Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

riparto - attribuzione somme al curatore dell'eredità giacente

  • Francesco Lepore

    ROMA
    25/03/2024 17:52

    riparto - attribuzione somme al curatore dell'eredità giacente

    Buonasera
    in un fallimento di una SNC in cui sono subentrato come curatore in sostituzione di un collega, era stato nominato, su istanza del collega rivolta al Tribunale UFFICIO DEL GIUDICE DELLE SUCCESSIONI, il curatore dell'eredità giacente del fallito in proprio per estensione (in quanto socio della SNC dichiarata fallita).
    Il socio fallito era titolare di alcune quote di beni immobili (terreni) che lo scrivente ha ritenuto di abbandonare ex art 104 ter comma 8 L.F. in quanto la loro liquidazione non era conveniente per la procedura.
    Lo scrivente ha depositato quindi il proprio rendiconto e chiesta la liquidazione del compenso finale del curatore.
    Il Giudice delle Successioni, su istanza del curatore dell'eredità giacente, ha liquidato il compenso del curatore dell'eredità giacente e chiuso la procedura, ponendolo a carico della procedura fallimentare in quanto parte richiedente la nomina.
    Leggendo il Forum mi sembra di capire che il pagamento del compenso dell'eredità giacente da parte della procedura non sia pacifico anche nel caso in cui sia la procedura fallimentare a richiederla.
    La procedura non ha disponibilità sufficienti per pagare al 100% entrambi i compensi.
    A questo punto lo scrivente ha due strade:
    a) eseguire direttamente il riparto finale delle somme tra i creditori prededucibili (il curatore del fallimento e il curatore dell'eredità giacente);
    b) chiedere al curatore dell'eredità giacente di depositare istanza per farla ammettere al passivo dal Giudice Delegato e successivamente procedere al riparto finale delle somme.
    Cosa mi suggerite di fare?
    In entrambi i casi gli altri creditori potrebbero eventualmente far valere le loro ragioni, quindi per motivi di celerità (la procedura è del 2007) opterei per la soluzione a) ma non vorrei commettere l'errore di pagare un credito che non dovrei pagare.
    In sede di riparto i due compensi hanno pari privilegio o il compenso del curatore fallimentare è preferito a quello del curatore dell'eredità giacente?
    Cordiali saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      27/03/2024 12:58

      RE: riparto - attribuzione somme al curatore dell'eredità giacente

      Al di là della fondatezza del provvedimento del giudice delle successioni (peraltro l'eredità giacente avrebbe dovuto liquidare i beni da lei dismessi) sta di fatto che è esiste il provvedimento di un giudice, che se non impugnato, vincola la procedura, che quindi è tenuta al pagamento del compenso.
      Il credito per compenso del curatore all'eredità giacente è in prededuzione, per cui il pagamento dello stesso può essere effettuato su semplice richiesta dell'interessato, qualora il curatore del fallimento non lo contesti (ma avrebbe dovuto contestarla nella opportuna sede impugnando il provvedimento emesso) , per cui essendo il credito liquido ed esigibile e non contestato può essere pagato, senza la necessità che il creditore presenti una domanda di insinuazione, richiesta solo in caso di contestazione dall'art. 111-bis l. fall..
      Scelta questa strada, i crediti dei due curatori sono sullo stesso piano in quanto la Corte Costituzionale (Corte Cost. 30 aprile 2021, n. 83) nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 148, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, ha, nonostante diversa giurisprudenza, qualificato il curatore all'eredità giacente come ausiliario del giudice, sicchè entrambi i compensi in questione sono da qualificare come spese di giustizia a carattere generale di pari grado, da soddisfare pertanto proporzionalmente.
      Zucchetti SG srl