Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

Chiusura fallimento ex art. 118 c.2

  • Laura Meloni

    Nuoro
    05/04/2024 20:51

    Chiusura fallimento ex art. 118 c.2

    Chiusura fallimento ex art. 118 c.2 _ SRL; alla chiusura del fallimento seguirà la ripresa dell'attività economica_ non cessazione della p.iva_non cancellazione dal registro imprese.
    1) Chiedo un vostro parere in merito a come calcolare il residuo attivo, al fine di determinare la base di calcolo IRES e IRAP. Questi gli elementi:
     alla data iniziale: le passività erano superiori alle attività (quindi al fine del calcolo dovrei assumere "valore zero");
     alla chiusura: presenti passività ammesse e rinunciate consistenti (creditore ipotecario e altro fornitore) già esistenti nel patrimonio iniziale (Euro 2.000,00);
     a procedura aperta ho ricevuto una nota di credito dal creditore_ fornitore rinunciatario già menzionato_ per euro 60,00 a rettifica della somma ammessa (100) ; nulla dovrebbe pervenire dal creditore ipotecario in quanto il credito è stato ceduto dalla banca a una società collegata con la fallita;
     attualmente presenza di somme in c/c derivanti da vendita di alcuni beni immobili non strumentali, revocatoria di pagamenti e fitti attivi riscossi dalla curatela, al netto delle spese sostenute (euro 500,00);
     riconsegna alla società di: residuo somma c/c; beni immobili strumentali e non; passività rinunciate.

    2) Chiedo anche se potete confermare queste affermazioni:
     La cancellazione delle formalità su beni immobili riconsegnati è da effettuarsi a carico della curatela prima della chiusura della procedura;
     IMU su beni riconsegnati _ l'obbligo di versamento non grava sul Curatore.
    Grazie in anticipo.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      08/04/2024 20:52

      RE: Chiusura fallimento ex art. 118 c.2

      L'art. 183, II comma, del T.U.I.R. non dà indicazioni specifiche, che sono però fornite dalla Circolare 42/2004.
      Essa stabilisce che il Curatore "dovrà valorizzare i beni compresi nel residuo attivo secondo il valore preesistente al fallimento e, quindi, sulla base del costo fiscalmente riconosciuto", quindi, nel caso in esame:
      a) al patrimonio iniziale si darà valore zero
      b) non rilevano le passività rinunciate e quindi la nota di credito che a esse si riferisce
      c) e per quanto riguarda la valutazione dell'attivo:
      - la somma liquida verrà considerata per il suo importo
      - gli immobili, al valore fiscalmente riconosciuto nella contabilità sociale.

      La cancellazione delle formalità è a carico della Curatela.


      Per quanto riguarda l'IMU, come abbiamo scritto più volte, riteniamo che non essendovi stata alienazione non si verifichi la fattispecie di cui all'art. 1, comma 769 della legge 160/2019, che prevede appunto il pagamento "entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento".

      Ma se non sono a carico della stessa, sorge il problema di cosa accada relativamente alle annualità maturate in corso di procedura, e si tratta di una fattispecie che non ci risulta sia mai stata affrontata da alcuna fonte ufficiale.

      Per cercare una risposta riteniamo non si possa che basarsi sul comma 743 del citato art. 1, il quale stabilisce che "soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi", e indubbiamente proprietario del bene è, ed è sempre stato anche in corso di procedura, l'impesa fallita.

      In corso di procedura si applica (se si verifica compiutamente la fattispecie da essa prevista) la citata speciale disciplina stabilita dal comma 769, ma se non si perfeziona tale fattispecie riteniamo (ma, ripetiamo, è nostra opinione non suffragata da fonti ufficiali) che il dovere ricada in capo all'impresa tornata in bonis.

      Senza dubbio, sempre a nostro avviso, non saranno dovute sanzioni perchè l'omesso versamento nei termini ordinari era impedito dalla procedura in corso, e quindi si verifica la causa di non punibilità prevista dall'art. 6, V comma, del D.Lgs. 472/97.