Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Liquidazione compensi e nomine coadiutori

  • Elis Dall'Olio

    CASTEL SAN PIETRO (BO)
    20/04/2017 17:13

    Liquidazione compensi e nomine coadiutori

    Caso di specie: commissario liquidatore di cooperativa che decide di affidare incarichi a suoi coadiutori quali: studio per la redazione della contabilità, consulente del lavoro e avvocato.
    stante l'art. 32 Lf si presume che per la nomina di tali figure sia necessaria l'autorizzazione all'organo di vigilanza (ministero).
    per quanto concerne la figura professionale per gestione della contabilità personalmente mi trovo d'accordo con l'art. 32 nel dire che è necessaria l'autorizzazione, non sono totalmente d'accordo per quanto concerne la nomina di avvocato e consulente del lavoro.
    analizzando l'art. 25 comma 4, si presume che vi siano figure professionali che il curatore (o commissario liquidatore) può nominare personalmente nell'interesse della procedura. secondo voi l'avvocato e il consulente del lavoro rientrano in queste due categorie? oppure sono assoggettate all'art. 32 e quindi sono nominati previa autorizzazione del ministero?
    nel dettaglio l'avv. si sta occupando delle cause pendenti al momento della LCA e del recupero crediti oltre ad assistenza nello stato passivo; mentre il consulente del lavoro ha fornito consulenza per la gestione e chiusura della posizioni creditorie degli ex dipendenti verso la fallita.
    grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/04/2017 19:12

      RE: Liquidazione compensi e nomine coadiutori

      Premesso che, a norma del terzo comma dell'art. 199, al commissario liquidatore della liquidazione coatta si applicano le disposizioni degli artt. 32, 37 e 38, primo comma, intendendosi sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato quelli dell'autorità che vigila sulla liquidazione, il problema da lei proposta si risolve nello stabilire se e quali dei professionisti da lei incaricati possono rientrare nella figura del coadiutore, di cui tratta il secondo comma dell'art. 32. Per la verità tale norma richiede che la nomina del coadiutore sia autorizzata dal comitato dei creditori, cui corrisponde, nella liquidazione coatta il comitato di sorveglianza, ma è generalizzata l'idea che tale comitato abbia soltanto poteri consultivi, non esistendo una equiparazione dei poteri del comitato di sorveglianza con quelli molto più penetranti e anche autorizzativi attribuiti al comitato dei creditori, per cui è da ritenere che le autorizzazioni che nel fallimento competono al comitato dei creditori siano svolti, come correttamente lei dice, dall'autorità che vigila sulla liquidazione.
      Orbene, non è agevole delimitare i confini del coadiutore perché il secondo comma dell'art. 32 parla, genericamente di coadiutore, che è un ausiliario, più che del curatore, della massa in quanto presta un'opera integrativa (e non sostitutiva come il delegato) dell'attività del curatore con compiti in determinati settori che, normalmente, esulano dalla specifica competenza del curatore. Il coadiutore fornisce, quindi, una collaborazione tecnica, che può essere quella di un qualsiasi professionista o tecnico, tra i quali, a nostro avviso, può rientrare anche quella del consulente del lavoro, come del consulente contabile o fiscale.
      Diversa è la posizione del legale, perché diverse sono le funzioni che egli può svolgere. Se, infatti, questi viene incaricato soltanto della redazione di un parere o comunque il curatore si rivolge a lui per una generica assistenza legale (ad esempio consulenza per la formazione del progetto di stato passivo), la sua attività rientra in quella del coadiutore; nel mentre, se l'avvocato viene incaricato di svolgere una attività giudiziaria, trova applicazione l'art. 25, comma primo, n. 6, che attribuisce al giudice il potere autorizzativo ad agire o a costituirsi in giudizio, ma lascia al curatore la scelta della nomina del legale, al quale deve rilasciare uhn mandato. nel suo caso ci sembra che ricorra questo caso, per cui, non rientrando la nomina del legale, nella figura del coadiutore di cui all'art. 32, richiamato dall'art. 199, riteniamo che la nomina dello stesso sia lasciata alla sua autonoma valutazione.
      Zucchetti SG Srl
      • Elis Dall'Olio

