Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Opposizione al decreto chiusura

  • Ester Favretto

    roma
    21/05/2023 14:42

    Opposizione al decreto chiusura

    Buonasera ho notificato ai creditori il decreto di chiusura del fallimento. Un creditore mi ha notificato opposizione al decreto di chiusura ex art 118lf. Domanda ma non doveva presentare reclsmo con ricorso da depositare in cancelleria e poi successivamente notificarmelo! Volevo capire come è la procedura grazie attendo
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      22/05/2023 09:26

      RE: Opposizione al decreto chiusura

      Il terzo comma dell'art. 119 l.fall. è quanto mai chiaro in proposito in quanto, come lei giustamente afferma, stabilisce che " Contro il decreto che dichiara la chiusura o ne respinge la richiesta e' ammesso reclamo a norma dell'art. 26"
      A sua volta il comma sesto dell'art. 26 specifica che il reclamo si propone con ricorso che deve contenere:
      1) l'indicazione del tribunale o della corte di appello (nel caso la Corte d'Appello perché viene impugnato un provvedimento del Tribunale) competente, del giudice delegato e della procedura fallimentare;
      2) le generalita' del ricorrente e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito;
      3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa il reclamo, con le relative conclusioni;
      4) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.
      I successivi commi prevedono che "Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro quaranta giorni dal deposito del ricorso.. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore ed ai controinteressati entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto.
      Peraltro avendo lei notificato il decreto di chiusura ai creditori, il reclamo va proposto nel termine breve di cui all'art. 26, che probabilmente sarà decorso, per ui diventa difficile anche riparare all'errore; né, date le caratteristiche del reclamo può dirsi che comunque lo stesso abbia raggiunto il suo scopo con la notifica al curatore.
      In queste condizioni lei non è tenuta a fare nulla , non essendo neanche fissata una udienza alla quale comparire.
      Zucchetti SG Srl