Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Riparto - questione del credito speciale ex art. 2777 c c posposto al credito ex art. 2751 bis in mancanza di immobile d...

  • Giovanna Iovene

    PORTICI (NA)
    09/09/2025 09:36

    Riparto - questione del credito speciale ex art. 2777 c c posposto al credito ex art. 2751 bis in mancanza di immobile degrada a chirografo.

    Buongiorno,
    devo procedere al riparto, l'importo ricavato dalla procedura scaturisce dalla vendita dell'immobile dell'amministratore a seguito di azione di responsabilità quindi ha natura risarcitoria.
    Nel passivo ho un importo ammesso con privilegio speciale ante 1° grado ex art. 2777 cc L.449/97 , dal momento che questo privilegio speciale non è collegato all'immobile degrada a chirografo per cui dopo aver soddisfatto i creditori privilegiati ex art. 2751 bis passo ad altri creditori privilegiati di grado inferiore.
    In conclusione vorrei sapere se siete d'accordo sul mio operato in quanto intendo escludere completamente dal riparto il credito privilegiato speciale.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      11/09/2025 12:15

      RE: Riparto - questione del credito speciale ex art. 2777 c c posposto al credito ex art. 2751 bis in mancanza di immobile degrada a chirografo.

      Il suo ragionamento è corretto. I privilegi, pur svolgendo tutti la stessa funzione di assicurare al credito che ne gode una preferenza nel riparto del ricavato dalla liquidazione, presentano caratteristiche varie che, in quanto incidenti sull'oggetto, sulla efficacia o sulle modalità della nascita della causa di prelazione, si riflettono indirettamente sulla potenziale capacità di essere soddisfatti. In primo luogo, infatti, essi possono essere generali o speciali e, tra questi ultimi, si distinguono quelli possessuali o non, convenzionali o legali.
      I privilegi generali hanno ad oggetto l'intero patrimonio mobiliare del debitore (sono esclusivamente mobiliari) nel mentre quelli speciali si realizzano su uno o più beni specifici e possono avere ad oggetto, quindi, sia beni mobili che immobili. Ne segue che prima dell'inizio dell'espropriazione il creditore che abbia un privilegio generale ha una posizione meno tutelata rispetto al privilegiato speciale in quanto si trova nella stessa condizione dei chirografari; dopo l'apertura del concorso, invece, il privilegiato generale si pone in una condizione migliore rispetto al privilegiato speciale perché il primo può contare per la sua soddisfazione preferenziale sull'intero patrimonio mobiliare del debitore, nel mentre il privilegio speciale, data l'inerenza ad un bene, attua una situazione di prelazione ad estensione oggettiva più limitata rispetto al privilegio generale, in quanto il ricavato del bene vincolato segna il limite della sua partecipazione preferenziale.
      Zucchetti SG srl