Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

chiusura della procedura ai sensi del n. 4 dell'art. 118 L.F.

  • Alessandro Rimato

    roma
    22/07/2024 15:13

    chiusura della procedura ai sensi del n. 4 dell'art. 118 L.F.

    parliamo di una procedura aperta nel 2021 a carico di una SNC. E' stato emesso il decreto di chiusura anche nei riguardi dei soci responsabili ( così si legge nel decreto ).
    Ora mi appresto a chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Trattandosi di una chiusura ai sensi del n. 4 il fallimento ( a mio modo di vedere ) cesserà anche nei loro riguardi. Sottolineo il fallimento, ma non ne loro responsabilità per le pregresse obbligazioni sociali, salva la procedura di esdebitazione, ma questa è un altra storia. Le mie perplessità sorgono dal fatto di aver letto in un commentario il contrario e cioè che il fallimento in estensione ( ex art. 147 ) non viene per l'appunto a cessare nei casi di chiusura di cui ai n. 3 e 4.
    grazie per l'avvio di una utilissima conversazione sul punto.
    Alessandro RIMATO
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      22/07/2024 16:40

      RE: chiusura della procedura ai sensi del n. 4 dell'art. 118 L.F.

      E' esatto quanto ha letto nel commentario e cioè che la chiusura del fallimento di una società appartenente ad una di quelle elencate nell'art. 147 (tra cui la snc) comporta la chiusura anche del fallimento dei soci illimitatamente responsabili nei soli casi in cui la chiusura avvenga ai sensi del n. 1 o del n.2 del primo comma dell'art. 118. Ciò perché, presupponendo la chiusura per questi motivi che non vi siano più creditori da soddisfare e considerando che il fallimento dei soci illimitatamente responsabili è stato dichiarato per ripercussione per consentire la partecipazione dei loro patrimoni alla soddisfazione dei creditori sociali, diventa superfluo mantenere aperti i fallimenti personali in mancanza di debiti sociali da soddisfare; i creditori personali dei soci riprendono la loro libertà di agire nei confronti dei loro debitori tornati in bonis, salvo esdebitazione.
      La chiusura del fallimento sociale per i motivi di cui al n. 3 e 4, invece, presuppone che i crediti sociali non siano stati soddisfatti integralmente o in parte, per cui chiuso il fallimento della società perché non vi è più nulla da liquidare, rimangono aperti i fallimenti personali, a meno che le condizioni degli stessi non giustifichino anche la loro chiusura. Ossia
      chiuso il fallimento della snc ai sensi del n. 4) dell'art. 118, co 1, l.fall. continuano a rimanere aperti i fallimenti dei soci o di quei soci se la procedura è utile per i creditori, se cioè vi è un attivo da liquidare per la soddisfazione dei creditori, sociali (non soddisfatti con le disponibilità della società) e personali. Se non vi è questa possibilità si può procedere alla chiusura anche dei fallimenti dei soci illimitatamente responsabili; chiusura che, quindi interviene, non quale effetto automatico della chiusura del fallimento sociale, ma per autonomo provvedimento dettato dalla ricorrenza di una delle condizioni di chiusura ai sensi del primo comma dell'art. 118.
      Zucchetti SG Srl
      • Alessandro Rimato

        roma
        22/07/2024 16:52

        RE: RE: chiusura della procedura ai sensi del n. 4 dell'art. 118 L.F.

        dunque nel mio caso, poichè espressamente il decreto di chiusura menziona oltre alla chiusura della SNC ( con la congiunzione NONCHE' ) dei soci illimitatamente responsabili, la chiusura vale anche nei loro riguardi.
        veramente grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          22/07/2024 17:06

          RE: RE: RE: chiusura della procedura ai sensi del n. 4 dell'art. 118 L.F.

          Corretto. Vuol dire che il Tribunale ha ritenuto sussistere le condizioni per la chiusura anche dei fallimenti dei soci.
          Zucchetti SG srl