Forum PROCEDURE EX CCII - COMPOSIZIONE NEGOZIATA

RICHIESTA LIQUID. GIUDIZIALE E COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLE CRISI

  • Francesco Cappello

    ALBA (CN)
    17/01/2025 12:24

    RICHIESTA LIQUID. GIUDIZIALE E COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLE CRISI

    Buongiorno, sono a sottoporre il seguente quesito.
    E' possibile richiedere la Liquidazione giudiziale contro una società che ha avviato una procedura di Composizione Negoziata della Crisi, dopo che sono definitivamente scadute le misure protettive (già confermate, prorogate una volta e dunque non ulteriormente concedibili)? In caso di risposta affermativa è possibile formulare la richiesta anche se l'incarico dell'esperto è stato prorogato (posto che comunque la proroga dell'incarico dell'esperto non comporta in alcun modo o per lo meno - da quanto ho avuto modo di approfondire – non dovrebbe comportare una proroga anche delle misure protettive?
    Grato per un cortese riscontro, porgo cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/01/2025 18:37

      RE: RICHIESTA LIQUID. GIUDIZIALE E COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLE CRISI

      Il comma 4 dell'art. 18 c.c.i.i. dispone che "Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive. Restano fermi i provvedimenti già concessi ai sensi dell'articolo 54, comma 1"
      In primo luogo, come si vede, la norma non pone un divieto di presentazione della domanda di liquidazione giudiziale, ma impedisce che possa essere emessa una sentenza che apra questa procedura in pendenza di composizione negoziata. La norma prevede una eccezione, ossia il caso che le misure protettive siano state revocate e non crediamo che questa eccezione possa applicarsi alla differente ipotesi in cui le misure siano scadute. In entrambi i casi- scadenza o revoca – le misure non sono più operative ed in entrambi si discute di misure protettive già confermate, ma i presupposti sono diversi in quanto la scadenza è conseguenza soltanto del decorso del tempo nel mentre la revoca ha una funzione punitiva in quanto determinata da situazioni obbiettive (quelle indicate nell'art. 19, comma 6) che giustifichino un provvedimento di revoca. Inoltre, come detto la norma citata di cui al comma 4 dell'art. 18 detta una regola generale del divieto di pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale in pendenza della composizione negoziata e poi pone l'eccezione della revoca, per cui questa parte della norma non può trovare una applicazione generale facendovi rientrare anche la revoca, tanto più che il legislatore, quando ha voluto comprendere i due concetti, lo ha detto esplicitamente , come nel comma 8 dell'art. 19 , ove, appunto ha previsto che "In caso di revoca o cessazione delle misure protettive, il divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore viene meno a far data dalla revoca o dalla cessazione delle misure protettive".
      Zucchetti SG srl