Forum PROCEDURE EX CCII - COMPOSIZIONE NEGOZIATA

"misure premiali" di cui all'art. 25 bis n. 3 - riduzione delle sanzioni alla metà

  • Marco Minguzzi

    Ravenna
    18/12/2023 16:48

    "misure premiali" di cui all'art. 25 bis n. 3 - riduzione delle sanzioni alla metà

    il quesito è relativo alla norma in oggetto, che dispone che sanzioni ed interessi tributari sorti prima del deposito dell'istanza di cui all'art. 17 e oggetto della composizione negoziata "sono ridotti alla metà"...
    La riduzione alla metà di sanzioni ed interessi parrebbe rilevante agevolazione, tuttavia per quanto comprende lo scrivente, limitata alle ipotesi di cui all'art. 23 comma 2 ovvero che alla composizione negoziata andata male faccia seguito:
    a)il piano attestato;
    b)l'accordo di ristrutturazione ai sensi dell'art. 57,60,61,
    c)il concordato semplificato
    d)l'accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi
    Per cui mi pare di capire, ma chiedo sul punto una vostra conferma, che via sia una situazione paradossale.
    Lo sconto del 50% delle sanzioni c'è, solo se la composizione negoziata non va a buon fine, per cui in sede di composizione negoziata occorrerà considerare le sanzioni per intero, e solo in caso di esito negativo e di accesso ad una delle sopraindicate procedure vi sarà lo sconto del 50%.
    Ma non valeva la pena di inserire direttamente lo sconto del 50% in sede di composizione negoziata?
    Vi risulta che l'Agenzia delle Entrate accetti la riduzione del 50% in sede di composizione negoziata?
    Grazie del cortese riscontro
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      18/12/2023 18:49

      RE: "misure premiali" di cui all'art. 25 bis n. 3 - riduzione delle sanzioni alla metà

      E' vero che la misura premiale di cui al comma 3 dell'art. 25bis si applica alle procedure da lei indicate quando la composizione negoziata ha avuto esito negativo, ma questo non esclude che altre misure incidenti su interessi e sanzioni tributarie siano applicate nel caso che sia raggiunto uno degli accordi di cui al comma 1 dell'art. 23 giacchè queste ipotesi sono contemplate nei commi 1 e 2 dell'art. 25bis. Sono tutti strumenti per invogliare il debitore a percorrere la strada della composizione negoziata; in caso di buona riuscita di questa si stipula un accordo e scattano gli incentivi contemplati dall'art. 25-bis commi 1 e 2; in caso negativo il debitore ha la possibilità di ricorrere al vantaggioso concordato semplificato (e altre procedure), che comporta anche la riduzione alla metà delle sanzioni e degli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell'istanza di accesso alla procedura negoziata se sono stati oggetto della trattativa, giusto il disposto dell'art. 25-bis, comma 3.
      Zucchetti SG Spa