        CASTEL SAN PIETRO (BO)
        21/04/2017 10:33

        RE: RE: Liquidazione compensi e nomine coadiutori

        Ho letto con attenzione la vostra risposta e vi ringrazio. mi serve un'ulteriore specifica cortesemente.
        nella risposta citate il fatto, correttamente, che secondo l'art. 25 comma primo n.6 LF è attribuito al giudice il potere di autorizzare il curatore ad agire o a costituirsi in giudizio, lasciando a quest'ultimo la scelta del legale, al quale deve rilasciare un mandato. in sostanza quindi per ogni causa da intraprendere (ovvero da affrontare come convenuto), sarà obbligo del curatore ottenere l'autorizzazione del GD.
        mi chiedo: tale obbligo vige anche nelle LCA?e ancora: come è possibile far conciliare le esigenze di velocità per costituirsi in giudizio con le tempistiche di risposta dell'organo di vigilanza?

        grazie mille
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          21/04/2017 13:34

          RE: RE: RE: Liquidazione compensi e nomine coadiutori

          Noi abbiamo richiamato nella precedente risposta l'art. 25 l.f. al solo fine di sottolineare come anche nel fallimento, ove l'autorizzazione a stare in giudizio va rilasciata dal giudice delegato, la nomina del legale fosse di competenza del curatore, perché l'oggetto della domanda era proprio questo della necessità o meno di una autorizzazione dell'organo di vigilanza per la nomina del legale, e non a caso, avevamo richiamato il n. 6 dell'art. 25 e non il secondo comma dell'art. 31, che tratta solo della autorizzazione a stare in giudizio del curatore.
          Discorso diverso è quello che propone oggi, se la costituzione in giudizio del commissario liquidatore, come attore o convenuto, debba essere autorizzata dall'organo di vigilanza.
          La giurisprudenza sul punto è tutta sulla negativa sulla considerazione che al commissario liquidatore nella liquidazione coatta amministrativa non si applica, neppure in via analogica, l'art. 31, comma 2, che impone l'autorizzazione (del giudice delegato) perchè il curatore fallimentare possa stare in giudizio, atteso che il legislatore, mentre ha attribuito al detto commissario gli stessi poteri che competono al curatore fallimentare (art. 201), ha regolato l'esercizio dei poteri del primo non con un rinvio generalizzato alla disciplina dell'esercizio dei poteri da parte del secondo, ma con un rinvio, di carattere specifico, da ritenersi perciò esaustivo. Pertanto i poteri dei commissario liquidatore in materia giudiziale debbono essere integrati dall'autorizzazione dell'autorità amministrativa che esercita la vigilanza sulla liquidazione solo quando si tratta di promuovere l'azione di responsabilità di cui agli artt. 2393 e 2394 c.c. (art. 206, comma 1) o di porre in essere gli atti di cui al all'art. 35 , richiamati dal secondo comma dell'art. 206. (Cass. 10/05/2016, n. 9453; Cass. 10/10/2008, n. 24908; Cass. 22/06/1990, n. 6278; Cass. 19/06/1972, n. 1935; e Cass. penale 17/03/2016, n. 20108).
          I suoi timori, pertanto, non sussistono.
          Zucchetti Sg srl
    • Massimiliano Tessenda

      Perugia
      21/02/2024 08:39

      RE: Liquidazione compensi e nomine coadiutori

      Avrei necessità di sapere quali sono i criteri di determinazione (e le norme di riferimento) del compenso del CTU in una Liquidazione Coatta amministrativa.
      grazie
      Massimiliano Tessenda
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        21/02/2024 19:26

        RE: RE: Liquidazione compensi e nomine coadiutori

        Il fatto che la prestazione del CTU sia stata eseguita nel corso di una liquidazione coatta amministrativa è irrilevante ai fini della determinazione del compenso, che va calcolato secondo le tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale, di cui al D.M. 30 maggio 2002. Queste tabelle contengono varie voci a seconda della tipologia della prestazione effettuata e poi il compenso a vacazioni.
        Zucchetti SG srl