Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

chiusura fallimento

  • Luigi Montalbano

    MESSINA
    23/02/2026 19:35

    chiusura fallimento

    Nel fallimento di una società con ritenute su interessi bancari (postfallimentari) da chiedere a rimborso con la dichiarazione finale è possibile chiudere il fallimento chiedendone la riapertura al momento del rimborso oppure occorre attivare prima una (costosa) vendita competitiva di un credito (peraltro futuro) .
    Nel primo caso come comportarsi con la cessazione della P.Iva, del codice fiscale e dell'iscrizione alla CCIAA?
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      24/02/2026 23:37

      RE: chiusura fallimento

      Volendo evitare la vendita di credito futuro, esistono tre strade, ognuna delle quali presenta vincoli e/o ostacoli che non siamo in grado di valutare.


      La prima è quella ipotizzata nel quesito: chiudere la procedura e riaprirla nel momento in cui si percepità il rimborso.

      Al di là delle problematiche operative di chiusure e riaperture e cancellazioni e revoca delle cancellazioni segnaliamo il dettato dell'art. 121 l.fall.: "... il tribunale ... puo' ordinare che il Fallimento gia' chiuso sia riaperto, quando risulta che nel patrimonio del fallito esistano attività in misura tale da rendere utile il provvedimento".

      C'è quindi una valutazione nel merito da parte del Tribunale, che terrà conto di tempi, costi e impegno dell'Ufficio per la riapertura e nuova chiusura del fallimento; l'esito di tale valutazione dipende quindi dall'entità del rimborso e dagli altri elementi di cui il Tribunale terrà conto.


      La seconda strada, se percorribile, è quella della chiusura con giudizi in corso (situazione che ci risulta alcuni tribunali interpretino in modo particolarmente estensivo): la procedura si chiude ma rimane la possibilità di fare un riparto supplementare senza costi e procedure di particolare difficoltà.


      La terza strada, ove il Giudice Delegato la ritenesse praticabile, è quella di chiudere la procedura, ma in sede di chiusura già prevedere un supplemento di riparto non appena verrà riscosso il credito; così facendo si raggiungerebbe nella sostanza lo stesso effetto della chiusura con giudizi in corso.

      Ripetiamo: è procedura non contemplata dalla legge ma non ci pare che adottarla violi le regole della legge fallimentare o crei danni al fallito o alla massa dei creditori.