Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Somme ricevute dal curatore a fallimento chiuso

  • Achille Mazzanti

    Bologna
    06/10/2011 11:43

    Somme ricevute dal curatore a fallimento chiuso

    Una breve domanda alla quale non ho trovato risposta nelle varie discussioni. Spesse volte accade che un curatore riceva, a titolo di riparto da altri fallimenti, assegni relativi ad un credito vantato da un fallimento (di cui il curatore in questo caso era chi riceve l'assegno) ormai chiuso. A questo punto mi chiedo qual'è la procedura più corretta, considerando che il fallimento chiuso non è riuscito a soddisfare integralmente tuttii creditori (art. 118 co. 3 o 4, l.f.) ?
    Le possibilità sono varie: c'è chi rimanda al mittente l'assegno; chi chiede al G.D. di poter assegnare tali somme in beneficenza; chi chiede un integrazione del compenso; ecc.

    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      06/10/2011 16:40

      RE: Somme ricevute dal curatore a fallimento chiuso

      Nessuna delle soluzioni prospettate ci convince in linea astratta.
      Invero, una volta chiuso il fallimento, ogni sopravvenienza è di competenza del fallito, al quale, quindi, va consegnato l'assegno ricevuto. A meno che non ricorrano le condizione per la riapertura del fallimento di cui all'art. 121, sollecitando un creditore a chiederla visto che a ciò non è legittimato l'ex curatore.
      il problema diventa di più difficile soluzione quando si tratta di fallimento di società eventualmente cancellata a norma dell'ult. comma dell'art.118; in tal caso potrebbe seguirsi la stessa via disposta dall'art. 117 per i creditori irreperibili e se nessun creditore chiede l'assegnazione di detta somma, questa passerebbe allo Stato. Si tratta di una ipotesi, ma molto dipende anche dall'importo, perché se questo è di piccola entità, potrebbe andare bene una delle soluzioni indicate.
      Zucchetti SG Srl
      • Angelo Genovese

        CASTELFRANCO VENETO (TV)
        13/10/2014 12:26

        RE: RE: Somme ricevute dal curatore a fallimento chiuso


        Buongiorno

        il sottoscritto ha ricevuto dopo la chiusura di una procedura vecchio rito una somma a titolo di riparto da altro fallimento. Il g.d. ha disposto la non convenienza alla riapertura dando mandato al sottoscritto di attenersi alle modalità previste dall'art.117, comma 4, l.f..
        Se ho quindi inteso correttamente devo riaprire un rapporto bancario, intestato al fallimento, nello stesso istituto di credito a suo tempo utilizzato dalla procedura (il libretto nominativo era stato chiuso a seguito del riparto finale), versare l'assegno ricevuto e rimanere in attesa del decorso del quinquiennio.
        Posso aprire un libretto o deve essere un conto corrente? Devo conservare io il libretto? Devo dare comunicazione a qualcuno del deposito?

        Grazie
        dott. Angelo Genovese
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          14/10/2014 20:07

          RE: RE: RE: Somme ricevute dal curatore a fallimento chiuso

          A nostro avviso la somma ricevuta dovrebbe essere riversata al fallito. Nel caso questi più non esista (società cancellata, o soggetto irreperibile) avevamo ipotizzato, nella risposta che precede, il ricorso alla procedura di cui all'art. 117, co. 4, ma proprio le sue domande ci permettono di puntualizzare quella soluzione, che era detto essere solo una ipotesi e presupponeva la riapertura del fallimento. Nel suo caso il fallimento non può essere riaperto (al di là della non convenienza la riapertura del fallimento, a norma dell'art. 121, anche vecchio rito, non può essere disposta su richiesta del curatore né d'ufficio, ma solo su richiesta del debitore o di un creditore) ed è difficile ipotizzare un deposito ex art. 117 co. 4 a fallimento chiuso e senza riaprirlo giacchè l'unico modo per gestire detta somma sarebbe quello di riaprire, in presenza delle condizioni di legge, il fallimento, nel qual caso la liquidità disponibile sarebbe distribuita tra i creditori aventi diritto non soddisfatti in precedenza.
          Probabilmente la cosa migliore da fare è riparlare con il giudice e chiedere l'autorizzazione a trasmettere la somma ricevuta al fallito tornato in bonis e, se questo non è possibile, di restituire la somma al curatore che gliela trasmessa, perché faccia lui il deposito ex art. 117 , co. 4, in favore del fallimento suo, ora chiuso e con ex fallito irreperibile.
          Zucchetti Sg srl

