Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Chiusura del fallimeto e legge Pinto

  • Giovanna Iovene

    PORTICI (NA)
    14/06/2021 16:44

    Chiusura del fallimeto e legge Pinto

    Buonasera,
    oggi ho ricevuto una pec di un avvocato che ha chiesto al giudice della procedura, chiusa il 20 luglio 2020, oltre ad estrarre copia di tutta la documentazione esistente nel fascicolo, anche di ordinare al curatore di relazionare sulle cause che hanno determinato la irragionevole durata della procedura nonchè sull'importo ricevuto dai dipendenti , sull'importo eventualmente anticipato dal fondo di garanzia e sull'ammontare del credito ancora vantato da ciscuno dei suoi assistiti.
    Vorrei sapere se sono tenuta a predisporre questa relazione e se il giudice mi può ordinaree di farlo non essendo più il curatore.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      14/06/2021 21:08

      RE: Chiusura del fallimeto e legge Pinto


      Chiuso il fallimento, il curatore è cessato dalla carica, per cui, aparte gli incombenti, ben delimitati e individuati, che permangono, non è tenuto a svolgere altre attività, tanto meno è tenuto ad evadere la richiesta di cui in atti, anche perché i dati che il legale vuol sapere può dedurli dal fascicolo fallimentare, chiedendo l'autorizzazione al tribunale o all'ex giudice delegato, dovendo i dati in questione risultare dallo stato passivo e dai riparti, dai rapporti semestrali, dal conto gestione e dalla relazione riepilogativa di cui al comma 9-quater dell'art. 16-bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179. In forza di tale norma, infatti, il curatore, con l'istanza con la quale chiede la chiusura del fallimento, "deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, l. fall.". Lo scopo di tale rapporto finale è quello di esporre le spese successive al conto gestione, ma non solo, in quanto la norma parla di rapporto riepilogativo, che gli attribuisce una funzione riassuntiva di quanto accaduto nel corso della procedura, a scopi prevalentemente statistici, giusta la precisazione contenuta nel comma 9-septies del medesimo articolo.
      In questa situazione, neanche il giudice delegato, che tale non è più, potrebbe "ordinarle" di rispondere all'avvocato, che ha scelto la via più comoda e meno dispendiosa per ottenere un risultato, che può raggiungere in altro modo senza coinvolgere gli ex organi fallimentari; tuttavia se il giudice aderisce alla richiesta, si pone per lei una scelta, che travalica le questioni giuridiche, ossia se dare esecuzione alla richiesta del giudice pur non condividendola o rispondere che non vi è tenuta essendo ormai decaduta dalle sue funzioni. Naturalmente, la sua posizione sarà tanto più forte quanto più diligentemente avrà svolto gli atti e le relazioni sopra accennate.
      Zucchetti SG srl
      • Mauro Pozzi

        Faenza (RA)
        13/03/2026 10:42

        RE: RE: Chiusura del fallimeto e legge Pinto

        Spett.a Zucchetti
        Mi inserisco nell precedente discussione per chiedere conferma della risposta.
        Fallimento aperto nel 2016 e chiuso nel settembre 2026. Un creditore chirografario rimasto insoddisfatto come tutti i chirografari, chiede con istanza alla Cancelleria fallimentare etro sei mesi dalla chiusura il rilascio di copie conformi di una serie di documneti necessari per la propsizione del ricorso (legge Pinto) : Sentenza di fallimento,stato passivo, riparti parziali, rendiconto finale, eventuale riaprto finale con allegati, decreto di chiusura. Il GD trasemette la richiesa al curatoe per sollecito parere. Mi chiedo che parere potrei dare... essendo una questione giuridica che non credo debba esser risolta dal curatore.. L'unica cosa che mi viene in mente, a parte che il curatore è cessato da carica... ma che i documenti richiesti, tranne che il decreto di chiusura sono stati regolarmente trasmessi al creditor con pec alle singole scadenze come previsto dalla legge.

        Grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          13/03/2026 19:10

          RE: RE: RE: Chiusura del fallimeto e legge Pinto

          Dato per scontato che la data di chiusura del fallimento indicata nel settembre 2026 è frutto di un lapsus volendo chiaramente riferirsi al 2025 o anno precedente, lei oggi non è più curatore per cui non è tenuto ad adempiere all'incombente richiesto. Il giudice probabilmente ha chiesto il suo parere sulla base della sola richiesta pervenuta sul suo tavolo, per cui, ignorando probabilmente l'intervenuta chiusura, ha chiesto il suo parare in applicazione dell'art. 90, comma 4, l. fall., secondo il quale "Gli altri creditori ed i terzi hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti per i quali sussiste un loro specifico ed attuale interesse, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore".
          Questa norma è anche quella che individua il suo comportamento, nel senso che può rispondere al giudice facendo, in primo luogo, presente che il fallimento è stato chiuso per cui lei è cessato dalla carica di curatore e che, in ogni caso, non è tenuto a fornire gli atti richiesti sia perchè, a norma del comma 4 dell'art. 90 l. fall., il creditore interessato deve rivolgersi alla cancelleria, sia perché li ha già trasmessi a tempo debito.
          Quanto all'interesse del creditore a prendere visione dei documenti in cancelleria, può sintetizzare i dati della dichiarazione di fallimento, della esecutività dello stato passivo, del riparto finale e della chiusura del fallimento, lasciando al giudice di valutare se, sulla base degli stessi, sussiste uno specifico ed attuale interesse del creditore a visionare ed estrarre copia dei documenti richiesti nell'ottica del programmato ricorso in applicazione della legge Pinto e, di conseguenza, autorizzarne o non la visione e la copia.
          Zucchetti SG srl