecario a chirografo per mancanza del compendio immobiliare, su cui gravava la garanzia ipotecaria. Infatti tale compendio nel tempo è stato in parte demolito e per la restante parte acquisito al patrimonio comunale.
    domande:
    1) Può il curatore informare i creditori che è stato fatto ricorso o deve attendere che il giudice predisponga un contradditorio, visto che in caso di accoglimento del ricorso, verrà modificato il riparto a danno dei restanti creditori?
    2) In caso di contraddittorio ex art 36 LF a chi spetta l'eventuale comunicazione ai creditori. Al Curatore o al creditore istante ?
    In attesa di una cortese risposto saluto cordialmente
    Luciano Mascena
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      09/02/2023 18:05

      RE: ricorso ex artt. 36 e 110 3° comma L.F.

      L'art. 110 l. fall., specifico alla fattispecie del riparto, non prevede alcuna comunicazione ai creditori della avvenuta presentazione di reclami avverso il progetto di riparto, né peraltro è prevista in linea generale dall'art. 36 l. fall. , in forza del quale il giudice delegato, a seguito del reclamo avverso un atto del curatore, "sentite le parti, decide con decreto motivato, omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio".
      L'unica cautela prevista dall'art. 110 l. fall. è che, ove siano proposti reclami, "il progetto di ripartizione e' dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione"; in casi come il suo in cui la sorte del reclamo incide sull'intera classe dei creditori è evidente l'impossibilità di un accantonamento, per cui il giudice, in attesa di decidere sul reclamo, non provvede a dichiarare esecutivo il progetto di riparto.
      Lei giustamente si preoccupa del fatto che gli altri creditori rimangano all'oscuro dei motivi del ritardo nella distribuzione, per cui è opportuna- ma non obbligata- una comunicazione ai creditori di quanto avvenuto e della ragione del ritardo; ovviamente tale comunicazione può farla solo lei, sia perché ha gli indirizzi dei destinatari sia perché è l'organo della procedura che può tener conto degli interessi e delle esigenze informative verso i creditori, e non certo il reclamante che non ha alcun interesse a rendere edotti gli altri creditori della presentazione del reclamo, dato che la legge non glielo impone e non deve preoccuparsi di tutelare gli altri creditori.
      Zucchetti Sg srl