Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Spese di soccombenza legale del fallimento chiuso con giudizi pendenti ex art. 118 II comma L.F.

  • Enrico Froldi

    Parma
    05/05/2025 09:10

    Spese di soccombenza legale del fallimento chiuso con giudizi pendenti ex art. 118 II comma L.F.

    Buongiorno,

    la procedura di cui sono curatore è stata chiusa ai sensi dell'art. 118 Comma II L.F. con giudizi pendenti e con la presenza di un accantonamento stimato per le spese legali.
    I giudizi pendenti al momento della chiusura erano due di cui uno si è appena concluso con la soccombenza della procedura e con la liquidazione delle spese legali di controparte in sentenza.
    Il secondo giudizio pendente in secondo grado è ancora in corso.
    Al momento il legale di controparte nel giudizio concluso chiede a favore del suo assistito il rimborso delle spese legali minacciando un atto di precetto.
    La procedura deve pagare il proprio legale e sostenere anche il rimborso delle spese di soccombenza ma al momento , non essendo giunta a conclusione la seconda causa preferirei attendere in quanto per prudenza non sono certo che le somme accantonate possano essere completamente capienti . In particolare qualora anche il secondo giudizio si chiudesse con esito negativo e ci si trovasse in ipotesi di non completa capienza dei fondi disponibili riterrei di dover applicare alle spese legali in prededuzione gli ordini di privilegio fissati per legge. In questo senso riterrei corretto pagare prioritariamente i legali della procedura in quanto privilegiati e solo successivamente le spese di soccombenza in quanto il rimborso delle stesse alle controparti dovrebbe essere di natura chirografaria. Chiedo la vostra opinione su questa mia considerazione ed inoltre faccio presente che il legale di controparte insiste per il pagamento delle spese legali di soccombenza al suo assistito minacciando un'azione esecutiva nei confronti della procedura.
    Considerando che la procedura si è chiusa come sopra precisato vale ancora il disposto dell'art. 51 L.F. che vieta qualsiasi azione esecutiva e cautelare sui beni compresi nel fallimento?
    Rimango in attesa di un vostro gradito parere
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      05/05/2025 19:06

      RE: Spese di soccombenza legale del fallimento chiuso con giudizi pendenti ex art. 118 II comma L.F.

      L'art. 118 comma 2 l. fall. dispone che "Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonché le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto dall'articolo 117, comma secondo". Chiuso, quindi, anticipatamente il fallimento per la presenza di giudizi in corso, i vincitori di tali giudizi possono contare per il pagamento dei crediti accertati- sia per capitale che per le spese- soltanto su detti accantonamenti, determinati proprio comparando i costi previsti con i ricavi economici attesi. Tali accantonamenti, tuttavia, a meno che non siano stati fatti accantonamenti personalizzati per ciascun giudizio, sono a disposizione di tutti i creditori che emergeranno dai giudizi pendenti, come si deduce dallo stesso art. 118, comma 2, lì dove prevede che "Dopo la chiusura della procedura di fallimento, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 119"; norma che fa capire come il legislatore abbia previsto non più riparti man mano che si chiudoiono i giudizi, ma un unico riparto a definizione di tutti i giudizi pendenti.
      Di conseguenza, appare del tutto convincente la sua considerazione di considerare anche le prospettive future e ragionare come prevede l'art. 111 bis l. fall. in presenza di più prededuzioni incapienti; ossia attendere l'esito dei vari giudizi pendenti per verificare se vi sono altri crediti tra i quali effettuare una graduatoria che, seguendo l'ordine vedrebbe, come lei giustamente dice, in posizione prioritaria i legali della procedura (il cui compenso gode del privilegio di cui all'art. 2751bis n. 2 c.c.) e poi le spese legali delle controparti in cause di cognizione, che non godono di alcun privilegio.
      Il legale di controparte, quindi, può minacciare l'azione esecutiva sulle somme accantonate ma difficilmente può realizzare il suo piano. In primo luogo, infatti, benchè il fallimento sia chiuso, la distribuzione degli accantonamenti costituisce comunque uno strascico del concorso espressamente considerato dalla legge come un prosieguo della procedura, per cui anche in questa fase, che si sostanzia in un riparto supplementare, vale, a nostro avviso il divieto di cui all'art. 51 l. fall. (che colpisce anche i crediti prededucibili). Ad ogni modo, il curatore può opporre la necessità di attendere gli altri giudizi in corso per la possibilità che l'accantonamento effettuato sia insufficiente al pagamento di tutte le prededuzioni conseguenti all'esito dei giudizi pendenti.
      Zucchetti SG srl