Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

piano riparto pagamento dipendenti

  • Annalisa Caldara

    CRESPIATICA (LO)
    06/02/2025 15:20

    piano riparto pagamento dipendenti

    Buongiorno,

    in fase di piano di riparto devo pagare retribuzioni a dipendenti e tfr, chiedo se la seguente procedura per il calcolo delle ritenute è corretta:
    - emolumenti dipendenti: calcolo la ritenuta del 23% sull'importo ammesso al passivo oltre interessi e rivalutazione, mentre non considero le addizionali in quanto non dovute. L'importo viene versato con il codice 1002
    - tfr: calcolo la ritenuta del 23% sull'importo ammesso al passivo oltre interessi e rivalutazione. L'importo viene versato con il codice 1012.
    Preciso che i dipendenti sono stati licenziati in data successiva al fallimento, per l'insinuazione al passivo era stata emessa busta paga. Pertanto verranno emesse relative CU e verrà presentato il modello 770 relativi alle somme distribuite.

    Grazie

    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      10/02/2025 08:28

      RE: piano riparto pagamento dipendenti

      Per quanto riguarda gli emolumenti (che essendo in sede di riparto sono arretrati da lavoro dipendente), quanto esposto nel quesito è sostanzialmente corretto, atteso che, trattandosi di emolumenti soggetti a tassazione separata, le regole di determinazione dell'aliquota da applicare sono decisamente complesse:

      - la regola generale è che l'imposta viene determinata applicando all'ammontare percepito, al netto dei contributi previdenziali, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito netto complessivo di lavoro dipendente conseguito dal lavoratore nel biennio anteriore all'anno in cui detti emolumenti arretrati sono percepiti

      - se in uno dei due anni precedenti non vi è stato reddito imponibile, si applica l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell'altro anno, mentre se non vi è stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota relativa al primo scaglione di reddito

      - l'imposta così determinata è ridotta delle detrazioni annue spettanti se e nella misura in cui non sono state fruite per ciascuno degli anni a cui gli arretrati si riferiscono

      Tutto ciò premesso, nel caso di fallimento ben difficilmente il Curatore disporrà delle informazioni necessarie per il calcolo dell'aliquota secondo quanto indicato nel primo dei punti qui sopra esposti, e per il calcolo delle detrazioni secondo quanto indicato nell'ultimo di essi; di conseguenza non potrà che applicare l'aliquota relativa al primo scaglione di reddito, appunto il 23%.

      Corretto è il codice tributo 1002


      Per quanto riguarda il T.F.R. il calcolo della ritenuta da operare sul T.F.R. è ancora più complesso, e deve tener conto di svariati elementi, alcuni dei quali spesso ignoti al Curatore, quindi l'applicazione della ritenuta del 23% è la soluzione più semplice e comunemente scelta.

      Condividiamo quindi, anche relativamente a tale voce del riparto, la scelta esposta nel quesito: ritenuta del 23%, codice tributo 1012.


      Tutto ciò anche in considerazione del fatto che si tratta di una ritenuta d'acconto salvo conguaglio, quindi una ritenuta eventualmente effettuata per importi superiori al dovuto verrà comunque compensata in tale sede.

      Corretto anche quanto scritto nell'ultima parte del quesito relativamente a CU e Mod. 770.
      • Riccardo Fossati

        Chiavari (GE)
        20/10/2025 09:55

        piano riparto pagamento dipendenti

        Buongiorno mi inserisco nella discussione e chiedo, dovendo procedere al deposito giudiziale presso le Poste Italiane dei creditori irreperibili tra i quali risulta esserci un dipendente per il TFR anch'esso irreperibile, devo procedere al versamento della ritenuta d'acconto e il deposito dell'importo netto dovuto oppure deposito l'importo dovuto al lordo della ritenuta d'acconto?
        Grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          20/10/2025 13:43

