Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Chiusura procedura con giudizi pendenti

  • Mario Tucci

    Venezia
    18/12/2024 16:35

    Chiusura procedura con giudizi pendenti

    Buongiorno
    sono curatore di un fallimento chiuso con un giudizio pendente volto al recupero di un credito e promosso dalla procedura; nel rendiconto art 116 ho accantonato le relative spese sia per il legale della procedura che per per le spese legali dell'avversario in caso di soccombenza.
    L'esito del giudizio è stato ingiustamente sfavorevole alla procedura e ora devo decidere se proporre appello, pur non disponendo di somme, in quanto l'accantonamento effettuato a tal scopo si è esaurito.
    Il legale della procedura si è detto disponibile a ricevere l'onorario per il giudizio di appello solo in caso di vittoria.
    A vostro parere posso procedere a proporre appello, avendo comunque effettuato con la diligenza richiesta all'accantonamento in sede di rendiconto art 116 e in caso di ulteriore esito sfavorevole nulla riconoscere a controparte a titolo di spese legali di soccombenza nel giudizio di II° grado, senza conseguenze personali?
    Grazie
    Mario Tucci
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      18/12/2024 20:38

      RE: Chiusura procedura con giudizi pendenti

      Lei si è comportato diligentemente accantonando la somma presumibilmente necessaria per fra fronte alle spese del giudizio di primo grado anche per il caso di soccombenza e nessun dovere aveva di accantonare anche le somme per eventuali successivi gradi.
      Visto che sia lei che il giudice siete rimasti in carica per portare a termine, fino al giudicato ed anche all'eventuale esecuzione, il processo in corso, al momento si trova nelle stesse condizioni in cui sarebbe se a fallimento in corso privo di attivo avesse dovuto proporre un appello avverso una decisione sfavorevole emessa a carico del fallito o come parte il fallimento stesso. In questo caso, diventa opportuno avere una relazione del legale che spieghi la situazione e le possibilità di successo dell'impugnazione, e, nel caso l'appello venga consigliato dal legale, chiedere al giudice la dichiarazione di cui all'art. 144 DPR n. 115 del 2002 ai fini del gratuito patrocinio. Anche nel caso in esame ci comporteremmo allo stesso modo che consente di agire consapevolmente sulla base di un parere tecnico e ricorrendo al gratuito patrocinio, che riteniamo il giudice non negherà; è vero infatti che nel caso il fallimento aveva disponibilità e le ha distribuite, ma al momento ne è privo e non possono essere toccate le ripartizioni già effettuate (art. 114 l. fall.). Poiché non può essere precluso al fallimento l'accesso alla giustizia per mancanza di fondi (al di là del fatto che l'avvocato ha dichiarato di percepire l'onoirario solo in caso di vittoria), riteniamo che possa essere concessa l'attestazione per l'ammissione al gratuito patrocinio.
      Zucchetti SG srl
      • Mario Tucci

        Venezia
        19/12/2024 11:22

        RE: RE: Chiusura procedura con giudizi pendenti

        Vi ringrazio della rapida risposta.
        Il richiamo alle spese a carico dell'Erario è chiarissimo
        Mi piacerebbe conoscere la vostra opinione circa la sorte che subirebbero le eventuali spese di soccombenza poste a carico del fallimento nel giudizio di appello, essendo privo di fondi nei termini sopra indicati
        Grazie
        Mario Tucci
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          19/12/2024 20:08

          RE: RE: RE: Chiusura procedura con giudizi pendenti

          L'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio non copre anche la soccombenza, per cui il fallimento che gode del patrocinio a spese dello Strato può essere condannata al rimborso delle spese di causa alla controparte, così come accade in ogni caso di soccombenza della parte che ha ottenuto il patrocinio a spese dello Stato; ovviamente il fallimento essendo ormai privo di disponibilità non può soddisfare tale debito per cui lo stesso rimane impagato. Proprio in questa ottica abbiamo detto di cautelarsi facendosi predisporre una relazione o un parere del legale che consiglia l'appello, in modo che un domani, in caso di soccombenza e di mancato pagamento, nessuno possa imputarle di non aver promosso l'appello i senza alcun fondamento e senza la dovuta diligenza.
          Zucchetti SG srl