Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

CHIUSURA ANTICIPATA DEL FALLIMENTO

  • Noemi Lucchesi

    Corridonia (MC)
    25/01/2021 10:01

    CHIUSURA ANTICIPATA DEL FALLIMENTO

    In una procedura di Fallimento dichiarata con Sentenza dal Tribunale, impugnata dalla Società ex art. 18 L.F e revocata
    dalla Corte di Appello e successivamente impugnata dalla Curatela avanti alla suprema Corte, nell'ipotesi in cui,
    nel corso del Giudizio di Cassazione le attività medio tempore svolte dal Fallimento comportino l'intervenuto realizzo di tutto l'attivo
    fallimentare, ove prima dell'eventuale riparto finale la Suprema Corte dovesse confermare la revoca del Fallimento, l'attivo fallimentare
    residuo al netto della liquidazione del compenso del Curatore e delle spese di procedura, dovrà essere comunque ripartito ai creditori
    ovvero restituito al debitore tornato in bonis?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      25/01/2021 19:37

      RE: CHIUSURA ANTICIPATA DEL FALLIMENTO

      L'art. 18, co. 3, l.fall. stabilisce che "Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza impugnata, salvo quanto previsto dall'articolo 19, primo comma" e nel caso, evidentemente non era stata richiesta- o se richiesta rigettata- l'istanza di sospensione, in tutto o in parte, ovvero temporaneamente, della liquidazione dell'attivo, di cui all'art. 19.
      Questa situazione ha consentito al curatore di procedere nella liquidazione dell'attivo in pendenza delle impugnazioni, sia avanti alla corte d'appello che avanti alla cassazione, ma, con il passaggio in giudicato della sentenza di revoca (o con la chiusura della procedura, se questa interviene prima), gli effetti del fallimento cessano e vengono fati salvi solo gli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura, i quali decadono dal loro incarico; a sua volta il fallito ritorna in bonis e riacquista la disponibilità del proprio patrimonio. Ne consegue, tanto per capirci, che la procedura fallimentare si blocca al momento in cui la revoca diventa definitiva, per cui se, in quel momento, beni non liquidati o ricavato della liquidazione ancora da distribuire, come nel suo caso, tale attivo va restituito al fallito tornato in bonis.
      Zucchetti SG srl