          • Elena Loddo

            ORISTANO
            19/12/2015 13:28

            Somme ricevute dal curatore a fallimento chiuso

            Buongiorno,
            sono d'accordo che le somme possano essere erogate al fallito tornato in bonis. Ma mi domando: se l'art. 117 l.f. ultimi commi parla di creditori che non si presentano o sono irreperibili, mi sembrerebbe non applicabile al caso di un fallimento chiuso di società.
            Se il fallimento è chiuso, il curatore magari è ancora reperibile ma come possiamo noi curatori versare le somme in un libretto postale per il termine di 5 anni, se si sa che un fallimento chiuso non potrà mai ricevere tali somme, ad eccezione del caso di riapertura?
            E ancora, in caso di chiusura del fallimento, non dovrebbe forse il curatore, propedeuticamente alla chiusura, rinunciare ai crediti? Nel caso in cui il fallimento è chiuso mi pare un controsenso dire che i crediti esistono ancora, perchè altrimenti non si potrebbe chiudere un fallimento con i crediti in essere. Mi pare, ma il mio è un ragionamento, che in caso di fallimento chiuso, deve esserci un provvedimento di rinuncia al credito, per cui il curatore del fallimento aperto che deve provvedere alla ripartizione delle somme, dovrebbe forse escluderlo tra i creditori una volta verificata la chiusura del fallimento e la rinuncia al credito. Se esiste solo la chiusura ma non il provvedimento di rinuncia al credito, mi pare una irregolarità nella procedura di chiusura.
            Ringrazio e chiedo un parere in merito a questo ragionamento.
            cordiali saluti
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              20/12/2015 20:00

              RE: Somme ricevute dal curatore a fallimento chiuso

              Come abbiamo detto varie volte questo è un Forum in cui ciascun iscritto può intervenire formulando una domanda o esprimendo la sua opinione su una questione su cui si discute. Siamo lieti che lei abbia espresso la sua opinione, ma non ci permetteremmo mai, a nostra volta, di dare un parere su quanto da lei esposto. Il suo intervento è sul Forum ed i lettori ne prenderanno atto e ne faranno tesoro.
              Zucchetti Sg srl
      • Michele De Bonis

        Pescara
        15/01/2025 17:15

        RE: RE: Somme ricevute dal curatore a fallimento chiuso

        Ho il seguente caso. Riparto approvato e somme versate in base ad esso. Il legale di un creditore, solo ad intervenuta CHIUSURA della procedura e cancellazione dal registro imprese, mi restituisce a mezzo posta l'assegno inoltratogli in base al riparto approvato, specificando che il creditore è deceduto e gli eredi hanno rinunciato all'eredità.
        Il fallito è pure deceduto e l'erede ha rinunciato all'eredità.
        Cosa fare con detta somma?
        E' applicabile ancora l'art. 117 L.F. (trattandosi di fallimento regolato dal vecchio rito)?
        Grazie.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          16/01/2025 19:27

          RE: RE: RE: Somme ricevute dal curatore a fallimento chiuso

          Il ricorso al deposito di cui all'art. 117, comma 4, l.fall. è l'unica soluzione possibile in quanto, chiuso il fallimento la somma residuata andrebbe assegnata agli altri creditori se il fallimento fosse ancora aperto o al fallito tornato in bonis, ma questo è deceduto e l'erede ha rinunciato all'eredità, per cui il curatore- rectius, l'ex curatore- non potendo egli chiedere la riapertura del fallimento (ammesso che l'importo di cui si discute ne valga la pena) può soltanto depositare detta somma ai sensi del'art. 117 che finirà per pervenire allo Stato.
          Zucchetti SG srl