Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Legge Pinto

  • Angelo Genovese

    CASTELFRANCO VENETO (TV)
    28/07/2023 17:27

    Legge Pinto

    Buongiorno
    vorrei sapere entro quali termini un creditore può chiedere l'ammissione al risarcimento previsto dalla legge Pinto dalla chiusura del fallimento.
    La chiusura del fallimento in questione è avvenuta il 24.01.2023.

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      31/07/2023 19:23

      RE: Legge Pinto

      La nuova formulazione dell'articolo 4 della legge n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto) ha cancellato la facoltà di chiedere l'equa riparazione in pendenza del procedimento contestato ed ora la domanda può essere proposta unicamente «a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva»
      Per quanto riguarda il decreto di chiusura del fallimento, esso, (salvo che non si tratti di fallimento vecchio rito, dichiarato anteriormente al 16 luglio 2006) a norma del comma quarto dell'art. 119 l.f. "acquista efficacia quando e' decorso il termine per il reclamo". Poiché il reclamo avverso il decreto di chiusura si propone a norma dell'art. 26 l.fall., bisogna seguire le regole poste da tale norma per capire quando se e quando nel suo caso è passato in giudicato nei confronti del fallito. Orbene, il terzo comma dell'art. 26 stabilisce che per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti e' stato chiesto il provvedimento "il reclamo e' proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento". In mancanza di comunicazione e per gli altri soggetti trova applicazione il comma quarto della stessa norma, per il quale "Indipendentemente dalla previsione di cui al terzo comma, il reclamo non puo' piu' proporsi decorso il termine perentorio di novanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria".
      Di conseguenza, nel caso, il decreto di chiusura emesso il 24 gennaio 2023 è divenuto definitivo il 3 febbraio o il 24 aprile 2023, a seconda se si considera il termine breve di 10 giorni o quello lungo di 90 giorni di cui all'art. 26. Da queste date incominciano a decorrere i sei mesi per presentare il ricorso ex legge Pinto, per cui, anche nel caso di applicazione del termine breve sarebbe ancora in termine, in quanto i sei mesi scadrebbero il 3 agosto e, considerato il periodo di sospensione feriale applicabile anche in questo caso (Cass. sez. un. 22 luglio 2013, n.17781; nello stesso senso la recentissima Cass. 30/06/2023 , n. 18569), avrebbe tempo fino al 3 settembre, salvo errori di calcolo.
      Zucchetti SG srl