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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA
Riparto finale che prevede che professionisti devono restituire somme percepite
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Lorenzo Tasciotti Ceccano
Latina09/01/2025 18:28Riparto finale che prevede che professionisti devono restituire somme percepite
Buonasera, mi capita una questione nuova sulla quale chiedo il vostro parere:
nel corso del fallimento alcuni professionisti sono stati liquidati per la loro attività (avvocati e commercialista) dal precedente curatore;
il nuovo curatore, nel predisporre il riparto finale, dopo essersi fatto liquidare il proprio compenso (pare che il precedete curatore non abbia chiesto la liquidazione), ha realizzato che le somme presenti sul libretto della procedura non sono sufficienti a coprire la liquidazione del proprio compenso;
pertanto, nel riparto finale così scrive: "dalla ricostruzione dei pagamenti sopra dettagliati, si evince che i suddetti crediti prededucibili, benché liquidi, esigibili e non contestati per collocazione ed ammontare, siano stati soddisfatti, impiegando tutto l'attivo disponibile, senza rispettare il disposto dell'art. 111 bis, comma 3°, L.F., poiché l'attivo non era
sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Tra essi, infatti, andava senz'altro annoverato sia il compenso del curatore, non ancora liquidato, che le spese necessarie per gli adempimenti finali, che godono del privilegio di giustizia di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c. e sono prevalenti rispetto ai crediti già integralmente soddisfatti, assistiti da privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. Quindi, tenuto conto che l'intero attivo è stato integralmente impiegato per il pagamento di crediti prededucibili con grado di privilegio inferiore, il piano di riparto finale dovrà necessariamente prevedere delle parziali restituzioni da chi ha ricevuto integrale soddisfazione in violazione dei criteri legali di
graduazione e proporzionalità."
pertanto conclude: "conseguentemente i seguenti professionisti sono chiamati a retrocedere in favore della procedura la differenza, determinata come segue...".
Ora i miei dubbi:
1. secondo voi è corretto?
2. il riparto (esecutivo e non impugnato) sarebbe titolo esecutivo per agire contro i professionisti per le restituzioni? oppure dovrebbe essere incardinato un apposito giudizio (anche un decreto ingiuntivo)? e, in tale ultimo caso, lo dovrebbe promuovere la procedura fallimentare o il curatore in proprio quale titolare di diritto di credito per il pagamento del proprio compenso liquidato?
3. sono passati oltre 10 anni tra i pagamenti e l'esecutività del riparto, si applica la prescrizione?
Grazie molte-
Zucchetti SG
Vicenza10/01/2025 17:23RE: Riparto finale che prevede che professionisti devono restituire somme percepite
E' del tutto improbabile che la pretesa restitutoria possa avere esito. In primo luogo va considerato che l'art. 114 l.fall. statuisce come regola generale l'irripetibilità dei pagamenti, prevedendo la restituzione delle somme riscosse solo per i creditori la cui ammissione sia stata revocata, in forza del principio generale per il quale la caducazione successiva del titolo comporta la ripetibilità delle somme riscosse. Per la verità la norma citatia si riferisce ai pagamenti effettuati a mezzo riparti, ma crediamo che lo stesso principio valga anche pe ril pagamento dei crediti prededucibili effettuati fuori riparto al momento della loro scadenza dato che anche questi debiti non possono essere pagati a mano a mano che essi vengono a scadenza, trovando applicazione, in mancanza di attivo sufficiente a soddisfarli tutti, la comune regola del riparto "pro quota" e per grado corrispondenti al rispetto delle rispettive cause di prelazione e del rango assegnato dalla legge a ciascun credito.
Ad ogni modo, indipendentemente dalla intangibilità del pagamento, questo costituisce il pagamento di un indebito di cui si chiede la restituzione, e tale diritto è soggetto alla prescrizione decennale, per cui nella specie l'azione restitutoria del presunto indebito è prescritta.
Zucchetti SG srl
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