Forum PROCEDURE EX CCII - COMPOSIZIONE NEGOZIATA

Saldo compenso esperto composizione negoziata

  • Fabio Titi

    Forlì (FC)
    13/05/2026 14:04

    Saldo compenso esperto composizione negoziata

    Buongiorno, in merito ad una composizione negoziata che non è giunta a termine ai sensi dell'art 17, comma 7 CCII e alla luce della relazione finale dell'esperto ex art 17, comma 8 CCII che contiene le attestazioni utili ex art 25 sexies CCII perché la società possa adire eventualmente il concordato semplificato, Vi chiedo se, in presenza di una CNC che prevedeva (e prevede tuttora) dei canoni di locazione dell'unica azienda affittata al soggetto terzo risultato anche aggiudicatario nell'ambito della procedura competitiva poi autorizzata dal Tribunale ex art 22 CCII (con conseguente efficacia dell'art 24 comma 1 CCII), ebbene vi chiedo se nelle more dei termini previsti per richiedere eventualmente l'accesso al concordato semplificato, in presenza di flussi di cassa in entrata per i canoni di locazione (ma in assenza di misure protettive) si possa provvedere al pagamento del saldo dell'onorario dell'esperto nominato o se si debba attendere il pagamento nell'ambito del concordato semplificato (o altra procedura consentita), visto che il credito dell'esperto è un credito prededucibile. Nel caso di pagamento fatto prima del concordato semplificato (o prima di altra procedura) sarebbe un pagamento revocabile? E' applicabile per via analogica l'art. 24 comma 2 CCII? A mio avviso nel momento stesso in cui il comma 13 dell'art 25-ter CCII prevede la possibilità del pagamento di un acconto "in misura non superiore ad un terzo del presumibile compenso finale, tenendo conto dei risultati ottenuti e dell'attività prestata" non si parla nemmeno che l'acconto debba essere legato alla "coerenza con le prospettive di risanamento" prevista dall'art. 24 comma 2 CCII e questo dovrebbe valere anche per il pagamento del saldo. Che convenienza avrebbe comunque l'eventuale liquidatore / curatore ad esperire una revocatoria di questo pagamento avvenuto prima, tenuto conto della prededucibilità del credito dell'esperto nominato e di un attivo già "in essere" tenuto conto dell'art. 24 comma 1 CCII rispetto quindi all'autorizzazione già concessa alla vendita dell'azienda ad una somma che coprirebbe ampiamente tutti i crediti prededucibili? Grazie mille per la Vostra risposta.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      13/05/2026 19:55

      RE: Saldo compenso esperto composizione negoziata

      Va premesso che il soggetto che entra in una composizione negoziata non è assoggettato ad una procedura concorsuale e, salvo le limitazioni derivanti da misure protettive o cautelari, ha la libera disponibilità dei beni; a maggior ragione può disporre dei propri beni l'imprenditore quando è cessato il percorso negoziale senza una utile soluzione fin quando non viene presa l'iniziativa per una procedura di ristrutturazione o aperta la liquidazione giudiziale. Pertanto, al momento, l'imprenditore in questione può pagare l'esperto, tanto più che il credito di costui ha natura prededucibile.
      Tanto premesso, possiamo passare a rispondere alle sue domande.
      Tale pagamento è astrattamente revocabile, qualora sia effettuato nel periodo sospetto qualora si apra la liquidazione giudiziale; ai fini del calcolo sospetto va ricordato che l'art. 170 CCII segna il dies a quo al momento della domanda di concordato (di qualsiasi tipo) cui abbia fatto seguito la liquidazione. Questo astrattamente, salvo poi a valutare la sussistenza di un interesse ad instaurare una azione revocatoria per far dichiarare inefficace il pagamento di un credito prededucibile; in tal caso l'interesse e la convenienza sussiste soltanto ove l'attivo sia insufficiente a soddisfare tutte le prededuzioni, nel qual caso va fatta una graduatoria delle prededuzione e il pagamento del compenso dell'esperto sarebbe da considerare tra le spese di giustizia, ossia collocabile al primo posto della graduatoria. In sostanza l'interesse alla revocatoria sussisté soltanto quando la mancata reintegrazione del patrimonio porterebbe un pregiudizio ai creditori di pari collocazione, situazione che, a quanto lei ci dice, non ricorre nel suo caso.
      Zucchetti SG srl