Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Chiusura fallimento in pendenza di credito della curatela in un atro fallimento

  • Domenico Parisi

    Castrovillari (CS)
    19/01/2021 17:24

    Chiusura fallimento in pendenza di credito della curatela in un atro fallimento

    Salve,
    Fallimento in fase di chisura dopo aver liquidato l'attivo fallimentare.
    adesso in fase di predisposizione degli adempimenti propedeutici alla chiusura, ci si chiede il comportamento e gli adempimenti da fare in seguito ad all'esistenza di un credito del fallimento in chiusura nei confronti di altro fallimento. Credito derivante da insinuazione al passivo e successiva accettazione in chirografo per circa 50.000,00. Credito difficilmente realizzabile considerato l'esistenza nello stato passivo di crediti privilegiati per più di 3 milioni e attivo da realizzare per importo inferiore.
    Esistenza nel fallimento da chiudere del comitato dei creditori.
    Ci si chiede qual è la strada giusta e volece da seguire, rinuncia al Credito? oppure potrebbe continuare ad esistere indipendentemente dalla chiusura del fallimento?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      19/01/2021 19:35

      RE: Chiusura fallimento in pendenza di credito della curatela in un atro fallimento

      La rinuncia alla insinuazione è una opzione, e questa, fino al 21.8.2015- data di entrata in vigore della l. n. 132 del 2015, che ha convertito in legge il d.l. n. 85 del 2015- era l'unica opzione per chiudere il fallimento senza attendere la ripartizione nel fallimento in cui l'attuale fallimento è insinuato.
      Con la legislazione indicata è stato (tra le altre) modificato il secondo comma dell'art.118 che ora prevede la chiusura anticipata della procedura di fallimento, qualora ricorra l'ipotesi di cui al n. 3), anche se pendono giudizi per recupero crediti (semplifichiamo ovviamente), tra i quali sono compresi i giudizi esecutivi, siano essi individuali che collettivi, e , quindi, anche le insinuazioni in altri fallimenti. In tal caso, l'art. 120 chiarisce che il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto previsto dall'art. 118, che precisa gli incombenti da svolgere.
      In tal modo non solo non si pregiudica il fallito con la rinuncia al credito, ma si mantiene la possibilità di ottenere qualche risultato, di cui si gioveranno i creditori con un riparto supplementare.
      Zucchetti Sg srl