Forum PROCEDURE EX CCII - COMPOSIZIONE NEGOZIATA

compensazione

  • Lorenzo Gelmini

    Bergamo
    08/06/2024 20:32

    compensazione

    Buongiorno,
    scrivo nella veste di curatore della liquidazione giudiziale di una società la quale, con sentenza dichiarata dal Tribunale prima dell'apertura della procedura, è stata condannata a pagare al ricorrente una somma (che è stata effettivamente pagata).
    La società, ancora prima dell'apertura della procedura, presenta appello che viene deciso con sentenza, dichiarata successivamente all'apertura della procedura, che annulla il giudizio di primo grado e condanna l'appellato alla restituzione delle somme già pagate per effetto della sentenza di 1° grado ed anche alla rifusione delle spese processuale del 1° e del 2° grado di giudizio, che vengono liquidate nella medesima sentenza, a favore della società ora in liquidazione giudiziale.
    La parte soccombente eccepisce la compensazione dell'intera somma dovuta per effetto della sentenza di appello (restituzione somma già pagata + spese processuali) con un credito ante procedura da essa vantato per altro titolo e, peraltro, già ammesso al passivo della liquidazione giudiziale.
    A mio parere la compensazione del credito vantato dalla parte soccombente vale solo nei confronti del credito vantato dalla società in liquidazione giudiziale per la somma oggetto della restituzione di quanto dalla stessa già pagato per effetto della sentenza di 1° grado, poichè in tal caso entrambi i rispettivi crediti hanno fondamento antecedente all'apertura della liquidazione giudiziale.
    Diversamente la compensazione non può, a mio parere, essere operativa anche nei confronti del credito per la condanna al rimborso delle spese processuali la cui causa genetica ha origine e fondamento nella sentenza emessa dalla Corte di Appello, che ha provveduto alla loro determinazione e che è stata emessa successivamente alla data di apertura della procedura.

    Chiedo cortesemente la Vostra opinione sulla questione.
    Ringrazio per l'attenzione.
    Cordiali saluti
    Dott. Lorenzo Gelmini


    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/06/2024 11:25

      RE: compensazione

      Conveniamo sulla compensazione dei crediti e debiti intercorrenti tra le parti dato che l'origine di entrambi è anteriore all'apertura della procedura; il fatto che il creditore avesse insinuato il suo credito è irrilevante in quanto l'insinuazione dello stesso non implica rinuncia all'altro che era in contestazione sub iudice.
      Quanto alle spese si ripropone un problema che più volte abbiamo affrontato senza trovare una soluzione appagante in quanto sia la tesi da lei indicata che la fonte del credito è nella sentenza per cui il credito sorgerebbe nei confronti della massa (con conseguente esclusione della compensazione per mancanza di reciprocità), sia la tesi che fa risalire anche il credito per spese al fatto generativo della controversia giudiziaria (per cui entrambi i crediti sarebbero antecedenti), possono essere sostenute. Le vicende della fattispecie, in cui vi è stata una modifica radicale della sentenza di primo grado, farebbero optare per la soluzione da lei indicata.
      Zucchetti SG srl