Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Riparto finale dipendenti

  • Tullio Maestro

    TRIESTE
    29/03/2021 11:48

    Riparto finale dipendenti

    Mi trovo in questa situazione:
    Ho un attivo di € 100.000 (cifre indicative) tutto distribuibile ai dipendenti.
    I dipendenti sono insinuati sia per importi di TFR sia per importi relativi a mensilità arretrate per un totale di € 150.000.
    In sede di riparto intenderei attribuire le somme spettanti ai dipendenti in modo proporzionale al loro credito tra TFR e mensilità arretrate:
    - esempio se il credito del dipendente è di € 50.000 (25.000 per TFR e 25000 per mensilità) e posso corrispondergli € 40.000 imputerò 20.000 al TFR e 20.000 alle mensilità.
    Ho sentore che il legale dei dipendenti, che non hanno ancora chiesto l'intervento del Fondo do Garanzia all'INPS, intende contestare tale procedura ritenendo che in tali situazioni il pagamento deve intendersi (con richiamo all'art. 1193 2°c. C.C.) al credito meno garantito e nel caso in esame a quello che si riferisce alle mensilità arretrate essendo il TFR garantito dall'intervento del Fondo di Garanzia. Intende quindi attendere il riparto per poi inoltrare la domanda all'INPS.
    Può ritenersi accettabile tale tesi?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      29/03/2021 19:17

      RE: Riparto finale dipendenti

      No. E' coretto il suo ragionamento. La maggiore o minore garanzia di cui parla l'art. 1193 c.c. è data dalle garanzie legali (pegno, ipoteca, privilegio) non dal fatto che un credito possa essere anticipato dall'Inps. Al momento lei si trova dei creditori con varie voci di credito tutte assistite dal medesimo privilegio (ossia dalla stessa garanzia), per cui giustamente procede ad una pagamento proporzionale.
      La soluzione diversa sarebbe pregiudizievole per l'Inps, che al momento del pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità potrebbe trovare, all'atto della surroga, un attivo non sufficiente a soddisfare il rimborso di quanto anticipato perché distribuito ai dipendenti a copertura di altri crediti diversi da quelli che può anticipare il Fondo di Garanzia. E l'erroneità di tale tesi si vede considerando l'ipotesi – che è la più comune- che l'Inps paghi prima che avvenga il riparto fallimentare; in tal caso è pacifico che l'Inps si surroga nella posizione dei dipendenti e i lavoratori, da un lato, e l'Inps, dall'altro, pur se devono considerarsi, nei confronti del fallimento, come due diverse categorie di creditori a sè stanti, tuttavia rispetto alle relative ragioni creditorie, devono ritenersi muniti di identico privilegio, ai sensi dell'art. 2751 bis c.c., per cui tutti vanno pagati in proporzione, sia i dipendenti che l'Inps.
      Zucchetti Sg srl
      • Alberto Biccheri

        CITTA DI CASTELLO (PG)
        06/04/2021 18:44

        RE: RE: Riparto finale dipendenti

        Concordando con voi che una soluzione diversa sarebbe pregiudizievole per l'INPS, l'art. 1193 cc, al comma 2, dispone che a parità di debiti egualmente scaduti, egualmente garantiti e egualmente onerosi, il pagamento debba essere imputato al debito più antico prima di optare per il criterio proporzionale e, nello specifico, i più antichi dovrebbero essere quelli delle mensilità, stante che il TFR scade nel momento dell'interruzione del rapporto lavorativo.
        E' pur vero, comunque, che il comma 1, consente al debitore di indicare, al momento del pagamento, quale debito intende soddisfare.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          07/04/2021 18:24

          RE: RE: RE: Riparto finale dipendenti

          Nella precedente risposta ci siamo attenuti alla domanda per contestare che siano da considerare più garantiti i crediti dei lavoratori che possono essere anticipati dal Fondo di Garanzia dell'Inps rispetto ad altri crediti dello stesso lavoratore.
          Questa questione era stata posta dalle Organizzazioni Sindacali dopo la legge del 1982, ma la giurisprudenza aveva statuito che "in caso di corresponsione da parte del fondo di garanzia gestito dall'Inps, ai lavoratori già dipendenti di società fallita, del trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'art. 2 l. 29 maggio 1982 n. 297, la surrogazione di diritto del fondo al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio di cui all'art. 2751bis c.c. comporta che il credito del fondo e gli eventuali crediti di natura retributiva dei lavoratori già dipendenti dell'impresa fallita siano collocati nella medesima posizione e nello stesso grado di privilegio - in forza del coordinato disposto degli art. 2751bis cit., 1203 c.c. e 2 legge n. 297 de 1982 - nel passivo del fallimento del datore di lavoro, essendo previsti nel n. 1 dell'art. 2751bis, senza alcuna graduazione o ordine di precedenza, sia i crediti per le retribuzioni dovute sia quelli relativi ad indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro" (Cass. 29 agosto 1996, n. 7933, conf. Trib. Roma, 9 ottobre 1996; Trib. Parma, 20 febbraio 2003).
          Ora che lei amplia il discorso sugli altri criteri previsti dall'art. 1193 c.c., va detto che tale norma non trova applicazione nei pagamenti fallimentari in quanto, in questi casi, non vi è la possibilità da parte del curatore o, in mancanza di una sua dichiarazione, del percipiente di imputare, ex art. 1193 c.c., quanto ricevuto in sede di riparto, perché il curatore paga in base alle risultanze dello stato passivo e nei riparti segue l'ordine dei privilegi attribuiti in sede di verifica nonché la normativa collaterale ai privilegi. Orbene, l'art. 2782 c.c. stabilisce che i crediti egualmente privilegiati concorrono tra loro in proporzione del rispettivo importo, ed è questa la regola che il curatore deve seguire quando si trova di fronte o più creditori con pari privilegio o un unico creditore con più voci di credito egualmente privilegiate; se segue questa regola, non deve fare alcuna imputazione perché le regole da seguire non sono quelle dettate per i pagamenti eseguiti volontariamente per i quali è posto l'art. 1193 c.c..
          Zucchetti SG srl
          • Beniamino Rizzuti