          RE: piano riparto pagamento dipendenti

          Come abbiamo detto qualche giorno addietro rispondendo ad analoga domanda, noi riteniamo che lei debba comunque applicare la ritenuta e versare nel libretto di deposito giudiziario il solo valore al netto della stessa. Con il riparo e l'attribuzione al creditore della somma da questo risultante lei, infatti, adempie agli obblighi della curatela solo che, quando il pagamento, che dovrebbe avvenire "nelle mani" del creditore beneficiario non può essere effettuato perchè quest'ultimo è irreperibile, lo stesso viene eseguito ricorrendo al meccanismo sostitutivo di cui al comma 4 dell'art. 117 l. fall. o di cui al pari comma dell'art. 232 CCII, con cui il curatore effettua il pagamento dovuto. In sostanza il deposito presso l'ufficio postale o la banca già indicati ai sensi dell'articolo 34 l. fall. o 131 CCII equivale al pagamento diretto al creditore, tant'è che il deposito è formalmente intestato alla procedura, anche se chiusa (l'accensione di una o più posizioni nominative vincolate a favore dei singoli creditori irreperibili . di cui si parlava in passato non sono ora possibili perché per la legge antiriciclaggio la banca deve censire l'intestatario del libretto e formalizzare con lui il contratto bancario, il che nel caso di creditore irreperibile evidentemente non è possibile), ma comunque quel deposito è vincolato alla soddisfazione del creditore irreperibile almeno per cinque anni, durante i quali costui può pretendere che il depositario gli corrisponda quanto liquidato dal fallimento in suo favore. Decorso tale periodo senza che il creditore si sia attivato, per evitare una situazione di stallo a tempo indeterminato, le norme citate prevedono che "decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato", ove è significativa la dizione della norma quando permette la diversa destinazione delle somme depositate, se le stesse non sono "riscosse dagli aventi diritto", ossia dai creditori irreperibili ai quali dette somme erano destinate. Altro elemento significativo che la somma depositata ai sensi dei commi 4 dell'art. 117 l. fall. e 232 CCII debba corrispondere a quanto effettivamente viene assegnato al creditore irreperibile è dato dal fatto che se questi rimane inerte, e altri creditori insoddisfatti non abbiano fatta domanda, le somme in questione non ritornano al fallito tornato in bonis, proprio perché non fanno più parte dell'attivo fallimentare, ma seguono la destinazione indicata nell'art. 117, ossia come dice l'art. 117 l.fall., vanno ad una apposita "unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia" o, come si esprime l'art. 232 CCII "allo stato di previsione del Ministero della giustizia", e cioè al bilancio di previsione del Ministero della giustizia.
          Zucchetti SG srl
      • Santo Donnicola

        Modena
        07/07/2026 19:08

        RE: RE: piano riparto pagamento dipendenti

        Oggetto: TFR dipendenti dimessi ritenuta già versata dalla società in bonis riparto in concordato preventivo

        Con riferimento al quesito già discusso, si pone un caso particolare relativo al TFR.
        La società ora in concordato prev., quando ancora in bonis, ha predisposto per alcuni dipendenti dimessi il cedolino di liquidazione del TFR, calcolando e versando regolarmente con F24 (cod. trib. 1012) la relativa ritenuta nel corso del 2024, ma non ha poi corrisposto ai lavoratori il netto spettante, rimasto quindi insoluto.
        Il credito dei dipendenti da soddisfare in sede di riparto corrisponde pertanto al netto già determinato in cedolino (TFR lordo ritenuta già versata), non al lordo.
        Ciò premesso, si chiede:
        1. In sede di pagamento del riparto, il sottoscritto (liquidatore giudiziale) deve applicare nuovamente la ritenuta del 23% (cod. 1012) sull'importo corrisposto, oppure, poiché la ritenuta risulta già trattenuta e versata dalla società sullo stesso TFR, il pagamento va eseguito senza ulteriore trattenuta, per evitare una doppia imposizione sul medesimo reddito?
        2. Nell'ipotesi in cui non si applichi alcuna ritenuta in sede di riparto, come deve essere predisposta la Certificazione Unica (CU 2027) relativa all'anno di pagamento del riparto (importo, ritenuta esposta, eventuali annotazioni necessarie a giustificare l'assenza di ritenuta rispetto a quella già versata da altro sostituto d'imposta)?

        Grazie per il riscontro.
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          08/07/2026 16:11

          RE: RE: RE: piano riparto pagamento dipendenti

          La violazione è evidente e di soluzione non certo facile.

          In primo luogo va verificato cosa è stato certificato ai dipendenti relativamente al 2024, poi si presentano due possibilità:

          - la soluzione rigorosa è chiedere il rimborso delle ritenute indebitamente versate e operarle ora in sede di pagamento, ma se è la strada più corretta non è certo la più semplice

          - oppure si potrebbe "salvare" il versamento già effettuato, corrispondendo ora solo il netto (come si fa per i le ritenute contributive, che debbono essere rilevate e versate non per cassa ma per competenza)

          Il problema è la certificazione unica, e il conseguente trattamento fiscale in capo al dipendente.

          Se per il 2024 non è stata certificata la corresponsione del TFR, la si certifica ora e in sostanza è solo stata versata due anni prima la ritenuta: non vediamo problemi sostanziali.

          Ma se per il 2024 è stata invece (erroneamente) certificata la corresponsione del TFR, presentare una nuova certificazione unica significa assoggettare il TFR nuovamente a tassazione e soprattutto la certificazione di due corresponsioni e una sola ritenuta versata: i conti non tornano proprio.

          Il comportamento che ci pare più ragionevole è quindi non rilasciare e trasmettere alcuna certificazione, considerando la tassazione già avvenuta per il 2024.

          In questo caso la conseguenza è che il calcolo dell'aliquota per la tassazione separata verrà fatto sulla base delle imposte e dei redditi del quinquennio 2019/2023 e non del quinquennio 2021/2025: la differenza ci sarà, ma non dovrebbe essere particolarmente rilevante.

          Data la peculiarità della situazione, un colloquio con i funzionari dell'Agenzia potrebbe essere opportuno.