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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA
Credito Iva ante fallimento non cedibile e non compensato in stato passivo - Modalità di gestione
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Gianluca Risaliti
Livorno05/10/2025 22:44Credito Iva ante fallimento non cedibile e non compensato in stato passivo - Modalità di gestione
Buongiorno,
in una procedura fallimentare è presente un rilevante credito Iva sorto anteriormente dichiarazione di fallimento. Questo credito, al momento della formazione dello stato passivo non è stato eccepito in compensazione in rapporto a un ancor più rilevante credito vantato dalla Agenzia delle entrate che è stato ammesso per il suo intero importo. La compensazione non era stata eccepita in virtù di una complessa genesi del credito della società fallita per via della quale vi erano dubbi se quel credito fosse sorto prima o dopo la dichiarazione di fallimento. La procedura si trova ora nella fase terminale e in una situazione nella quale, fra l'altro, il curatore deve rendere il parere di cui all'art. 125 in merito a una proposta di concordato fallimentare con assuntore. Posto che quel credito Iva, di cui poi è emersa la chiara riconducibilità al periodo anteriore al fallimento, non è cedibile in presenza di crediti anteriori dell'Agenzia delle entrate di più elevato ammontare, il tema che pongo alla Vostra gentile attenzione è quale sia la corretta modalità di gestione dello stesso: 1) Abbandono? (ma si tratta di un importo assai rilevante); 2) Eccezione di compensazione? (ma è ancora possibile in questa fase senza dover procedere a una – non facilmente percorribile - rettifica dello stato passivo?); 3) Assegnazione in sede di riparto alla stessa Agenzia delle entrate (o All'agenzia entrate riscossione) ex art. 117, c. 3, l.f. (ma sarebbe necessario il consenso del creditore anche in questo caso?)? E, poi, un secondo quesito: la soluzione cambierebbe nel caso in cui devesse trovare attuazione la soluzione concordataria atteso che la proposta prevede esplicitamente il subentro dell'assuntore nella posizione Iva della società fallita? Grazie fin d'ora.-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como07/10/2025 12:33RE: Credito Iva ante fallimento non cedibile e non compensato in stato passivo - Modalità di gestione
La questione ci pare più semplice di quanto possa sembrare: atteso che è stata chiarita la riconducibilità del credito al periodo ante fallimento, e in presenza di debiti erariali, parimenti ante fallimento, di importo superiore, riteniamo sia sufficiente chiederne il pagamento all'Agenzia delle Entrate, che eccepirà in compensazione il suo maggiore controcredito, in questo modo rendendone attuale ed effettiva l'inesistenza, attualmente in certo senso solo "potenziale".
Ripercorrendo le ipotesi esposte nel quesito, infatti:
1) non si tratta di abbandono, perché il credito esiste e non viene certo abbandonato per una valutazione o una volontà del Curatore, ma semplicemente si estinguerà per compensazione
2) con ragionamento analogo, non è necessario alcun intervento sullo stato passivo, atteso che il debito verso l'Erario in esso indicato è effettivo, e la compensazione sarà poi automatica nel momento in cui il creditore Erario la eccepirà
3) non si tratta di una assegnazione, sia perché come correttamente rilevato nel quesito la procedura non sarebbe banale, sia perché non ci pare corretto assegnare un credito che verrà di fatto azzerato dalla compensazione
Ancor più semplice è l'ipotesi concordataria: sarà sufficiente in sede di parere ex art. 125 l.fall. esporre la questione e semplicemente dare valore zero a tale credito.
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