Forum ESECUZIONI - ESECUZIONE PER CONSEGNA, RILASCIO ED OBBLIGHI DI FARE

Immobile occupato

  • Laura Cruciani

    arezzo
    10/05/2024 17:39

    Immobile occupato

    Buongiorno,
    avrei necessità di un chiarimento su una questione particolare che si è prospettata.
    L'immobile oggetto di vendita esecutiva è al momento occupato da uno dei debitori esecutati che sta scontando gli arresti domiciliari nello stesso immobile.
    Mi chiedevo se ci fossero delle precauzioni da prendere per ottenere, al momento del decreto di trasferimento, l'ordine di liberazione nel più breve tempo possibile. In altre parole se fosse preferibile avvertire la Procura competente o il Tribunale dell'esecuzione tramite notifica dell'avviso di vendita.
    Grazie in anticipo.
    • Zucchetti SG

      11/05/2024 10:13

      RE: Immobile occupato

      A nostro avviso nella situazione prospettata dalla domanda il custode dovrà, in primo luogo, chiedere all'occupante l'esibizione del titolo di detenzione domiciliare.
      Le ipotesi, in questo caso, potrebbero essere due: o il detenuto si trova agli arresti domiciliari in esecuzione di una misura cautelare disposta dal Giudice per le Indagini preliminari, oppure potrebbe trovarsi ai domiciliari in esecuzione di una sentenza penale di condanna definitiva, a norma della l. 26.11.2010, n. 199, che all'art. 1 prevede che "La pena detentiva non superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato «domicilio»".
      Acquisite queste informazioni il custode dovrà comunicare al Pubblico Ministero (se l'occupante è ai domiciliari in esecuzione di una misura cautelare) o al magistrato di sorveglianza (se l'occupante e in esecuzione domiciliare di una pena detentiva) la circostanza per cui il detenuto non avrà più a disposizione l'alloggio di cui trattasi. La giurisprudenza infatti (C. pen. 27196/2011; 35451/2010; 18495/2006; 43692/2010; n. 3429/2013; 37565/2004) ha sempre affermato che l'applicabilità della misura della detenzione domiciliare presuppone la permanente e reale disponibilità di un domicilio ove eseguirla, con la conseguenza che è "innegabile che la misura degli arresti domiciliari non possa non essere revocata quando manchi la condizione essenziale per la relativa esecuzione, l'insussistenza, cioè, di un domicilio presso il quale trasferire l'indagato".