Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CHIUSURA PROCEDURA

obblighi curatore e comunicazioni

  • Silvia Pecora Polese

    Salerno
    16/11/2020 16:35

    obblighi curatore e comunicazioni

    Gent.mi
    il GD. autorizza la pf a non liquidare i beni acquisiti all'attivo fallimentare, ex art. 104 ter, comma 8, L.F..
    I creditori concorsuali hanno già ricevuto la comunicazione inerente al provvedimento in questione.
    Premetto che non vi è "ordine" di cancellazione della trascrizione (ex artt.2668 c.c. e 108 l.f.) contenuto in provvedimento giudiziario divenuto definitivo (ai sensi degli artt.2884 e 2668 c.c., nonché art.26 l.f.); ma solo un' Autorizzarione del GD alla CF Vi chiedo se sono obbligata alla comunicazione della cancellazione trascrizione sentenza di fallimento presso la Conservatoria,
    o se tale comunicazione e costi sono a carico del debitore (fallito) senza alcuna possibilità di rivalsa sulla procedura fallimentare.
    Successivamente a chiusura procedura sono obbligata a comunicare la chiusura della procedura alla stessa Conservatoria?
    Sarà la Conservaoria a provvedere d'ufficio alla cancellazione trascrizione sentenza di fallimento sui beni?
    grazie
    spp
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      16/11/2020 20:03

      RE: obblighi curatore e comunicazioni

      Al momento in cui ha acquisito il bene immobile all'attivo ha provveduto alla trascrizione della sentenza di fallimento sullo stesso; nel momento in cui dismette tale acquisizione, deve chiedere al giudice di emettere, con il decreto di cui all'art. 108 l. fall. la cancellazione della predetta trascrizione della sentenza di fallimento, e solo di questa, dal momento che il bene non in questione non è stato venduto in via coattiva a terzi, ma semplicemente reso nella disponibilità del fallito (che ne era sempre rimasto proprietario), come se l'acquisizione al fallimento non fosse mai avvenuta. Benchè un tale provvedimento non rientri espressamente tra quelli previsti dal secondo comma dell'art. 108 l. fall., riteniamo che l'unico modo per eliminare la trascrizione della sentenza di fallimento, sia un decreto del giudice delegato, altrimenti quel bene, pur rientrato nella piena disponibilità del fallito, di fatto non sarà disponibile.
      Ottenuto il decreto del giudice che dispone di cancellazione, deve chiedere alla Conservatoria la cancellazione presentando il documento che l'autorizza; ovviamente tutto ciò deve farlo in corso di fallimento, prima della chiusura..
      Zucchetti SG srl
      • Silvia Pecora Polese

        Salerno
        16/11/2020 22:07

        RE: RE: obblighi curatore e comunicazioni

        Vi ringrazio per la risposta
        Il curatore è obbligato a tale atto?
        ovvero richiedere il Decreto di cancellazione al Gd e comunicarlo in Conservatoria?
        se questo atto non fosse compiuto, successivamente quando la procedura sarà chiusa dovrò provvedere con Obbligo a comunicare in Conservatoria la chiusura e cancellazione della procedura? così facendo i beni tornerebbero nella disponibilità del fallito senza trascrizioni.
        Oppure è il fallito che sostenendo dei costi dovrà comunicare alla Consevatoria entrambi gli atti?
        Vorrei evitare l'aggravio di costi per la Procedura comunicando un solo atto anche perché entrambi sono ravvicinati, e se non fosse nei miei obblighi dispensarne.
        grazie
        spp
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          17/11/2020 19:27

          RE: RE: RE: obblighi curatore e comunicazioni

          Richiedere il decreto di cancellazione della trascrizione della sentenza di fallimento dopo la restituzione al fallito della disponibilità dell'immobile che era stato acquisito all'attivo fallimentare, rientra nella ordinaria diligenza del curatore, sicchè non farlo espone costui, oltre che a provvedimenti di revoca, ad eventuali responsabilità nei confronti di chi da tale inadempienza possa aver subito un danno.
          La chiusura del fallimento, infatti, non determina l0'automatica cancellazione della trascrizione della sentenza di fallimento, essendo comunque necessario un provvedimento specifico del giudice in tal senso che o viene emesso prima della chiusura del fallimento dal giudice delegato, oppure, chiuso il fallimento, deve essere il fallito tornato in bonis a promuovere un apposito giudizio per ottenere un provvedimento di cancellazione, in mancanza del quale il conservatore non procede alla cancellazione; se la trascrizione della sentenza di fallimento rimane diventa complicata la eventuale vendita del bene da parte del fallito e perché le trascrizioni sarebbero prive della continuità.
          Pur capendo, quindi, i suoi buoni propositi di economizzare le risorse fallimentari in favore dei creditori, riteniamo che sia quanto meno opportuno chiedere la cancellazione prima della chiusura.
          Zucchetti Sg Srl
          • Silvia Pecora Polese

            Salerno
            18/11/2020 21:48

            RE: RE: RE: RE: obblighi curatore e comunicazioni

            Grazie per la risposta
            con la procedura ancora aperta, potrebbe essere anche un creditore oppure il fallito, entrambi hanno ricevuto la comunicazione del provvedimento, a chiedere al GD l'emissione del provvedimento? oppure chiedere al GD di intimare la CF all'invio?

