Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

decreto di chiusra

  • Carla Ferriero

    SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
    07/07/2022 12:38

    decreto di chiusra

    buongiorno pongo il seguente quesito:
    nell'ambito del decreto di chiusra del fallimento il Giudice ha disposto la cncellazione della società fallita dal registro imprese, una volta divenuto esecutivo il decreto di chiusura. Quando si considera esecutivo il decreto di chiusra emesso dal Tribuanele? Entro quando posso effettuare la cancelllazione della società dal registro imprese?
    Una volta notificato il decreto ai creditori entro quando questi ultimi possono proporre il reclamo? l'art. 26 LF parla di 10 giorni dall'avvenuta notifica.
    In attesa di un riscontropongo cordiali saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/07/2022 19:52

      RE: decreto di chiusra

      Il comma quarto dell'art. 119 l. fall. dispone che "Il decreto di chiusura acquista efficacia quando e' decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto, ovvero quando il reclamo e' definitivamente rigettato" e il comma terzo dello stesso articolo precede che "Contro il decreto che dichiara la chiusura o ne respinge la richiesta e' ammesso reclamo a norma dell'art. 26".
      A sua volta il terzo comma dell'art. 26 stabilisce che "il reclamo e' proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti e' stato chiesto il provvedimento; per gli altri interessati, il termine (sempre di dieci giorni) decorre dall'esecuzione delle formalita' pubblicitarie disposte dal giudice delegato o dal tribunale, se quest'ultimo ha emesso il provvedimento". Nel caso del decreto di chiusura la pubblicità, come stabilisce il primo comma dell'art. 119 è quella prescritta dall'art. 17 (la stessa della sentenza dichiarativa di fallimento) per il quale il decreto va annotato, a cura del cancelliere, presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura e' stata aperta.
      Già questa forma di pubblicità segna l'inizio del decorso del termine di dieci giorni per proporre reclamo, se poi lei provvede a comunicare a tutti i creditori il provvedimento di chiusura allegandolo alla comunicazione, il termine decorre dalla ricezione di tale comunicazione (che a norma dell'art. 26 equivale a notificazione), indipendentemente dalla pubblicità effettuata. Il termine lungo dei 90 giorni è utilizzabile in caso di omessa pubblicità o comunicazione integrale del provvedimento.
      E' sufficiente pertanto che lei attenda per la richiesta di cancellazione 10 dalla avvenuta annotazione del decreto di chiusura nel registro delle imprese o dalla trasmissione ai creditori del provvedimento.
      Zucchetti SG srl
      .
      • Chiara Costa

        Piacenza
        03/01/2025 12:44

        RE: RE: decreto di chiusra

        Buongiorno.
        Venendo il decreto trasmesso al legale rappresentante dalla Cancelleria e provvedendo altresì la Cancelleria alle annotazioni di cui all'art. 17 l.f., come può il Curatore avere piena contezza del dies a quo per il calcolo dei dieci giorni?
        vi ringrazio.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          04/01/2025 09:51

          RE: RE: RE: decreto di chiusra

          Effettivamente l'art. 119 l. fall. , che tratta del decreto di chiusura del fallimento, non prevede che tale decreto sia comunicato al curatore né ai creditori né, nel parlare del reclamo a norma dell'art. 26 stabilisce espressamente la decorrenza. Questa tuttavia si desume sia dall'art. 26- che per il reclamo avverso il provvedimento del tribunale avanti alla corte d'appello stabilisce che esso decorre "dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti e' stato chiesto il provvedimento; per gli altri interessati, il termine decorre dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie disposte dal giudice delegato o dal tribunale, se quest'ultimo ha emesso il provvedimento; eguale disciplina è ripresa dal secondo comma dell'art. 119 per il reclamo in cassazione del provvedimento della corte d'appello. A sua volta, il primo comma dell'art. 17 (richiamato dall'art. 119 per la pubblicità da effettuate) stabilisce che "Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la sentenza che dichiara il fallimento (nel caso in esame il decreto di chiusura) e' notificata, su richiesta del cancelliere, ai sensi dell'art. 137 del codice di procedura civile al debitore, eventualmente presso il domicilio eletto nel corso del procedimento previsto dall'art. 15, ed e' comunicata per estratto, ai sensi dell'art. 136 del codice di procedura civile, al pubblico ministero, al curatore ed al richiedente il fallimento".
          Da queste disposizioni si può desumere che anche il decreto di chiusura del tribunale debba essere comunicato al curatore e che il termine dei dieci giorni per l'impugnazione da parte del curatore (evidentemente nel caso in cui la chiusura sia avvenuta non su richiesta di costui) incominci a decorrere da tale data.
          Zucchetti SG Srl
          • Chiara Costa

