Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Chiusura anticipata e ammissione in eredità giacente

  • Riccardo Bolla

    Genova
    20/02/2026 14:48

    Chiusura anticipata e ammissione in eredità giacente

    Il caso riguarda la presentazione della domanda di insinuazione al passivo da parte del Curatore fallimentare nell'eredità giacente dell'amministratore fallito.
    La gestione dell'eredità è affidata all'erede beneficiato che attualmente non ha ancora provveduto all'accertamento del passivo e tantomeno alla graduatoria dei creditori (nonostante i termini siano già decorsi e la Curatela abbia precisato il proprio credito).
    Poiché tale credito risulta l'ultimo attivo da recuperare, il Curatore stava valutando la possibilità di procedere alla chiusura anticipata del fallimento ex art. 118.
    Poiché lo stato passivo dell'eredità giacente non è stato ancora formato, nè tanto meno si ha evidenza dell'ammontare presumibilmente liquidabile, a parere dello scrivente, poiché non è ancora definita la posizione creditoria (ammissione allo stato passivo con riconoscimento dell'eventuale privilegio), non vi sarebbero gli estremi per procedere a tale chiusura anticipata.
    Nel caso invece si decidesse di procedere alla chiusura anticipata prima dell'ammissione al passivo (poiché comunque il credito è certo, liquido ed esigibile), la Curatela potrebbe avviare successivamente alla chiusura eventuali azioni nei confronti del curatore dell'eredità giacente (ad es. opposizione allo stato passivo ed eventuali altre azioni per sollecitare l'attività liquidatoria)?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      22/02/2026 13:28

      RE: Chiusura anticipata e ammissione in eredità giacente

      La valutazione se rinunciare al credito o insistere nella riscossione presso l'eredità giacente non può che essere rimessa a chi ha cognizione dei dati e delle possibilità di recupero.
      Se si ritiene di insistere nel credito, il fallimento può essere chiuso anticipatamente, ossia senza attendere la liquidazione e il pagamento dello stesso, purchè abbia provveduto, prima della chiusura a formalizzare la richiesta di pagamento al curatore dell'eredità giacente con una normale domanda di pagamento o con una istanza di insinuazione qualora si proceda nella eredità giacente alla liquidazione concorsuale, come pare di capire sia avvenuto nel caso, dato che lei parla appunto di formazione dello stato passivo in corso.
      Fatta tale domanda, lei può chiudere il fallimento anticipatamente, anche prima dell'ammissione e sarà legittimato al compimento degli atti futuri richiesti per l'ammissione del credito come per la riscossione dello stesso.
      Zucchetti SG srl