Forum PROCEDURE EX CCII - COMPOSIZIONE NEGOZIATA

COMPOSIZ NEGOZIATA DELLA CRISI CHE SFOCIA IN ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE EX ART 61 CCII

  • Francesco Cappello

    ALBA (CN)
    16/05/2024 13:31

    COMPOSIZ NEGOZIATA DELLA CRISI CHE SFOCIA IN ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE EX ART 61 CCII

    Gent.mi
    sottopongo alla vostra attenzione il seguente quesito.
    Sono stato nominato Esperto nell'ambito di una composizione negoziata della crisi in data 3/10/2023.
    Riepilogo brevemente i dati:
    1) termine per le misure protettive (già prorogate): 31/05/2024
    2) depositata in data 3/5/2024 presso la CCIAA istanza per la proroga ai sensi dell'art. 17, 7° comma CCII
    Ora, la debitrice intende sfociare nella domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa ai sensi dell'art. 61 CCII.
    Si chiede:
    1) il compito dell'esperto continua anche nella fase di redazione degli accordi ex art 61 CCII? Se si, fino a quando?
    2) quando deve considerarsi cessata l'attività dell'esperto?
    Grazie per il vostro parere.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      16/05/2024 18:46

      RE: COMPOSIZ NEGOZIATA DELLA CRISI CHE SFOCIA IN ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE EX ART 61 CCII

      L'incarico dell'esperto cessa o per il decorso del termine ed eventuale proroga di cui all'art.17 comma 7 o perché si è raggiunto, prima di tale scadenza uno degli accordo di cui
      All'art. 23 comma 1 o, infine quando si constata che la negoziazione non può proseguire in quanto non vi sono prospettive di soluzioni negoziate della crisi. In ogni caso l'esperto redige la relazione finale di cui all'art. 17, comma 8, con la quale, come nel caso in esame in cui le trattative non hanno avuto esito positivo, espone come si sono svolte le trattative, se si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non sono praticabili soluzioni concordate come si è pervenuti all'insuccesso. Se il debitore chiede, come anticipato nel caso, l'omologa di un accordo di ristrutturazione il compito dell'esperto finisce con il mdeposito della relazione finale; qualora il debitore intenda accedere al concordato semplificato l'esperto deve fornire un ulteriore parere sui con riferimento ai presumibili risultati della liquidazione (art. 25 sexies, comma 3).
      Zucchetti SG srl