            Piacenza
            04/01/2025 11:59

            RE: RE: RE: RE: decreto di chiusra

            Mi spiego meglio.
            la domanda era in realtà rivolta all'individuazione dell'effettivo momento in cui il Curatore può chiedere la cancellazione, trattandosi di questo caso, della società del Registro Imprese.
            Infatti il termine breve di dieci giorni ha, per i diversi soggetti destinatari della comunicazione del decreto di chiusura, decorrenza diversa (effettuazione delle formalità da parte della cancelleria ex art. 17 l.f., comunicazione del decreto ai creditori, comunicazione del decreto al legale rappresentante).
            Pertanto quando il Curatore, senza attendere il termine di 90 giorni, può ritenere decorsi i dieci giorni del termine breve e chiedere utilmente la cancellazione della società dal Registro Imprese?
            ringrazio per la cortese precisazione.
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              07/01/2025 17:52

              RE: RE: RE: RE: RE: decreto di chiusra

              Per il quarto comma dell'art. 119 il decreto di chiusura acquista efficacia quando è decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto, ovvero quando il reclamo è definitivamente rigettato, per cui in pendenza del termine o fino alla decisione sul reclamo, il fallimento deve considerarsi in una fase di sospensione; pertanto rimangono gli organi, l'indisponibilità dei beni da parte del fallito, la sua incapacità processuale, ecc.. E' chiaro, pertanto, che la cancellazione della società dal registro delle imprese, che ha effetti irreversibili, non può avvenire in pendenza del termine per l'impugnazione del decreto di chiusura o, se questa sia stata proposta, prima della decisione finale.
              Ciò premesso, ci si può porre la domanda che lei formula, e cioè se il curatore debba a sua volta attendere la scadenza di tali termini per richiedere la cancellazione o possa farlo subito e dalla formulazione dell'incipit del comma 2 dell'art. 118 sembrerebbe che il curatore debba chiedere la cancellazione immediatamente dopo l'emissione del decreto di chiusura, altrimenti il legislatore avrebbe specificato che tale richiesta poteva essere fatta dopo la definitività del decreto di chiusura e avrebbe collocato la disposizione nell'art. 119 e non nell'art. 118.
              Pensiamo, quindi, che il curatore debba chiedere la cancellazione dopo l'emissione del decreto di chiusura, specificando che è ancora pendente il termine per l'impugnazione o che il decreto è stato impugnato, e dovrebbe essere poi il registro delle imprese a regolarsi di conseguenza.
              Questa è una nostra opinione e ci risulta che più di qualche Ufficio del Registro consigli di richiedere la cancellazione immediata, anche se, a ben vedere, anche una cancellazione tradiva non dà luogo ad alcuna sanzione.
              Zucchetti SG srl
              • Chiara Costa

                Piacenza
                14/01/2025 18:30

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: decreto di chiusra

                Riprendendo il vostro ultimo chiarimento nel caso in cui presso la CCIAA non sia d'uso la specificazione della pendenza del termine per impugnare, effettuate dalla Cancelleria le comunicazioni di rito e comunicato ai creditori il decreto di chiusura, occorre comunque attendere il decorso del termine lungo per impugnare prima di procedere alla cancellazione della società dal Registro Imprese? per la cessazione della partita iva invece?
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  15/01/2025 20:31

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: decreto di chiusra

                  Nella precedente risposta abbiamo scisso i compiti del curatore da quelli del conservatore del registro imprese, ma rimane il principio di cui all'art. 119, comma 4, per il quale il decreto di chiusura acquista efficacia quando è decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto, ovvero quando il reclamo è definitivamente rigettato, per cui nell'ipotesi da lei esposta occorre ed è sufficiente attendere il decorso del termine lungo per proporre l'impugnazione.
                  Quanto alla cessazione della partita IVA, trasferiamo la sua domanda alla nostra sezione fiscale, che risponderà quanto prima.
                  Zucchetti SG srl
                • Stefano Andreani - Firenze
                  Luca Corvi - Como

                  18/01/2025 21:21

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: decreto di chiusra

                  La partita IVA può (anzi, per correttezza, dovrebbe) essere chiusa quando sono terminate le operazioni rilevanti ai fini di tale tributo, quindi anche anteriormente alla chiusura della procedura.

                  Non c'è quindi da attendere nulla, nel caso in esame.