Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

art. 46, comma 2, L.F. e chiusura del fallimento

  • Alberto Bombardelli

    Trento
    20/11/2015 12:02

    art. 46, comma 2, L.F. e chiusura del fallimento

    In un fallimento di una ditta individuale, il Giudice delegato ha disposto il pignoramento di un terzo della pensione del titolare ai sensi dell'art. 46, comma 2, L.F..
    Pertanto, ogni mese l'INPS accredita sul c/c della procedura un terzo della pensione, mentre i 2/3 restano nelle disponibilità del fallito.
    Nel fallimento in oggetto, siamo in fase di redazione del piano di riparto finale.
    Dalla lettura della norma ritengo che il vincolo di destinazione di un terzo della pensione alla procedura fallimentare verrà meno solo con la chiusura del fallimento (art. 120 L.F.); solo da quel momento, infatti, il debitore potrà notiziare l'INPS del decreto di chiusura del suo fallimento emesso dal Tribunale e pretendere che l'intera pensione venga a lui accreditata.
    E' corretta questa interpretazione?
    Ciò tra l'altro causerà inevitabilmente dei problemi in fase di ripartizione finale delle somme, perché, in attesa che il riparto divenga definitivo e che il curatore possa procedere con i pagamenti, l'INPS avrà accreditato delle somme magari ulteriori rispetto a quelle che il curatore aveva potuto prevedere, e questi ulteriori accrediti renderebbero necessario un supplemento di riparto.
    E' possibile, in qualche modo, prevenire tali discordanze?
    Vi ringrazio e Vi saluto cordialmente,
    Stefano Croni
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/11/2015 20:00

      RE: art. 46, comma 2, L.F. e chiusura del fallimento

      Le sue considerazioni sono corrette ed anche noi pensiamo che l'obbligo del versamento da parte dell'Inps della quota di 1/3 della pensione cessi solo con la chiusura del fallimento, per cui le eventuali discordanze sono inevitabili. Può solo cercare di quantificare gli accrediti futuri dell'Inps fino alla prevedibile chiusura in modo da considerarli già nel riparto finale, salvo poi a distribuire le ultime somme, ancora non disponibili al momento del riparto, appena arriveranno ai creditori aventi diritto in base al riparto.. Ciò anche perché non dovrebbe trattarsi di grosse somme.
      Zucchetti SG srl
      • Giuseppina Iadevaia

        Lodi
        05/03/2024 13:57

        RE: RE: art. 46, comma 2, L.F. e chiusura del fallimento

        Non è possibile considerare bloccate le quote della pensione al momento dell'approvazione del rendiconto e non con il piano di riparto?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          05/03/2024 17:52

          RE: RE: RE: art. 46, comma 2, L.F. e chiusura del fallimento

          Se l'obbligo del versamento dura fino alla chiusura del fallimento, il limite ultimo del versamento è la chiusura; il conto gestione è solo la resa, descrittiva e contabile, di ciò che il curatore ha fatto nel corso della procedura.
          Zucchetti SG srl