            -In caso di procedura esecutiva ,la trascrizione può essere oggetto di cancellazione nell'ambito del decreto di trasferimento emesso dal GE.
            Ma se persistesse la trascrizione sarebbe possibile la compravendita con cancellazione da parte dell'acquirente successiva all'atto, in questo caso sarebbe necessario sempre Provvedimento del GE oppure sarebbe sufficiente la chiusura della procedura?
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              19/11/2020 20:11

              RE: RE: RE: RE: RE: obblighi curatore e comunicazioni

              Ci sembra di aver già risposto alla sua domanda. A nostro avviso è il curatore che deve chiedere al giudice la cancellazione della trascrizione della sentenza fdi fallimento sui beni che vengono restituiti a norma del comma ottavo dell'art. 104ter l.fall., e abbiamo cercato di spiegarne le ragioni. Non ci risulta che un creditore abbia mai chiesto, in sostituzione del curatore tale cancellazione, né vediamo quale interesse avrebbe; un interesse potrebbe averlo il fallito, ma una tale istanza sarebbe solo una segnalazione per il giudice. Ed anche ammesso che una tale segnalazione obbligasse il giudice a prendere una decisione, questi, ovviamente, chiederebbe il parere del curatore per conoscere cosa è accaduto, e gli chiederebbe presumibilmente anche perchè non abbia chiesto lui la cancellazione.
              Nell'esecuzione individuale (probabilmente lei intende riferirsi alla eventuale esecuzione che dopo la dismissione potrebbe fare un creditore) non siamo sicuri che la trascrizione della sentenza di fallimento possa essere oggetto di cancellazione con il decreto di trasferimento emesso dal GE. Anzi, premesso che non ci risulta alcun precedente, noi crediamo che vi sarebbero, in primo luogo, difficoltà a trascrivere il pignoramento su un bene che dai registri risulta ancora acquisito al fallimento e, comunque, riteniamo che il giudice dell'esecuzione non potrebbe disporre la cancellazione anche della sentenza dichiarativa di fallimento in quanto l'art. 586 cpc parla, giustamente, soltanto di cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni ipotecarie. Se così fosse, la trascrizione della sentenza di fallimento rimarrebbe e sarebbe necessario, come abbiamo già detto, un giudizio ordinario per cancellarla.
              Questa è naturalmente la nostra opinione, che, altrettanto ovviamente, lei è libera di seguire o meno.
              Zucchetti Sg Srl
              • Silvia Pecora Polese

                Salerno
                20/11/2020 16:03

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: obblighi curatore e comunicazioni

                Vi ringrazio per le vostre accurate spiegazioni e per avermi dato modo di comprendere la questione nei diversi aspetti. Ho provveduto ad inoltrare l'atto
                Chiedo tuttavia un vostro illustre parere in merito alla sentenza Tribunale di Catania, 12 Agosto 2017 .
                Tutti gli atti relativi agli immobili abbandonati, atti esecutivi oppure altri atti per il vanto di diritti sugli immobili , diritti reali di godimento dovranno essere tutti notificati al leg rappr della fallita?

                grazie
                spp
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  20/11/2020 19:42

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: obblighi curatore e comunicazioni

                  Non conosciamo la sentenza da lei citata né l'abbiamo trovata compulsando i data base a nostra disposizione.
                  Per quanto riguarda il suo quesito finale, richiamiamo il principio di base già espresso, e cioè che il bene dismesso dal fallimento ritorna nella disponibilità del fallito, sia questo imprenditore individuale che collettivo, per cui la futura sorte di quel bene è irrilevante per il fallimento. Di conseguenza tutti gli atti esecutivi e altri riguardanti quel bene vanno notificati al fallito, che è sempre rimasto proprietario ed ha ricupertao anche la piena disponibilità.
                  Questi principi emergono chiari dal comma ottavo dell'art. 104ter, lì dove si precisa che i creditori "in deroga a quanto previsto nell'art. 51, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore". Questo inciso chiarisce, in primo luogo, che, fin quando il bene fa parte dell'attivo fallimentare, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive sullo stesso per il divieto posto dall'art. 51, essendo del tutto evidente che se un bene entra nel concorso a beneficio di tutti i creditori non può essere aggredito dai singoli creditori; quando il bene è dismesso dal fallimento ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 104ter l. fall., e ritorna nella disponibilità del fallito, questa esigenza di tutela collettiva viene meno e la norma consente, quindi, che ciascun creditore possa aggredire i beni ormai non facenti più parte dell'attivo fallimentare in un rapporto diretto tra creditore e debitore, al quale il fallimento resta estraneo.
                  Zucchetti SG srl