Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Problematica concernente chiusura anticipata del fallimento ex art. 118, co.2, l.f.

  • Antonello Bruno

    Cosenza
    29/06/2023 10:56

    Problematica concernente chiusura anticipata del fallimento ex art. 118, co.2, l.f.

    Buongiorno, sono curatore di un fallimento nel quale, allo stato, residuano due giudizi attivi, uno di cognizione (opposizione a d.i. promossa dall'ente debitore nei confronti della procedura) ed uno di esecuzione concorsuale (avvenuta ammissione alla massa passiva di un comune in dissesto).
    La curatela ha altresì sottoscritto con altro comune un accordo transattivo, in forza del quale quest'ultimo si è obbligato a versare mediante ratei semestrali (l'ultimo con scadenza al 31.12.2024) la somma di euro 350.000,00. Trattasi di credito certo, accertato definitivamente in via giudiziale e definito con transazione senza carattere novativo dell'obbligazione originaria.
    Il sottoscritto ritiene che, in ipotesi del genere, nella quale è di fatto in corso la liquidazione dell'attivo, non si possa in alcun modo procedere alla chiusura anticipata del fallimento se non (in astratto) previa rinuncia al credito ovvero abbandono del medesimo ai sensi dell'art. 104 ter, co.8 l.f.
    Entrambe le ipotesi comporterebbero, ad avviso dello scrivente, un evidente pregiudizio agli interessi del ceto creditorio.
    Peraltro, la citata norma prevede che successivamente alla chiusura possono essere oggetto di futuro riparto solo le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti, per cui l'attività futura degli organi fallimentari sopravvissuti (curatore e g.d.) è evidentemente circoscritta alla distribuzione del ricavato dai giudizi in corso e dai residui accantonamenti.
    Infine, se dopo la chiusura anticipata il debitore si rendesse inadempiente, mancherebbe qualsivoglia legittimazione al curatore per agire esecutivamente per il recupero del credito inesatto, atteso che in questo caso non si tratterebbe di dare esecuzione a sentenza che ha definito un giudizio in corso al momento della chiusura.
    Vi sarei grato di conoscere la Vs. opinione in merito.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      03/07/2023 18:37

      RE: Problematica concernente chiusura anticipata del fallimento ex art. 118, co.2, l.f.

      Condividiamo in pieno quanto da lei esposto. La chiusura anticipata è possibile, a norma del secondo comma dell'art. 118, esclusivamente nel caso di "pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 43". Lo scopo della norma è chiaramente quello di chiudere intanto il fallimento, evitando condanne ex legge Pinto, in attesa della definizione dei giudizi attivi in corso, ma non è prevista in attesa dell'adempimento delle obbligazioni rateizzate, che, come lei giustamente dice, è una attività di liquidazione dell'attivo e bisognerebbe , per chiudere il fallimento o rinunciare al credito o abbandonarlo ex art. 1014 ter, co. 8, ma non si vede perché rinunciarvi se iul credito è riscuotibile.
      Zucchetti SG srl
    • Angela Daniela Bonomo

      Gioiosa Marea (ME)
      22/05/2024 12:37

      RE: Problematica concernente chiusura anticipata del fallimento ex art. 118, co.2, l.f.

      Buongiorno,
      mi collego alla discussione per chiedervi un parere sulla possibilità di chiudere anticipatamente una procedura fallimentare, in assenza di giudizi attivi in corso, con il solo obbiettivo di recuperare il credito IVA che si formerà dopo il riparto finale. Ci sono Tribunali che ritengono possibile tale ipotesi?
      Grazie
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        26/05/2024 21:05

        RE: RE: Problematica concernente chiusura anticipata del fallimento ex art. 118, co.2, l.f.

        Non esistendo giudizi in corso, la soluzione prospettata nel quesito non è praticabile.

        L'unico modo per recuperare il credito IVA che si formerà in conseguenza del riparto è la cessione di esso, con procedura competitiva, prima di effettuare il riparto, come credito futuro.

        Tenendo conto del fatto che si tratterà di "IVA ante" procedura, compensabile quindi con eventuali debiti fiscali perimenti ante procedura, non sarà facile trovare potenziali acquirenti, ma se l'entità dell'importo lo giustifica, non se ne può escludere un esito positivo.