Menu
Forum PROCEDURE EX CCII - COMPOSIZIONE NEGOZIATA
Proroga composizione negoziata
-
Sabina Megale Maruggi
SAREZZO (BS)19/12/2023 16:09Proroga composizione negoziata
Spett.le Zucchetti SG,
con la presente sono a chiedere un Vostro cortese parere in merito al tema della proroga della procedura di composizione negoziata.
L'art. 17 CCII al settimo comma stabilisce che l'incarico (dell'esperto) può proseguire per non oltre 180 giorni quando tutte le parti lo richiedono e l'esperto vi acconsente, oppure quando la prosecuzione dell'incarico è resa necessaria dal ricorso dell'imprenditore al tribunale ai sensi degli articoli 19 e 22.
Nel caso in esame, si sta approssimando lo scadere del termine di 180 giorni inizialmente concesso alla società nella composizione negoziata di cui mi sto occupando, che ha prima chiesto e ottenuto dal Tribunale competente l'applicazione delle misure protettive e poi la proroga delle medesime misure, la cui efficacia è in scadenza nel mese di Marzo 2024. La prosecuzione dell'incarico dell'esperto (e della composizione negoziata), dunque, risulterebbe motivata a mente di quanto indicato dal secondo dei casi esposti dal settimo comma dell'art. 17 CCII, quindi sino al termine di efficacia delle misure protettive.
Ci si chiede se, sussistenti le condizioni per continuare le trattative, avendo ottenuto dal Tribunale competente la proroga delle misure protettive, oltre al caricamento della comunicazione della prosecuzione della composizione negoziata sulla piattaforma dedicata alla CNC, sia opportuno provvedere all'inoltro di tale comunicazione a tutti i creditori o ai soli creditori interessati.
Inoltre ci si domanda se, in pendenza della proroga anzidetta sino a Marzo 2024, rimanga impregiudicata la possibilità di chiedere il consenso delle parti alla prosecuzione per un periodo ulteriore, comunque non superiore ai 180 giorni successivi al primo termine.
Ringrazio e porgo molti
Cordiali saluti-
Zucchetti SG
Vicenza19/12/2023 20:21RE: Proroga composizione negoziata
Il comma 5 dell'art. 19 consente la proroga dell'efficacia delle misure protettive "per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative (fino al raggiungimento del tempo complessivo di 240 giorni, per cui se il tempo originariamente concesso era stato quello massimo previsto dal comma 4 di 120 giorni la proroga può essere per ulteriori 120 giorni dalla scadenza del termine originariamente fissato). Si spiega, pertanto, perché a sua volta, l'art. 17, comma 7, preveda che l'incarico dell'esperto, che si dovrebbe concludere decorsi 180 giorni dalla accettazione della nomina, possa proseguire per ulteriori 180 giorni quando la prosecuzione dello stesso "è resa necessaria dal ricorso dell'imprenditore al tribunale ai sensi dell'art. 19". Se, infatti, la concessione delle misure protettive, che va presentata con l'istanza con cui si chiede la nomina dell'esperto, dura 120 giorni ma vengono prorogate per poter verificare i risultati ragionevolmente attesi nella gestione dell'impresa e per favorire il raggiungimento di un accordo, diventa necessario che la procedura negoziata continui alla scadenza dei 180 giorni.
Si è fatto questo breve discorso sia per illustrare, come usiamo fare, la materia, ma principalmente per sottolineare come la proroga della procedura in generale e tanto più se collegata alla proroga delle misure protettive interessi l'intera massa dei creditori, per cui riteniamo che sia opportuna la comunicazione a tutti della proroga.
Riteniamo, altresì, che sia possibile chiedere, alla scadenza del termine per le misure protettive del marzo 2024, la prosecuzione, con il consenso delle parti, per un periodo ulteriore, comunque non superiore ai 180 giorni successivi al primo termine, dal momento che le due possibilità di proroga contemplate dal comma 7 dell'art. 17 (su richiesta delle parti o per effetto proroga misura protettive) non sono tra loro alternative, ma possono essere entrambe utilizzate nei tempi massimi consentiti, nella finalità di assicurare il buon esito delle trattative, fermo restando che nel caso prospettato dopo marzo 2024, la procedura non avrà più la copertura delle misure protettive.
Zucchetti SG srl
-