Forum PROCEDURE EX CCII - COMPOSIZIONE NEGOZIATA

Composizione negoziata della crisi - piano liquidatorio

  • Alessandro Canetto

    Mestre (VE)
    05/03/2025 19:15

    Composizione negoziata della crisi - piano liquidatorio

    Buongiorno,
    sottopongo una questione che potrebbe risultare di interesse anche alla luce delle modifiche introdotte con il c.d. "correttivo ter" del Codice della Crisi.
    La questione è relativa alla possibilità, o meno, di accedere all'Istituto della composizione negoziata della crisi anche proponendo un piano puramente liquidatorio, da parte di società che ha cessato l'attività ed è stata posta in liquidazione.
    Sul punto, segnalo la pronuncia favorevole del Tribunale di Perugia del 15.7.2024 (n. 299) che ha osservato come nella disciplina della composizione negoziata, ancora più con l'articolo 12, comma 2, CCII (che contempla il trasferimento dell'azienda o di rami di essa), vi siano diversi elementi a supporto della possibilità di prevedere al suo interno un piano liquidatorio (totale o parziale).
    Elementi rappresentati, innanzitutto, dalle modalità di calcolo del "test pratico", ai sensi del D.M. 28.09.2021, secondo cui l'importo complessivo del debito da ristrutturare deve essere ridotto sia dei proventi della cessione dei cespiti dell'impresa (immobili, partecipazioni, impianti e macchinari oltre che di ramo di azienda) che dell'eventuale stralcio ipotizzabile con i creditori.
    A ciò aggiungasi che con il c.d. "correttivo ter", entrato in vigore successivamente a tale pronuncia, il legislatore ha modificato l'art. 23 CCII eliminando la condizione che legava il passaggio dalle soluzioni principali della composizione negoziata (cioè contratto con i creditori, convenzione di moratoria, accordo con i creditori) a quelle alternative ossia "giudiziali" tra cui vi sono anche gli strumenti liquidatori come il concordato preventivo, il concordato semplificato e l'accordo di ristrutturazione del debito.
    In sostanza, non è più previsto che tali ultime soluzioni siano percorribili solo all'esito negativo delle trattative della composizione negoziata della crisi.
    All'esito di quanto sopra mi domando se sia possibile concludere che già in sede di accesso alla composizione negoziata si possa da subito ipotizzare, in luogo della continuità aziendale, un tentativo di risoluzione della crisi in ipotesi liquidatoria (da sviluppare mediante accordi in sede "protetta" con i creditori) o altresì mediante utilizzo di strumenti quali il concordato preventivo o l'accordo di ristrutturazione del debito che, appunto, possono avere mero contenuto liquidatorio.
    Il tutto, ovviamente, mantenendo sullo sfondo il fondamentale principio della convenienza della soluzione proposta rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.
    Chiedo se concordiate con tale lettura o se abbiate altri diversi elementi per la discussione.
    Grazie molte per l'attenzione

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      06/03/2025 19:59

      RE: Composizione negoziata della crisi - piano liquidatorio

      Si sta diffondendo l'idea della composizione negoziata liquidatoria, ma noi siamo contrari perché la composizione negoziata ha la funzione non tanto di introdurre un nuovo meccanismo procedurale di ristrutturazione dei debiti (per questa funzione sono previsti gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza), ma, principalmente, di "agevolare il risanamento di quelle imprese che, pur trovandosi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l'insolvenza, hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato, anche mediante la cessione dell'azienda o di un ramo di essa". Il riferimento a questa possibilità è visto solo nell'ottica di conservazione dei valori aziendali mediante una continuità indiretta, attuabile attraverso la cessione o l'affitto dell'azienda, che sono strumenti attraverso cui può essere perseguito l'obiettivo del risanamento sotteso alla composizione negoziata, non già mediante una liquidazione in senso stretto, o meglio di tipo atomistico, dei beni dell'impresa. Si può quindi ammettere che
      il piano del debitore preveda la conservazione dell'impresa anche se in via indiretta mediante cessione di un'azienda attiva connotata dai profili di cui all'art. 2555 c.c., ma non un piano che punti unicamente al soddisfacimento parziale dei creditori mediante attivo generato dalla riscossione di alcuni crediti e alla liquidazione atomistica dei beni, all'esito del quale non sussista una ragionevole possibilità di perseguire l'obiettivo del risanamento dell'impresa e la prosecuzione della sua attività, che è il fine dichiarato della attuale composizione, incompatibile con finalità liquidatorie.
      Zucchetti SG srl