            CARIATI (CS)
            20/10/2021 18:14

            RE: RE: RE: RE: Riparto finale dipendenti

            La mia situazione è la seguente: il G.D. ha approvato e dichiarato esecutivo il Progetto di riparto finale autorizzando l'emissione dei mandati di pagamento in favore degli aventi diritto, ossia degli ex dipendenti titolari di crediti privilegiati e ammessi al passivo a seguito di insinuazioni tardive. Ora dovendo corrispondere le somme, indicate nel Progetto di riparto ex artt. 2751 bis n.1) e 2776 c.c., in misura dell'85%, del credito ammesso, per come autorizzato dal G.D. senza alcuna specificazione, mi è sorto un dubbio: le somme vanno corrisposte così come indicate nel piano di riparto per intero, senza effettuare alcuna ritenuta, oppure sono soggette a ritenute trattandosi di crediti di ex dipendenti e successivamente presentare il 770?. Grazie Avv. Beniamino Rizzuti
            • Alberto Biccheri

              CITTA DI CASTELLO (PG)
              21/10/2021 11:13

              RE: RE: RE: RE: RE: Riparto finale dipendenti

              Il curatore è comunque sostituto d'imposta, pertanto nel caso specifico deve effettuare la ritenuta d'acconto sull'importo previsto dal riparto (solitamente pari al 23%); successivamente versare o compensare, se possibile, la ritenuta effettuata, predisporre le Cu e il modello 770 nei tempi previsti dalle disposizioni fiscali.
              • Beniamino Rizzuti

                CARIATI (CS)
                21/10/2021 18:07

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Riparto finale dipendenti

                Dovendo, quale Curatore, dare esecuzione al piano di riparto reso esecutivo dal G.D. e procedere alla richiesta di emissione dei mandati di pagamento in favore degli eredi di ex dipendenti deceduti, è possibile corrispondere la somma ad uno soltanto degli eredi, indicato dagli stessi, oppure la somma va distribuita in parti uguali tra tutti, anche in presenza di coniuge e figli e di rinuncia all'eredità? La ritenuta d'acconto come va effettuata? Trattasi di procedura risalente al 1988. Grazie Avv. Rizzuti Beniamino
                • Stefano Andreani - Firenze
                  Luca Corvi - Como

                  24/10/2021 19:05

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Riparto finale dipendenti

                  Il pagamento può essere fatto all'erede designato quale rappresentante comune dagli altri coeredi o, in mancanza di tale indicazione, a ciascuno di essi secondo la quota a lui spettante.

                  Fiscalmente, la ritenuta deve essere calcolata e versata con le medesime modalità che si sarebbero applicate nel caso di corresponsione al lavoratore, mentre certificazioni uniche e Mod. 770 debbono essere rilasciati a ciascun coerede seguendo le specifiche istruzioni alla compilazione dei modelli, la cui complessità suggerisce di rivolgersi a un consulente del lavoro.
            • Stefano Andreani - Firenze
              Luca Corvi - Como

              24/10/2021 19:04

              RE: RE: RE: RE: RE: Riparto finale dipendenti

              Certamente deve essere operata e versata la ritenuta sulle somme corrisposte ai dipendenti in sede di riparto finale, rientrando il Curatore fra i soggetti tenuti a tale adempimento a norma dell'art. 23 del D.P.R. 600/73


              Se, come scritto nel quesito, il Giudice ha autorizzato l'emissione dei mandati di pagamento "in favore degli aventi diritto", riteniamo che il Curatore ben possa scindere i due importi, corrispondere ai dipendenti quanto di loro spettanza e versare le relative ritenute d'acconto.

              Se invece fossero stati emessi mandati a favore dei dipendenti per l'importo lordo spettante a ciascuno di essi, non vediamo altra soluzione che far annullare i mandati emessi e farne predisporre di nuovi, seguendo quanto illustrato qui sopra.