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Forum PROCEDURE EX CCII - COMPOSIZIONE NEGOZIATA
somme da procedura esecutiva - liquidazione del patrimonio
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Pamela Pennesi
Montegranaro (FM)14/01/2023 14:49somme da procedura esecutiva - liquidazione del patrimonio
Gent.mi, vorrei un vostro parere in merito ad una procedura di liquidazione che due soggetti (marito e moglie) vorrebbero intraprendere. pende una procedura esecutiva immobiliare su loro proprietà che sono state vendute in sede esecutiva e per un lotto non è ancora stato emesso il decreto di trasferimento e non è stato pagato il saldo prezzo. il mio dubbio è se le somme che sono già depositate nel libretto dell'esecuzione e quelle che vi saranno versate possono essere incamerate dalla procedura di liquidazione del patrimonio (ammesso che si riesca ad approvare la procedura di liquidazione in tempo utile).
ho visto pareri contrastanti al riguardo, alcuni dei quali fanno riferimento all'emissione o no del decreto di trasferimento per poter incamerare le somme. vi ringrazio. saluti-
Zucchetti SG
Vicenza16/01/2023 18:13RE: somme da procedura esecutiva - liquidazione del patrimonio
Va premesso che la normativa sulla liquidazione controllata del patrimonio dettata dal nuovo codice della crisi non contiene una norma espressa del tipo di quella contenta nell'art. 14-novies, co. 2, legge n. 3 del 2012, per la quale "se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi"; tuttavia l'art. 270 comma 5, contiene un esplicito rinvio (che nella legge n. 3 del 2012 mancava) all'art. 150, il quale corrisponde all'art. 51 legge fall., con la conseguenza che, salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della sentenza con cui il Tribunale dichiara, a norma del primo comma dell'art. 270, l'apertura della liquidazione controllata, nessuna azione esecutiva può essere iniziata o proseguita, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale. Orbene, il rinvio all'art. 150 comporta inoltre un necessario effetto di trascinamento, all'interno della disciplina della liquidazione controllata, dell'art. 216 CCII ed in particolare, per quanto rileva in questa sede, del relativo comma 10 (corrispondente al comma sesto dell'art. 107 legge fall., il quale nella legge fallimentare costituisce il precipitato processuale dell'art. 51), a mente del quale se alla data di apertura della liquidazione sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi, con l'avvertenza che, in difetto, su istanza del curatore, il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione, fermi restando gli effetti conservativi sostanziali del pignoramento in favore dei creditori.
Tanto premesso, può essere richiamata l'interpretazione giurisprudenziale secondo cui il subentro può avvenire sino alla distribuzione materiale delle somme ai creditori, come si deduce dalla costante giurisprudenza che, in tema di esecuzione mobiliare presso terzi, ritiene che la procedura esecutiva non può considerarsi definita fino a quando non sia avvenuta la distribuzione delle somme ai creditori, non essendo a tal fine sufficiente il provvedimento di assegnazione che, disposto solo pro solvendo a norma dell' art. 553 c.p.c., non importa l'immediata liberazione dei debitori. Anzi, nella fase post-vendita e prima che si concluda la distribuzione del prezzo l'intervento del curatore, come del liquidatore, si prospetta addirittura come obbligatorio, dovendo egli procedere, a beneficio di tutti i creditori, all'apprensione del ricavato dell'alienazione forzata, al fine di procedere al riparto in sede nella sede concorsuale.
Zucchetti SG srl-
Pamela Pennesi
Montegranaro (FM)18/01/2023 14:28RE: RE: somme da procedura esecutiva - liquidazione del patrimonio
grazie per la puntuale risposta che condivido.
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