Forum PROCEDURE EX CCII - COMPOSIZIONE NEGOZIATA

Convocazione dell'imprenditore

  • Simone Ventura

    Roma
    03/11/2021 11:28

    Convocazione dell'imprenditore

    Entro quanto tempo l'esperto deve convocare l'imprenditore? La convocazione ha un contenuto prestabilito?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      03/11/2021 11:37

      RE: Convocazione dell'imprenditore

      Rispondiamo al primo interrogativo osservando che a norma dell'art. 5, comma quinto, dl 118/2021 l'esperto, accettato l'incarico, deve convocare l'imprenditore "senza indugio". Dunque, non è prescritto un termine entro il quale tale operazione deve essere compiuta, ma ciononostante il legislatore richiede all'esperto un adempimento solerte, in ossequio al canone di professionalità (espressamente richiamato dall'art. 4 dl 118/2021) cui deve essere improntato il suo compito. La solerzia è del resto giustificata dalla necessità di evitare che si aggravino le condizioni di difficoltà che hanno indotto l'imprenditore ad attivare il procedimento di composizione negoziata.

      Quanto ai contenuti della convocazione, osserviamo che, nella trama normativa, essa non ha un contenuto prestabilito. Tuttavia riteniamo opportuno che per mezzo di essa l'esperto avverta l'imprenditore:
      • che ha l'obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza (art. 4 comma 4);
      • che ha il dovere di rappresentare la propria situazione all'esperto, ai creditori ed agli altri soggetti interessati in modo trasparente (art. 4 comma 5);
      • che ha il dovere di gestire il proprio patrimonio in modo da non pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori (art. 4 comma 5);
      • che ha il dovere di fornire all'esperto tutte le informazioni che gli vengono richieste (art. 4 comma 2);
      • che deve informare preliminarmente l'esperto in caso di compimento di atti di straordinaria amministrazione o di atti non coerenti con il piano di risanamento (art. 9 comma 2) indicando entro quale termine l'informativa dovrà pervenire;
      • che il compenso dell'esperto è a suo carico e che in caso di disaccordo sarà determinato dalla commissione (art. 16, comma 10).
      Questa convocazione dovrà essere preceduta, o quanto meno accompagnata, dall'acquisizione di un paniere informativo che consentirà all'esperto di avere una prima conoscenza dell'impresa e di orientare il proprio operato.

      A questo fine, sarà necessario che l'esperto esamini quanto prima la documentazione depositata a corredo della domanda, che se ben compilata gli consentirà di conoscere:
      • l'andamento economico patrimoniale dell'impresa nell'ultimo triennio (attraverso l'esame degli ultimi tre bilanci o delle ultime tre dichiarazioni dei redditi)
      • la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ultimo bimestre
      • le prospettive finanziare e aziendali che l'imprenditore ha ipotizzato
      • la composizione qualitativa e quantitativa dei crediti
      • la eventuale pendenza di procedure prefallimentari
      • l'esposizione debitoria aggiornata nei confronti del fisco, degli enti previdenziali ed assicurativi.

      Zucchetti SG srl