Forum ESECUZIONI - ESECUZIONE PER CONSEGNA, RILASCIO ED OBBLIGHI DI FARE

estinzione procedura esecutiva per obblighi di fare

  • Antonio Sgattoni

    Grottamare (AP)
    16/12/2015 19:16

    estinzione procedura esecutiva per obblighi di fare

    Ho subito due estinzioni di procedure esecutive mobiliari per obblighi di fare poiché il G.E. ha ritenuto in un caso impossibili e superflue le opere da realizzare e nell'altro eseguite seppur parzialmente .
    In entrambi i casi ho spiegato opposizione agli atti esecutivi piuttosto che l'appello, soprattutto poiché il secondo comporta tempi lunghi di attesa mentre con il ricorso ex art. 617 c.p.c. si può ottenere la riapertura dell'esecuzione dato che esso è rivolto al G.E. presso cui si tiene anche la prima udienza di c.p..
    Però mentre nel primo caso il G.E. ha fissato l'udienza di c.p. e poi ordinatomi di iscrivere a ruolo la causa ricitando i debitori con il giudizio pendente innanzi ad un diveso G.I. , nel secondo mi ha addirittura respinto l'opposizione con decreto in calce al ricorso , motivando il rigetto con la verificata idoneità delle opere realizzate .
    Allora ho chiesto la revoca del rigetto invocando il rispett dell'art. 618 c.p.c. anche se il G.E. mi ha suggerito di proporre reclamo avverso l'ordinanza di estinzione.
    Quale dei tre mezzi di gravame ritenete più opportuni per reagire ad entrambe le ordinanze di estinzione delle procedure esecutive per obblighi di fare ex art. 612 c.p.c.?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/12/2015 20:30

      RE: estinzione procedura esecutiva per obblighi di fare

      La scelta del ricorso all'opposizione agli atti esecutivi ci sembra corretta sia per le ragioni che lei espone, anche se nella specie poteva starci anche l'appello che è possibile avverso quei provvedimenti del giudice dell'esecuzione che acquistano natura di sentenza sul diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata, come nel caso in cui risolvano contestazioni che non attengono alla determinazione delle modalità esecutive, bensì alla portata sostanziale del titolo esecutivo (Cass. 18 luglio 2011, n. 15727).
      Scelta la via della opposizione ex art. 617 cpc, deve attendere l'udienza comparizione parti fissata, nella procedura dove è stata fissata e provvedere agli incombenti imposti. Ci lascia invece perplessi la mancata fissazione dell'udienza nell'altro procedimento, che evidentemente muove dalla considerazione che prima facie l'opposizione era infondata risultando realizzate le opere alla cui esecuzione lei instava. A questo punto, valuti prima di tutto in fatto se la circostanza posta a fondamento del rigetto è esatta e, in mancanza probabilmente il suggerimento del giudice è la via migliore da seguire.
      Zucchetti Sg srl